Tribunale di La Spezia, ordinanza 22 giugno 2004 (giudice Fortunato)
Mobbing – richiesta di concessione di provvisionale anche per le spese sostenute – condizioni di cui all’art. 278 c.p.c. – sussistenza – condanna dell’Amministrazione al pagamento – legittimità
– art. 278 c.p.c.
Se risulta accertata la sussistenza del diritto, ma è ancora controversa l’entità della prestazione dovuta, il giudice, ai sensi dell’art. 278 c.p.c., può condannare l’Amministrazione al pagamento di una provvisionale nei limiti per cui ritiene raggiunta la prova (fattispecie di mobbing in cui il giudice del lavoro ha condannato l’Amministrazione della Difesa a corrispondere alla dipendente una somma a titolo di provvisionale anche per far fronte alle spese mediche e legali sostenute in relazione al danno biologico di natura psichica permanente accertato).
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 22 Giugno 2004 nei locali del Tribunale della Spezia, davanti al Giudice Monocratico del Lavoro, dottoressa P. Fortunato, si procede alla trattazione della causa di LAVORO iscritta al n. 1977/00 + altri R.G.L. promossa da
M. D’A.
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
Sono presenti per parte ricorrente la parte personalmente; per parte convenuta il STV F.
Gli avvocati (…omissis…) depositano istanza per la concessione di provvisionale intendendo come in essa, corredata da documentazione attestante le spese sostenute e richiedendo la corresponsione anche delle stesse.
Il Giudice
Decide sull’istanza con sentenza non definitiva, come da separato dispositivo di cui viene data immediata lettura e della concisa esposizione della motivazione di fatto e di diritto della motivazione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’espletata istruttoria risulta acclarato che la signora M. D’A. ha subito sul posto di lavoro prevaricazioni imputabili al datore di lavoro che le hanno causato un danno alla salute con conseguente grado di invalidità permanente riconosciuto dal CTU in un grado compreso tra il 15% e il 20%.
Da parte della difesa della ricorrente le conclusioni di tale consulenza sono state ritenute non adeguatamente commisurate all’effettivo pregiudizio subito per cui si è chiesto di integrare la consulenza in relazione alla quantificazione del grado di invalidità.
Nel frattempo è stata evidenziata e documentata per l’istante la necessità di sottoporsi a cure mediche costose e spese legali delle quali non può far fronte con i suoi redditi nonché l’esigenza di richiedere il riconoscimento di una provvisionale nei confronti del Ministero della Difesa.
Questo Giudice ritiene che ricorrano le condizioni previste dall’art. 278 c.p.c., in quanto dall’espletata istruttoria risulta accertata la sussistenza del diritto della D’Amico come sarà detto diffusamente nella sentenza definitiva del presente giudizio, ma è ancora controversa l’entità della prestazione dovuta.
Nei limiti della somma di Euro 57.516,97 (corrispondente ad un danno biologico di natura psichica permanente del 20% così come riscontrato dal CTU, la domanda può essere accolta.
P.Q.M.
visto l’art 278 c.p.c
CONDANNA
Il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore al pagamento in favore della signora D’AMICO di una somma di Euro 57.516,97 (cinquantasettemilacinquecentosedici//97) a titolo di provvisionale commisurata ad un danno biologico di natura psichica permanente fino ad ora accertato pari al 20%.
Le spese al definitivo – Così deciso in La Spezia il 22 Giugno 2004
Il Giudice Monocratico
P. Fortunato