Bonus prima casa: in caso di separazione dei coniugi e secondo acquisto di un’abitazione con i benefici previsti, è possibile evitare la decadenza dalle agevolazioni solo in caso di vendita della propria quota. Non c’è alternativa. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 634 del 30 settembre 2021.
Bonus prima casa: che cosa succede se uno dei due coniugi in comunione dei beni dopo la separazione acquista un secondo immobile applicando nuovamente le imposte in misura ridotta?
Procedere con l’alienazione della quota entro un anno, anche se l’abitazione è assegnata all’altro coniuge ed è difficile procedere con la vendita, è l’unico modo per evitare la decadenza dai benefici.
Sotto la lente di ingrandimento il meccanismo agevolativo del bonus prima casa che permette l’applicazione dell’imposta di registro del 2 per cento, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell’immobile, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
Bonus prima casa, separazione e nuovo acquisto: solo la vendita della quota salva le agevolazioni
Come di consueto, lo spunto per fare luce sul tema arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una coppia, sposata con comunione dei beni, che ha acquistato un’abitazione con il bonus prima casa.
In seguito alla separazione consensuale tra i coniugi, è stato stabilito che la casa familiare possa essere usata dal marito fino al 2026.
A novembre 2020 la moglie ha acquistato una nuova abitazione, adibita a
residenza propria e dei propri figli, chiedendo di poter beneficiare di nuovo delle agevolazioni e, come previsto in caso di secondo acquisto, si è impegnata ad alienare la propria quota della casa ex coniugale entro il termine di un anno previsto dal comma 4-bis, della Nota II-bis, all’articolo 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare. Non sembra, infatti, possibile mantenere la parola data dal momento che l’ex marito non ha intenzione di acquistare la sua quota ed è improbabile immaginare una vendita a terzi di una sola parte dell’immobile.
Senza la vendita del primo immobile, però, si verifica una decadenza dai benefici con la conseguenza e la necessità di procedere con il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria sul secondo e della relativa sanzione.
La contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di ricevere un particolare trattamento alla luce dei fatti: la conservazione del bonus prima casa o la non applicazione della sanzione con il pagamento della sola differenza tra misura ordinaria e misura agevolata delle imposte dovute per il secondo acquisto.
La motivazione? Ritiene di avere la mera titolarità di una quota di un’abitazione che non può utilizzare. In altre parole sostiene di avere un immobile non idoneo a soddisfare le esigenze abitative.
Ma per l’Agenzia delle Entrate, che si esprime sul punto con la risposta all’interpello numero 634 del 30 settembre 2021, non c’è ragione che tenga: o procede all’alienazione della sua quota o decade dall’agevolazione, non esiste una terza via.
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