Sulla definizione giurisprudenziale del mobbing

T.A.R.

Campania – Napoli

Sezione VI

Sentenza 29 giugno 2009, n. 3585

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato, D.C.D., in virtù di numerose argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva accertarsi la ricorrenza di una fattispecie di mobbing ai suoi danni concretatasi in diverse condotte poste in essere ai suoi danni da parte dell’Amministrazione presso cui presta servizio e, conseguentemente, condannarsi l’Amministrazione a corrispondergli il relativo risarcimento del danno patrimoniale e non; chiedeva, inoltre, in via incidentale, la sospensione delle condotte mobbizzanti descritte nel ricorso.

A mezzo dell’Avvocatura di Stato, si costituivano il Ministero dell’Economia e il Comando Generale della Guardia di Finanza che chiedevano il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 24.10.2007, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione.

All’esito dell’udienza di trattazione del 13.05.2009, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

Con il presente ricorso, D.C.D., Mar. Aiutante della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Nucleo provinciale di Polizia Tributaria di Caserta, ha inteso lamentare la ricorrenza di numerose condotte mobbizzanti ai suoi danni.

In particolare, il ricorrente, dopo aver rilevato il proprio impeccabile stato di servizio antecedente al patito “mobbing”, esponeva che da diversi anni coltivava l’aspirazione a esser trasferito presso una sede di servizio più vicina alla residenza del proprio nucleo familiare (Frosinone), avendo proposto più volte domanda di trasferimento anche in virtù di alcune patologie da cui è affetto.

Non avendo ottenuto il trasferimento e vedendosi superato da colleghi con minore anzianità di servizio, il ricorrente si determinava a richiedere l’accesso agli atti delle procedure di trasferimento “de quo

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