Regolamenti REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) n. 1907/2006 CLP (Classification Labelling Packaging) n. 1272/2008 e SDS (Schema di Dati di Sicurezza): pubblicate le prime indicazioni esplicative per quanto concerne la ricaduta che i citati regolamenti hanno sul testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ossia il decreto legislativo n. 81/2008, come modificato integrato e corretto dal decreto legislativo n. 106/2009.
Il Ministero del Lavoro, infatti, con la lettera del 30 giugno 2011, prot. 14877, ha comunicato che la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha approvato il 20 aprile 2011 il documento con il quale ha provveduto a fornire le prime indicazioni esplicative, appunto, in merito alla ricaduta sul sopra menzionato decreto n. 81/2008 (nello specifico il Titolo IX Capo I, concernente Protezione da agenti chimici e Capo I concernente Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) delle disposizioni contenute nei regolamenti della Unione Europea. REACH e CLP.
Appare opportuno ricordare, per meglio evidenziare la tematica di cui trattiamo, le definizioni che nel testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, vengono fornite per quanto concerne gli agenti chimici e quelli cancerogeni e mutageni (art. 222 e ss. D.Lgs. 81/2008).
La definizione di agente chimico è ampia e concerne tutti gi elementi ed i loro composti chimici sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico, sia nella forma in cui vengono smaltiti anche come rifiuti e, comunque, in qualunque modalità per cui ci si trovi in loro presenza[1].
Viene, inoltre, precisata la nozione di agenti chimici pericolosi quelle sostanze e quei preparati classificati oppure che rispondono ai criteri stabiliti ex D.Lgs. n. 52/1997 (ossia la normativa in materia di immissione sul mercato UE dei prodotti chimici pericolosi) e D.Lgs. n. 65/2003 (per i preparati pericolosi) escludendo quelli pericolosi solamente per l’ambiente.
Ancora altra definizione è quella che concerne gli agenti cancerogeni e mutageni che così possono essere indicati:
– una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene e mutagene 1 o 2, stabiliti ex D.Lgs. n. 52/1997 e succ. mod. e int.;
– preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene e mutagene 1 o 2 in base ai criteri ex D.Lgs. n. 52/1997 e succ. Mod., e D.Lgs. n. 65/2003 e succ. Mod. e int.
Come si legge nella stessa lettera del Ministero “lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), disciplinata dal Regolamento (UE) n. 453/2010 (che aggiorna l’Allegato II del REACH) con l’attuale struttura a 16 sezioni.
Per le sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno è prevista, ai fini della registrazione REACH, l’elaborazione del Chemical Safety Report (CSR) (o Rapporto sulla sicurezza chimica) che delinea gli scenari di esposizione pertinenti e rilevanti per l’impiego delle sostanze che dovranno figurare in allegato alla SDS che, come indicato dalla Linea Guida dell’ECHA sul Chemical Safety Assessment (o Valutazione della sicurezza chimica), viene denominata Scheda di Dati di Sicurezza estesa (eSDS).
Tale obbligo segue le tempistiche previste dal Regolamento REACH in merito alla registrazione, che si concluderanno il 30 maggio 2018″.
Inoltre, il Ministero ha precisato che i regolamenti Reach e Clp sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla «valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.
Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire le informazioni di pericolosità, secondo il ministero, resta la scheda dati di sicurezza (Sds).
Un ulteriore strumento di ausilio, per fornire le informazioni ai lavoratori, è invece rappresentato dall’etichettatura di peric olo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).
Nota di Manuela Rinaldi