Con l’ordinanza n. 1505 del 25 gennaio 2021 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso avanzato da due infermieri, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale Il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dal personale sanitario turnista da diritto alla retribuzione del lavoro straordinario, o in alternativa al riposo compensativo, oltreché all’indennità di turno e all’indennità per servizio prestato nel giorno festivo.
In questo modo viene ripristinata la corretta lettura delle norme contrattuali che era stata messa in discussione a seguito di alcuni pareri ARAN, nei quali si sosteneva che “…. il personale c.d. “turnista” che si trova a dover lavorare il festivo infrasettimanale, ………ha diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall’art. 86, comma 13, del CCNL comparto sanità 2016-2018 per il personale del comparto che presti servizio in turno in giorno festivo.”
Esprimiamo come UIL FPL grande soddisfazione per il pronunciamento della Corte che mette fine ad interpretazioni unilaterali palesemente infondate alle quali diverse Aziende hanno dato applicazione negli ultimi anni, ai danni dei lavoratori turnisti.
Ci stiamo già attivando per richiedere alle Aziende dove questo si è verificato sia il ripristino del diritto dei lavoratori al corretto trattamento di questo istituto, sia il recupero di quanto non è stato riconosciuto negli anni precedenti.