Protocollo d'intesa per la costituzione ed il funzionamento del comitato paritetico di cui all'art. 47 bis del D.Lgs. 29/1993, e successive integrazioni e modificazioni

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PARITETICO DI CUI ALL’ART. 47 BIS DEL D. LGS. 29/1993,
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

 

Premessa

Le parti, ai fini dell’attuazione dell’art. 47 bis del D. Lgs. 29/93, come successivamente integrato e modificato dai D. Lgs. 396/97 e 80/98, convengono di disciplinare, in via sperimentale e fino al 31/12/1999, il funzionamento del Comitato Paritetico previsto dalle citate norme.
A tal fine le parti sottoscriventi convengono sul protocollo costituito dagli articoli di seguito riportati.

Per L’ARAN

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
UGL
RDB/CUB
COSMED
CIDA
CONFEDIR

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PARITETICO DI CUI ALL’ART. 47 BIS DEL D. LGS. 29/1993,
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Art. 1
(Natura e composizione)

1. Il Comitato paritetico è un organismo bilaterale ARAN-Sindacati composto da rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

2. I componenti del comitato sono designati per la parte pubblica dal legale rappresentante dell’ARAN e per la parte sindacale dalle organizzazioni di cui al comma 1 per il tramite delle Confederazioni cui aderiscono.

3.Ferma restando l’unicità del Comitato paritetico, esso è articolato per comparti con le modalità indicate nell’art. 3.

Art. 2
(Compiti del Comitato paritetico)

1. Il Comitato Paritetico esercita i seguenti compiti:

a) procede alla certificazione dei dati relativi ai voti ed alle deleghe;

b) può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o area ai sensi dell’art. 47 bis del D. Lgs. 29/93;

c) delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe effettuate dalle proprie articolazioni di comparto.

Art. 3
(Composizione e compiti del comitato nelle articolazioni di comparto)

1. Il Comitato Paritetico nelle articolazioni di comparto è composto dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ammesse nel comparto alla contrattazione collettiva integrativa, integrati da osservatori designati dalle sigle sindacali presenti nel Comitato ma non nel comparto.

2. Le articolazioni di comparto del Comitato verificano la esattezza delle rilevazioni dei dati sui voti e sulle deleghe effettuate dall’ARAN, trasmettendo le eventuali contestazioni al Comitato, ai sensi dell’art. 2.

Art. 4
(Funzionamento del Comitato Paritetico)

1. Le decisioni sui principi generali ai quali deve essere ispirarata la rilevazione dei comitati di comparto, nonchè le decisioni sulle controversie vengono assunte dal Comitato Paritetico con il meccanismo di cui ai commi successivi.

2. L’ARAN ed i rappresentanti delle OO.SS. votano separatamente. Il voto dell’ARAN è espresso dal rappresentante designato dall’Agenzia medesima.

3. La decisione all’interno della componente sindacale si considera validamente assunta quando sia espressione della maggioranza della componente stessa con le seguenti modalità:

a) a ciascuna Confederazione viene convenzionalmente attribuito il numero di voti risultante dagli allegati prospetti A e B;

b) nel caso in cui la decisione verta sull’attribuzione dei voti riportati dalle OO.SS. nelle elezioni delle RSU, alla stessa e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 17;

c) nel caso in cui la decisione verta sulle deleghe e sul contributo economico richiesto di cui all’art. 2, lett. b), alla stessa partecipano le organizzazioni di cui al prospetto B – considerate nel loro complesso – e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 18.

4. Il mancato raggiungimento all’interno della componente sindacale della maggioranza richiesta per l’assunzione della propria decisione produce gli effetti di cui al comma 6. Qualora il raggiungimento della decisione sia impedito dall’assenza alla riunione di alcune sigle sindacali la decisione sui punti rimasti in sospeso viene rinviata alla successiva seduta da convocarsi entro i sette giorni immediatamente successivi. Nel caso in cui anche in tale riunione l’assenza delle sigle sindacali impedisca il raggiungimento della decisione questa si considera non assunta e si producono gli effetti di cui al comma 6.

5. La questione esaminata dal Comitato Paritetico si intende risolta quando entrambe le componenti abbiano espresso voto favorevole.

6. Qualora le due componenti esprimano voti discordanti, ovvero nei casi di mancata espressione del voto da parte di una di esse, si realizza il caso di dissenso per il quale è richiesto il parere del CNEL.

7. Il parere del CNEL è vincolante.

8. Le OO.SS. non rappresentate nel Comitato paritetico possono comunque rivolgere le loro eventuali contestazioni sulle rilevazioni di pertinenza del Comitato Paritetico direttamente al CNEL. Le stesse possono, a richiesta, essere sentite dal Comitato Paritetico.

9. Le procedure per la richiesta del parere al CNEL sono quelle indicate dall’art. 47 bis, comma 10.

Art. 5
(Norma finale e transitoria)

1. Il Comitato paritetico istituito ai sensi del presente protocollo, formato dalle organizzazioni sindacali ammesse ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 396/1997 come modificato dal d.lgs 80/1998, dura in carica sino e non oltre il 31 dicembre 1999.

2. Al termine di detto periodo le parti si incontreranno per la costituzione del Comitato Paritetico che dovrà subentrare a regime, demandando ad un successivo nuovo protocollo le regole di funzionamento.
RSU (prospetto A)

OO.SS.

VOTI

CGIL 5

CISL 5

UIL 4

CONFSAL 2

CISAL 1

UGL 1

RDB/CUB 1

La maggioranza è raggiunta con 17 voti su 19

DELEGHE(prospetto B)

CGIL 5

CISL 5

UIL 4

CONFSAL 2

CISAL 1

UGL 1

RDB/CUB 1

COSMED 1

CIDA 1

CONFEDIR 1

La maggioranza è raggiunta con 18 voti su 22

La graduazione dei voti assegnati alle Organizzazioni che compongono il Comitato Paritetico, – considerate nel loro complesso – ha natura meramente convenzionale.

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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PARITETICO DI CUI ALL’ART. 47 BIS DEL D. LGS. 29/1993,
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

 

Premessa

Le parti, ai fini dell’attuazione dell’art. 47 bis del D. Lgs. 29/93, come successivamente integrato e modificato dai D. Lgs. 396/97 e 80/98, convengono di disciplinare, in via sperimentale e fino al 31/12/1999, il funzionamento del Comitato Paritetico previsto dalle citate norme.
A tal fine le parti sottoscriventi convengono sul protocollo costituito dagli articoli di seguito riportati.

Per L’ARAN

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
UGL
RDB/CUB
COSMED
CIDA
CONFEDIR

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PARITETICO DI CUI ALL’ART. 47 BIS DEL D. LGS. 29/1993,
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Art. 1
(Natura e composizione)

1. Il Comitato paritetico è un organismo bilaterale ARAN-Sindacati composto da rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

2. I componenti del comitato sono designati per la parte pubblica dal legale rappresentante dell’ARAN e per la parte sindacale dalle organizzazioni di cui al comma 1 per il tramite delle Confederazioni cui aderiscono.

3.Ferma restando l’unicità del Comitato paritetico, esso è articolato per comparti con le modalità indicate nell’art. 3.

Art. 2
(Compiti del Comitato paritetico)

1. Il Comitato Paritetico esercita i seguenti compiti:

a) procede alla certificazione dei dati relativi ai voti ed alle deleghe;

b) può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o area ai sensi dell’art. 47 bis del D. Lgs. 29/93;

c) delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe effettuate dalle proprie articolazioni di comparto.

Art. 3
(Composizione e compiti del comitato nelle articolazioni di comparto)

1. Il Comitato Paritetico nelle articolazioni di comparto è composto dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ammesse nel comparto alla contrattazione collettiva integrativa, integrati da osservatori designati dalle sigle sindacali presenti nel Comitato ma non nel comparto.

2. Le articolazioni di comparto del Comitato verificano la esattezza delle rilevazioni dei dati sui voti e sulle deleghe effettuate dall’ARAN, trasmettendo le eventuali contestazioni al Comitato, ai sensi dell’art. 2.

Art. 4
(Funzionamento del Comitato Paritetico)

1. Le decisioni sui principi generali ai quali deve essere ispirarata la rilevazione dei comitati di comparto, nonchè le decisioni sulle controversie vengono assunte dal Comitato Paritetico con il meccanismo di cui ai commi successivi.

2. L’ARAN ed i rappresentanti delle OO.SS. votano separatamente. Il voto dell’ARAN è espresso dal rappresentante designato dall’Agenzia medesima.

3. La decisione all’interno della componente sindacale si considera validamente assunta quando sia espressione della maggioranza della componente stessa con le seguenti modalità:

a) a ciascuna Confederazione viene convenzionalmente attribuito il numero di voti risultante dagli allegati prospetti A e B;

b) nel caso in cui la decisione verta sull’attribuzione dei voti riportati dalle OO.SS. nelle elezioni delle RSU, alla stessa e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 17;

c) nel caso in cui la decisione verta sulle deleghe e sul contributo economico richiesto di cui all’art. 2, lett. b), alla stessa partecipano le organizzazioni di cui al prospetto B – considerate nel loro complesso – e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 18.

4. Il mancato raggiungimento all’interno della componente sindacale della maggioranza richiesta per l’assunzione della propria decisione produce gli effetti di cui al comma 6. Qualora il raggiungimento della decisione sia impedito dall’assenza alla riunione di alcune sigle sindacali la decisione sui punti rimasti in sospeso viene rinviata alla successiva seduta da convocarsi entro i sette giorni immediatamente successivi. Nel caso in cui anche in tale riunione l’assenza delle sigle sindacali impedisca il raggiungimento della decisione questa si considera non assunta e si producono gli effetti di cui al comma 6.

5. La questione esaminata dal Comitato Paritetico si intende risolta quando entrambe le componenti abbiano espresso voto favorevole.

6. Qualora le due componenti esprimano voti discordanti, ovvero nei casi di mancata espressione del voto da parte di una di esse, si realizza il caso di dissenso per il quale è richiesto il parere del CNEL.

7. Il parere del CNEL è vincolante.

8. Le OO.SS. non rappresentate nel Comitato paritetico possono comunque rivolgere le loro eventuali contestazioni sulle rilevazioni di pertinenza del Comitato Paritetico direttamente al CNEL. Le stesse possono, a richiesta, essere sentite dal Comitato Paritetico.

9. Le procedure per la richiesta del parere al CNEL sono quelle indicate dall’art. 47 bis, comma 10.

Art. 5
(Norma finale e transitoria)

1. Il Comitato paritetico istituito ai sensi del presente protocollo, formato dalle organizzazioni sindacali ammesse ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 396/1997 come modificato dal d.lgs 80/1998, dura in carica sino e non oltre il 31 dicembre 1999.

2. Al termine di detto periodo le parti si incontreranno per la costituzione del Comitato Paritetico che dovrà subentrare a regime, demandando ad un successivo nuovo protocollo le regole di funzionamento.
RSU (prospetto A)

OO.SS.

VOTI

CGIL 5

CISL 5

UIL 4

CONFSAL 2

CISAL 1

UGL 1

RDB/CUB 1

La maggioranza è raggiunta con 17 voti su 19

DELEGHE(prospetto B)

CGIL 5

CISL 5

UIL 4

CONFSAL 2

CISAL 1

UGL 1

RDB/CUB 1

COSMED 1

CIDA 1

CONFEDIR 1

La maggioranza è raggiunta con 18 voti su 22

La graduazione dei voti assegnati alle Organizzazioni che compongono il Comitato Paritetico, – considerate nel loro complesso – ha natura meramente convenzionale.

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