IMU 2021, il Ministero dell’Economia pubblica i rilievi relativi all’applicazione dell’imposta. Dalle regole in merito alla prima casa, fino ad esenzioni e riduzioni, il documento delinea in maniera dettagliata quelli che sono gli spazi di manovra per i comuni.
IMU 2021, dalle regole in merito alla prima casa fino alle esenzioni e riduzioni previste: il Ministero dell’Economia pubblica i rilievi relativi all’applicazione dell’imposta municipale propria.
Nelle oltre 30 pagine del documento messo a disposizione dal Dipartimento delle Finanze MEF viene delineato lo spazio di manovra degli Enti locali. In una serie di punti, sono quindi illustrate le regole in materia di IMU, così come le esenzioni ed agevolazioni concesse dai regolamenti comunali che risultano però non coerenti con la normativa.
L’IMU può infatti essere “manovrata” dai comuni, nel rispetto però dei confini fissati dalla normativa nazionale.
Per quel che riguarda l’IMU sulla prima casa di lusso, ad esempio, il MEF specifica quindi che il Comune non può prevedere un’aliquota superiore allo 0,6 per cento.
Nell’ambito di esenzioni e riduzioni, viene poi specificato che non è prevista la facoltà di assimilazione ad abitazione principale dell’immobile concesso in comodato d’uso ai parenti, bensì la riduzione al 50 per cento della base imponibile, nel rispetto di specifici requisiti.
Soffermiamoci quindi su alcuni dei punti più salienti del documento pubblicato dal MEF in merito all’applicazione dell’IMU.
IMU sulla prima casa, esenzioni e riduzioni: il MEF traccia i confini
Sono da modificare le delibere che prevedono regole di applicazione dell’IMU non coerenti con la normativa nazionale.
È così ad esempio nel caso in cui, in merito all’IMU sulla prima casa per gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 venga disposta un’aliquota che supera quella massima fissata dalla normativa di riferimento.
L’IMU sulla prima casa di lusso è dovuta nella misura massima dello 0,6 per cento. L’aliquota base fissata dall’articolo 1, comma 748 della Legge n. 160/2019 è pari allo 0,5 per cento, e il Comune ha facoltà di diminuirla, fino ad azzerarla, o aumentarla sino alla misura dello 0,6 per cento.
È quindi in contrasto con la normativa statale la delibera che fissa un’aliquota che travalica i confini, considerando che come evidenziato dal Ministero dell’Economia:
“il rispetto dell’aliquota massima stabilita dalla legge statale costituisce uno dei limiti espressamente posti all’autonomia regolamentare degli enti locali in materia tributaria dall’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.”
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