Consiglio di Stato: non c'è mobbing nel pubblico impiego per episodi isolati

È del 19 marzo 2013 la sentenza n. 1609/2013 con cui il Consiglio di Stato, rigettando l’appello proposto da una dipendente dell’amministrazione penitenziaria, ha affermato che di per sé “i provvedimenti recanti sanzioni disciplinari e l’attribuzione di una valutazione in sede di rapporto informativo ingiustificatamente peggiorativa, non rivelano alcun indizio sintomatico del mobbing e cioè l’esistenza di un atteggiamento sistematicamente persecutorio o vessatorio a nulla rilevando che l’interessata abbia avuto un aspecifica percezione che tali vicende manifestino l’intento dell’Amministrazione di emarginarla ed essendo gli episodi sottesi ai provvedimenti adottati a suo carico unicamente riconducibili al clima di conflittualità esistente tra il personale”.

Oggetto della controversia, com’è agevole intuire, era la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno da mobbing, variamente articolato nelle voci di danno biologico, esistenziale e morale. I giudici di Palazzo Spada, ricordando che il danno in questione è riconducibile alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, obbligato ex art. 2087 c.c. a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, hanno fondato l’apparato motivazionale della pronuncia sull’assenza nel caso di specie di sistematicità e frequenza dell’azione offensiva subita dalla lavoratrice.

La nozione di mobbing infatti, di elaborazione giurisprudenziale, si incentra su “quell’insieme di condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro o comunque emergenti nell’ambito lavorativo concretizzanti la lesione della salute psico-fisica e dell’integrità del dipendente e che postulano, ove sussistenti, una adeguata tutela anche di tipo risarcitorio”, cioè su una serie prolungata di atti e comportamenti che abbia caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o riveli intenti meramente emulativi.

Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, “non si ravvisano gli estremi del mobbing nell’accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche che pure sono frequenti nel mondo del lavoro”.

 

N. 01609/2013REG.PROV.COLL.

N. 02234/2009 REG.RIC.

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul   ricorso   numero   di   registro   generale   2234   del   2009,   proposto   da: Crispino Filomena, rappresentata e difesa dagli avv ti Stefano Tosi, Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Belsiana, 100; contro

Casa Circondariale di Bologna, Provveditorato Regionale Amm. Penitenziaria Emilia Romagna,  Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 00108/2008, resa tra le parti,  concernente irrogazione sanzione disciplinare della censura – ris. danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Casa Circondariale di Bologna e di Provveditorato  Regionale Amm. Penitenziaria Emilia Romagna e di Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le  parti gli avvocati Stefano Tosi e l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La sig.ra Crispino Filomena, ispettore capo della polizia penitenziaria , in servizio presso la  Casa circondariale di Bologna, proponeva innanzi al Tar dell’Emilia Romagna  ben  sette  ricorsi  volti  ad  ottenere  l’annullamento  di  provvedimenti ritenuti lesivi delle posizioni giuridiche soggettive inerenti lo status da lei ricoperto. Con  riferimento  a  ciascuno  degli  atti  gravati  con  le  relative  impugnative l’interessata chiedeva altresì per ognuno dei suddetti ricorsi la declaratoria del diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’illecita condotta tenuta dal datore di lavoro ( l’Amministrazione penitenziaria), riconducibile a suo dire a fenomeni di mobbing e comunque produttiva di lesioni all’integrità psicofisica ( danno biologico ) e alla qualità della vita ( danno esistenziale ) della stessa ricorrente.

L’adito TAR con sentenza n.108/2008 riuniva i detti sette ricorsi, accoglieva alcune delle  impugnative  proposte  con  conseguente  annullamento  degli  atti  gravati, mentre rigettava tutte le azioni risarcitorie pure inoltrate con i citati rimedi giurisdizionali; inoltre condannava l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio nel limite di 1/3, compensandole tra le parti per i restanti 2/3.

La sig. Crispino ha impugnato in parte qua la suindicata sentenza, contestando le statuizioni negativamente assunte dal primo giudice in ordine alla domanda risarcitoria avanzata in ogni singolo ricorso.

Secondo parte appellante in base ai fatti accaduti e agli atti di contenuto negativo assunti nei suoi confronti scaturisce un giudizio di grave responsabilità datoriale della P.A. di appartenenza.

In  particolare,  gli  atteggiamenti illeciti  posti  in  essere  nell’ambiente  di  lavoro avrebbero dato luogo a fenomeni di mobbing, con conseguente dequalificazione professionale  e  demansionamento.  In  ogni  caso  dai  provvedimenti  di  tipo vessatorio adottati nei suoi confronti si evincono i presupposti per la sussistenza di un pregiudizio suscettibile di risarcimento per danno esistenziale e danno morale. Parte  appellante  in  sede  conclusiva  ha  chiesto  che  in  parziale  riforma  della impugnata sentenza, questo giudice di appello :

a) disponga CTU medico legale “al fine di valutare le conseguenze dannose dei fatti lamentati sulla persona della ricorrente”;

b) condanni l’Amministrazione intimata al risarcimento “dei danni tutti , patrimoniali e non patrimoniali”, quantificati nella “complessiva misura di euro 500.000 o nella somma ritenuta di giustizia”;

c) condanni l’Amministrazione penitenziaria al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella loro integralità.

Si  è  costituito  in  giudizio  il  Ministero  della  Giustizia  che  ha  contestato  la fondatezza dei motivi d’appello chiedendone la reiezione. Parte  appellante  ha  poi  prodotto  ad  ulteriore  sostegno  delle  proprie  ragioni apposite memorie difensive.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L’appello  è  infondato,  con  conferma  delle  statuizioni  rese  con  l’impugnata sentenza.

Occorre  preliminarmente  ,  ai  fini  di   una  compiuta  disamina  dei  motivi d’impugnazione, procedere a definire il precipuo petitum avanzato con il gravame all’esame.

Oggetto di contenzioso è la richiesta di accertamento, disattesa dal primo giudice, del diritto al risarcimento dei danni variamente sussumibili sotto le voci di danno biologico, sub specie del pregiudizio psico- fisico, di danno esistenziale e di danno morale che l’appellante  assume di aver patito per ragioni appartenenti a due autonomi titoli :

a) in via principale e in gran parte per l’ attività di mobbing posta in essere nei confronti della  Crispino dall’Amministrazione di appartenenza ;

b) per l’avvenuta violazione da parte dell’Amministrazione dei doveri propri del datore di lavoro di osservanza dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa oltrechè di tutela del dipendente.

Tanto debitamente precisato, la pretesa risarcitoria avanzata in riferimento ad entrambi i capi di domanda si rivela palesemente infondata.

Il  danno  da  mobbing è  una fattispecie che  si fa  risalire  ,  quanto alla  natura giuridica, alla responsabilità datoriale, di tipo contrattuale, prevista dall’art.2087 del codice civile che pone a carico del datore di lavoro l’onere di adottare nell’esercizio di impresa tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro ( cfr Cassazione sezione lavoro 25 maggio 2006 n.1244).

Il concetto di mobbing sia in punto di fatto che in punto di diritto è alquanto indeterminato, ancorchè, quanto ad una ragionevole sua definizione , possa considerarsi tale quell’insieme di condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro o comunque emergenti nell’ambito lavorativo concretizzanti la lesione della salute psico-fisica e dell’integrità del dipendente e che postulano, ove sussistenti, una adeguata tutela anche di tipo risarcitorio ( in tal senso, Cass. Sezione Lavoro 26 marzo 2010 n.1307).

Attesa la indeterminatezza della nozione , la giurisprudenza si è preoccupata di indicare una serie di elementi e/o indizi caratterizzanti il fenomeno del mobbing dai quali far emergere la concreta sussistenza di una condotta offensiva nei sensi sopra esposti , come tradottasi con atti e comportamenti negativamente incidenti sulla reputazione del lavoratore, su i suoi rapporti umani con l’ambiente di lavoro e sul contenuto stesso della prestazione lavorativa.

Così per aversi mobbing è richiesto l’azione offensiva posta in essere a danno del lavoratore deve essere sistematica e frequente posta in essere con una serie prolungata di atti e avere le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi ( Cass. Sezione lavoro n.4774/2006; Trib. Roma 7marzo 2008 n.69).

Di contro non si ravvisano gli estremi del mobbing nell’accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche che pure sono frequenti nel mondo del lavoro. Se quelli testè esposti sono rispettivamente i parametri del mobbing e la linea di demarcazione della nozione giuridica di siffatto fenomeno, nella fattispecie è da escludere che nei confronti dell’appellante sia sta posta in essere da parte dell’Amministrazione penitenziaria , quale datrice di lavoro, provvedimenti, atti e/o comportamenti di tipo mobizzante.

Indubbiamente la sig.ra Crispino è stata destinataria di una serie di provvedimenti che hanno inciso negativamente sulle sue posizioni giuridiche soggettive e alcuni dei quali il Tar ha correttamente censurato come illegittimi, ma tutto ciò non vale a far  configurare la  sussistenza di  una  condotta di  mobbing suscettibile di  una pretesa risarcitoria.

Invero, i provvedimenti recanti sanzioni disciplinari e l’attribuzione di una valutazione in sede di rapporto informativo ingiustificatamente peggiorativa , non rivelano alcun indizio sintomatico del mobbing e cioè l’esistenza di un atteggiamento sistematicamente persecutorio o vessatorio a nulla rilevando che l’interessata abbia avuto un aspecifica “ percezione “che tali vicende manifestino l’ intento  dell’Amministrazione  di  emarginarla  ed  essendo  gli  episodi  sottesi  ai provvedimenti adottati a suo carico unicamente riconducibili al clima di conflittualità esistente tra il personale di custodia all’interno della struttura carceraria.

Ne deriva cha alcun fondamento può rivestire la richiesta di risarcimento del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniali sotto le varie forme di danno avanzata dall’interessata : se mobbing non sussiste, parimenti non vi può essere danno ( risarcibile ) da mobbing, sotto nessuna delle voci di danno dedotte in giudizio, per l’assenza materiale e giuridica del titolo cui far scaturire l’invocato ristoro La sig.ra Crispino ha pure richiesto il risarcimento di danni in ragione della ritenuta condotta violativa dei doveri del datore di lavoro ravvisata comunque in capo all’Amministrazione( di cui al suindicato punto sub b) , ma neppure in relazione a tale più generale titolo appare configurabile una pretesa risarcitoria.

Invero, non sussistono nel caso di specie gli elementi costitutivi di una responsabilità causativa di danno imputabile in capo alla P:A. sia perché che gli atti e i provvedimenti in contestazione, ancorchè illegittimi non rilevano una condotta colposa sia perché dall’adozione degli stessi non è dato rilevare un nesso causale tra le determinazioni assunte e il danno lamentato e vuoi ancora perché non è dato configurare un danno ingiusto.

E’ allora, sul punto, il caso di dare atto come l’assenza delle suindicate condiciones iuris appare preclusiva di quale che sia richiesta risarcitoria.

Pure infondata si rivela l’impugnativa nella parte in cui contesta la conclusione del Tar in ordine alla parziale compensazione delle spese del giudizio di prime cure: fermo restando che il giudice ai fini della relativa statuizione può legittimamente valutare ogni elemento ( Cons. Stato Sez. IV 28 maggio 2009 n.3349 ) , nella parte del decisum è chiaramente spiegato che la parziale compensazione avviene in ragione della reciproca soccombenza e tale circostanza ben giustifica la resa statuizione.

In forza delle suestese considerazioni,l’appello, in quanto infondato, va respinto .

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente FF

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore Umberto Realfonzo, Consigliere Oberdan Forlenza, Consigliere Giulio Veltri, Consigliere

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/03/2013 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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È del 19 marzo 2013 la sentenza n. 1609/2013 con cui il Consiglio di Stato, rigettando l’appello proposto da una dipendente dell’amministrazione penitenziaria, ha affermato che di per sé “i provvedimenti recanti sanzioni disciplinari e l’attribuzione di una valutazione in sede di rapporto informativo ingiustificatamente peggiorativa, non rivelano alcun indizio sintomatico del mobbing e cioè l’esistenza di un atteggiamento sistematicamente persecutorio o vessatorio a nulla rilevando che l’interessata abbia avuto un aspecifica percezione che tali vicende manifestino l’intento dell’Amministrazione di emarginarla ed essendo gli episodi sottesi ai provvedimenti adottati a suo carico unicamente riconducibili al clima di conflittualità esistente tra il personale”.

Oggetto della controversia, com’è agevole intuire, era la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno da mobbing, variamente articolato nelle voci di danno biologico, esistenziale e morale. I giudici di Palazzo Spada, ricordando che il danno in questione è riconducibile alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, obbligato ex art. 2087 c.c. a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, hanno fondato l’apparato motivazionale della pronuncia sull’assenza nel caso di specie di sistematicità e frequenza dell’azione offensiva subita dalla lavoratrice.

La nozione di mobbing infatti, di elaborazione giurisprudenziale, si incentra su “quell’insieme di condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro o comunque emergenti nell’ambito lavorativo concretizzanti la lesione della salute psico-fisica e dell’integrità del dipendente e che postulano, ove sussistenti, una adeguata tutela anche di tipo risarcitorio”, cioè su una serie prolungata di atti e comportamenti che abbia caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o riveli intenti meramente emulativi.

Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, “non si ravvisano gli estremi del mobbing nell’accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche che pure sono frequenti nel mondo del lavoro”.

 

N. 01609/2013REG.PROV.COLL.

N. 02234/2009 REG.RIC.

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul   ricorso   numero   di   registro   generale   2234   del   2009,   proposto   da: Crispino Filomena, rappresentata e difesa dagli avv ti Stefano Tosi, Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Belsiana, 100; contro

Casa Circondariale di Bologna, Provveditorato Regionale Amm. Penitenziaria Emilia Romagna,  Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 00108/2008, resa tra le parti,  concernente irrogazione sanzione disciplinare della censura – ris. danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Casa Circondariale di Bologna e di Provveditorato  Regionale Amm. Penitenziaria Emilia Romagna e di Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le  parti gli avvocati Stefano Tosi e l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La sig.ra Crispino Filomena, ispettore capo della polizia penitenziaria , in servizio presso la  Casa circondariale di Bologna, proponeva innanzi al Tar dell’Emilia Romagna  ben  sette  ricorsi  volti  ad  ottenere  l’annullamento  di  provvedimenti ritenuti lesivi delle posizioni giuridiche soggettive inerenti lo status da lei ricoperto. Con  riferimento  a  ciascuno  degli  atti  gravati  con  le  relative  impugnative l’interessata chiedeva altresì per ognuno dei suddetti ricorsi la declaratoria del diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’illecita condotta tenuta dal datore di lavoro ( l’Amministrazione penitenziaria), riconducibile a suo dire a fenomeni di mobbing e comunque produttiva di lesioni all’integrità psicofisica ( danno biologico ) e alla qualità della vita ( danno esistenziale ) della stessa ricorrente.

L’adito TAR con sentenza n.108/2008 riuniva i detti sette ricorsi, accoglieva alcune delle  impugnative  proposte  con  conseguente  annullamento  degli  atti  gravati, mentre rigettava tutte le azioni risarcitorie pure inoltrate con i citati rimedi giurisdizionali; inoltre condannava l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio nel limite di 1/3, compensandole tra le parti per i restanti 2/3.

La sig. Crispino ha impugnato in parte qua la suindicata sentenza, contestando le statuizioni negativamente assunte dal primo giudice in ordine alla domanda risarcitoria avanzata in ogni singolo ricorso.

Secondo parte appellante in base ai fatti accaduti e agli atti di contenuto negativo assunti nei suoi confronti scaturisce un giudizio di grave responsabilità datoriale della P.A. di appartenenza.

In  particolare,  gli  atteggiamenti illeciti  posti  in  essere  nell’ambiente  di  lavoro avrebbero dato luogo a fenomeni di mobbing, con conseguente dequalificazione professionale  e  demansionamento.  In  ogni  caso  dai  provvedimenti  di  tipo vessatorio adottati nei suoi confronti si evincono i presupposti per la sussistenza di un pregiudizio suscettibile di risarcimento per danno esistenziale e danno morale. Parte  appellante  in  sede  conclusiva  ha  chiesto  che  in  parziale  riforma  della impugnata sentenza, questo giudice di appello :

a) disponga CTU medico legale “al fine di valutare le conseguenze dannose dei fatti lamentati sulla persona della ricorrente”;

b) condanni l’Amministrazione intimata al risarcimento “dei danni tutti , patrimoniali e non patrimoniali”, quantificati nella “complessiva misura di euro 500.000 o nella somma ritenuta di giustizia”;

c) condanni l’Amministrazione penitenziaria al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella loro integralità.

Si  è  costituito  in  giudizio  il  Ministero  della  Giustizia  che  ha  contestato  la fondatezza dei motivi d’appello chiedendone la reiezione. Parte  appellante  ha  poi  prodotto  ad  ulteriore  sostegno  delle  proprie  ragioni apposite memorie difensive.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L’appello  è  infondato,  con  conferma  delle  statuizioni  rese  con  l’impugnata sentenza.

Occorre  preliminarmente  ,  ai  fini  di   una  compiuta  disamina  dei  motivi d’impugnazione, procedere a definire il precipuo petitum avanzato con il gravame all’esame.

Oggetto di contenzioso è la richiesta di accertamento, disattesa dal primo giudice, del diritto al risarcimento dei danni variamente sussumibili sotto le voci di danno biologico, sub specie del pregiudizio psico- fisico, di danno esistenziale e di danno morale che l’appellante  assume di aver patito per ragioni appartenenti a due autonomi titoli :

a) in via principale e in gran parte per l’ attività di mobbing posta in essere nei confronti della  Crispino dall’Amministrazione di appartenenza ;

b) per l’avvenuta violazione da parte dell’Amministrazione dei doveri propri del datore di lavoro di osservanza dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa oltrechè di tutela del dipendente.

Tanto debitamente precisato, la pretesa risarcitoria avanzata in riferimento ad entrambi i capi di domanda si rivela palesemente infondata.

Il  danno  da  mobbing è  una fattispecie che  si fa  risalire  ,  quanto alla  natura giuridica, alla responsabilità datoriale, di tipo contrattuale, prevista dall’art.2087 del codice civile che pone a carico del datore di lavoro l’onere di adottare nell’esercizio di impresa tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro ( cfr Cassazione sezione lavoro 25 maggio 2006 n.1244).

Il concetto di mobbing sia in punto di fatto che in punto di diritto è alquanto indeterminato, ancorchè, quanto ad una ragionevole sua definizione , possa considerarsi tale quell’insieme di condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro o comunque emergenti nell’ambito lavorativo concretizzanti la lesione della salute psico-fisica e dell’integrità del dipendente e che postulano, ove sussistenti, una adeguata tutela anche di tipo risarcitorio ( in tal senso, Cass. Sezione Lavoro 26 marzo 2010 n.1307).

Attesa la indeterminatezza della nozione , la giurisprudenza si è preoccupata di indicare una serie di elementi e/o indizi caratterizzanti il fenomeno del mobbing dai quali far emergere la concreta sussistenza di una condotta offensiva nei sensi sopra esposti , come tradottasi con atti e comportamenti negativamente incidenti sulla reputazione del lavoratore, su i suoi rapporti umani con l’ambiente di lavoro e sul contenuto stesso della prestazione lavorativa.

Così per aversi mobbing è richiesto l’azione offensiva posta in essere a danno del lavoratore deve essere sistematica e frequente posta in essere con una serie prolungata di atti e avere le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi ( Cass. Sezione lavoro n.4774/2006; Trib. Roma 7marzo 2008 n.69).

Di contro non si ravvisano gli estremi del mobbing nell’accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche che pure sono frequenti nel mondo del lavoro. Se quelli testè esposti sono rispettivamente i parametri del mobbing e la linea di demarcazione della nozione giuridica di siffatto fenomeno, nella fattispecie è da escludere che nei confronti dell’appellante sia sta posta in essere da parte dell’Amministrazione penitenziaria , quale datrice di lavoro, provvedimenti, atti e/o comportamenti di tipo mobizzante.

Indubbiamente la sig.ra Crispino è stata destinataria di una serie di provvedimenti che hanno inciso negativamente sulle sue posizioni giuridiche soggettive e alcuni dei quali il Tar ha correttamente censurato come illegittimi, ma tutto ciò non vale a far  configurare la  sussistenza di  una  condotta di  mobbing suscettibile di  una pretesa risarcitoria.

Invero, i provvedimenti recanti sanzioni disciplinari e l’attribuzione di una valutazione in sede di rapporto informativo ingiustificatamente peggiorativa , non rivelano alcun indizio sintomatico del mobbing e cioè l’esistenza di un atteggiamento sistematicamente persecutorio o vessatorio a nulla rilevando che l’interessata abbia avuto un aspecifica “ percezione “che tali vicende manifestino l’ intento  dell’Amministrazione  di  emarginarla  ed  essendo  gli  episodi  sottesi  ai provvedimenti adottati a suo carico unicamente riconducibili al clima di conflittualità esistente tra il personale di custodia all’interno della struttura carceraria.

Ne deriva cha alcun fondamento può rivestire la richiesta di risarcimento del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniali sotto le varie forme di danno avanzata dall’interessata : se mobbing non sussiste, parimenti non vi può essere danno ( risarcibile ) da mobbing, sotto nessuna delle voci di danno dedotte in giudizio, per l’assenza materiale e giuridica del titolo cui far scaturire l’invocato ristoro La sig.ra Crispino ha pure richiesto il risarcimento di danni in ragione della ritenuta condotta violativa dei doveri del datore di lavoro ravvisata comunque in capo all’Amministrazione( di cui al suindicato punto sub b) , ma neppure in relazione a tale più generale titolo appare configurabile una pretesa risarcitoria.

Invero, non sussistono nel caso di specie gli elementi costitutivi di una responsabilità causativa di danno imputabile in capo alla P:A. sia perché che gli atti e i provvedimenti in contestazione, ancorchè illegittimi non rilevano una condotta colposa sia perché dall’adozione degli stessi non è dato rilevare un nesso causale tra le determinazioni assunte e il danno lamentato e vuoi ancora perché non è dato configurare un danno ingiusto.

E’ allora, sul punto, il caso di dare atto come l’assenza delle suindicate condiciones iuris appare preclusiva di quale che sia richiesta risarcitoria.

Pure infondata si rivela l’impugnativa nella parte in cui contesta la conclusione del Tar in ordine alla parziale compensazione delle spese del giudizio di prime cure: fermo restando che il giudice ai fini della relativa statuizione può legittimamente valutare ogni elemento ( Cons. Stato Sez. IV 28 maggio 2009 n.3349 ) , nella parte del decisum è chiaramente spiegato che la parziale compensazione avviene in ragione della reciproca soccombenza e tale circostanza ben giustifica la resa statuizione.

In forza delle suestese considerazioni,l’appello, in quanto infondato, va respinto .

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente FF

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore Umberto Realfonzo, Consigliere Oberdan Forlenza, Consigliere Giulio Veltri, Consigliere

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/03/2013 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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