Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 20 dicembre 2012

Il MIinistro del lavoro e delle politiche sociali
VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante ”Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita,

VISTO l’art. 69 bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante la disciplina delle ”altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo’, introdotto dall’art. 1, comma 26, della citata legge 28 giugno 2012, n. 92;
CONSIDERATO che l’art. 69 bis introduce una presunzione relativa all’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinate e continuativa a progetto in relazione alle prestazioni rese da ”persona titolare di posizione Fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto’ qualora ricorrano taluni presupposti;

VISTO in particolare il comma 3 del citato art. 69 bis secondo il quale la citata presunzione ”non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi (ruoli o elenchi prafessionali quaiificati e delta specifici requisiti e condizioni”,

VISTO altresi che, ai sensi dell’art. 69 bis, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “alla ricopnizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali”,

SENTiTE le parti sociali in data 14 e 22 novembre 2012.

 

il seguente decreto

Art. 1
(Ambito di applicazione)

 

1.La presunzione di cui all‘articolo 69 bis, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attivita professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad Un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati di cui all’articolo 2.

Art. 2
(Ordini professionaii, repistri, albi, ruoli o elenchi prafessionali qualificati)

1.Gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati di cui all’articolo 69 bis, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonchè da federazioni sportive, in relazioni ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attivita.

2.L’allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, riporta a mero titolo esemplificativo gli ordini, i collegi, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi di cui at comma 1.

Art. 3
(Pegistro delle imprese)

1. L‘iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di impresa individuale al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 non costituisce elemento di esclusione dalla applicazione della presunzione di cui all’articolo 69 bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Art. 4
(CertiFicazione del contralto e monitorappio)

1.Le Commissioni di certificazione possono certificare i contratti di incarico professionale anche al fine di accertdre il possesso dei reqUisiti e condizioni di cui all’articolo 2.

2. A fini di monitoraggio, le commissioni di certificazione trasmettono alla Direzione generale delle Relazioni industriali e dei Rapporti di Lavoro, con periodicità almeno semestrale, i dati relativi ai contratti di incarico professionale rispetto ai quali t stata richiesta la certificazione, evidenziando i dati relativi ai contratti certificati e l’inapplicabilità della presunzione di cui all‘articolo 69 bis, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3.La Direzione generale delle Relazioni Tndustriali e dei Rapporti di Lavoro predispone annualmente un monitoraggio in relazione alla attivitd di certificazione di cui al comma 2.

 

Il Ministro del lavoro e dell politiche sociali

 

 

Allegato 1

Ordini professionali riconosciuti (in ordine di attuazione): Consiglio Nazionale del Notariato (L. n. 89/ 1913);
Consiglio Nazionale Ingegneri (L. n. 1395/ 1923, R.D. n. 25la 37/1925, D.Lgs. Lgt. n. 382/ 1941);

Consiglio Nazionale dei Chimici (R.D. n. 812} 1928, L. n. 897/ 1938, D.Lgs. Lgt. n. 382/ 1914);

Ordine Nazionale Forense (R.D.L. n. 1578/ 1933 conv. da L. n. 36/ 1934);

Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Consiglio Nazionale Architetti) (L. n. 1395/ 1923, che ha assunto la sua attUale denominazione ai sensi del D.P.R. n. 328/2001);

Ordine Nazionale degli Attuari (L. n. 194/ 1942);

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (D.Lgs. C.P.5. n. 233/ 1916);

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946 e D.P.R. n. 221/ 1950);

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (D. Lgs. C. P.5. n. 233/ 1946);

Ordine Nazionale dei Giornalisti (L. n. 69/ 1963); Consiglio Nazionale dei Geologi (L. n. 112/ 1963);

Ordine Nazionale dei BioJogi (L. n. 396/ 1967);

Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (L. n. 3/1976);

Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro (L. n. 12/1979);

Ordine Nazionale degli Psicologi (L. n. 56/1989); Ordine degli Assistenti Sociali (L. n. 84/1993); Ordine dei Tecnologi Alimentari (L. n. 59/ 1994);

Ordine dei consulenti in proprietfi industriale (D.Lgs. n. 30/2005, recante Codice della proprietd industriale, artt. 201 e ss.);

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale nuovo unificato da ex Ordine dei

Dottori commercialisti e da ex Collegio dei Ragionieri (D.Lgs. n. 139/2005).

 

Collegi riconosciuti (in ordine di attuazione):

 

Consiglio Nazionale dei Periti Tndustriali e dei Penh Industriali Laureati (R.D. n. 275/ 1929);

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (R.D. n. 274/1929 e D.Lgs. Lgt. n.
382/ 1944);

Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (D.Lgs. C.P.5. n. 233/ 1946);

Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei ‘v’igilanti dell’infanzia (L. n. 1019/ 1951);

Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale (L. n. 1103/ 1965).

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (n. 251/1986); Collegi regionali e provinciali delle Guide alpine (L. n. 6/1989);

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (L. n. 54/ 1991).

Organismi che pur gestendo in albo non sono costituiti in forma di ordine professionale Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (L. n. 1612/ 1960);

Albo unico dei Promotori Finanziari (D. Lgs. n. 58/ 1998).

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