TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
In data 9 gennaio 2018, alle ore 15:00, presso la sede dell’A.Ra.N. ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN :
nella persona del Presidente firmato
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CGS firmato
CISAL (*) firmato
CONFSAL firmato
CSE firmato
USAE firmato
USB firmato
La riunione ha per oggetto l’integrazione del Protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego del 4 dicembre 2017.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:
*ammessa con riserva ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 del CCNQ 13 luglio 2016
PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE
DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI Premessa
Visto il “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti” firmato in data 4 dicembre 2017 con il quale le parti si sono impegnate, all’art. 2, a incontrarsi entro il 10 gennaio 2018 per definire il calendario dettagliato delle elezioni delle RSU indette dalle confederazioni sindacali rappresentative.
Considerato che si è conclusa la fase di incertezza in ordine alla data delle elezioni politiche che si terranno a marzo 2018.
In data 9 gennaio 2018 le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione del Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017.
Art. 1
Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 13 luglio 2016 nonché nel comparto di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226.
ART. 2
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
13 febbraio 2018
annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 febbraio 2018
- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 febbraio 2018
primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018
termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018
termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018
affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
17-18-19 aprile 2018 votazioni
20 aprile 2018 scrutinio
20-27 aprile 2018
affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile – 10 maggio 2018
invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia
2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all’Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 9 marzo 2018, dovranno produrre formale adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l’ARAN che rilascerà apposito attestato dell’avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell’Agenzia.
4. Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on- line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all’ARAN, entro il 9 marzo 2018, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l’individuazione dell’esatta
denominazione della lista da inserire nell’applicativo ARAN. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. diverse da quelle indicate al comma 2 dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.
ART. 3
Accordi integrativi di comparto
1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare gli stessi si applicano alle seguenti amministrazioni:
– accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all’ex comparto Enti pubblici non economici: amministrazioni ricomprese nell’art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016:
– accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all’ex comparto Ministeri: amministrazioni ricomprese nell’art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ del 13 luglio 2016 e PCM;
– accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all’ex comparto Regioni e Autonomie locali:
comparto Funzioni Locali;
– accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all’ex comparto Servizio sanitario nazionale;
comparto Sanità.
ART. 5
Norma finale
1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano che siano riassunte dall’ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.