Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittimedell’epidemia di coronavirus.
(GU n.67 del 18-3-2021) Vigente al: 2-4-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus
1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno qualeGiornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia dicoronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine diconservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute acausa di tale epidemia. 2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghipubblici e privati e’ osservato un minuto di silenzio dedicato allevittime dell’epidemia. 3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cuialla legge 27 maggio 1949, n. 260
Art. 2
Sostegno alla ricerca scientifica
1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare ilavoratori deceduti in servizio durante l’epidemia, i dipendentidelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegarel’amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta diimporto corrispondente alla retribuzione loro spettante per una opiu’ ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nellaricerca scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1, comma 870,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricercascientifica. 2. La facolta’ di cui al comma 1 e’ riconosciuta anche ailavoratori del settore privato. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, perquanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblicaamministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate lemodalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3
Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, leregioni, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito dellaloro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamentocon le associazioni interessate, iniziative specifiche,manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni diricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti acausa dell’epidemia di coronavirus, favorendo in particolare leattivita’ e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.
Art. 4
Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogniordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovereiniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati allacomprensione e all’apprendimento dei temi relativi alla diffusionedell’epidemia di coronavirus e all’impegno nazionale e internazionaleprofuso per il suo contenimento e per garantire assistenza allecomunita’ e alle persone colpite.
Art. 5
Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale
1. La societa’ concessionaria del servizio pubblico radiofonico,televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dalcontratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi allaGiornata nazionale nell’ambito della programmazione televisivapubblica nazionale e regionale.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni previste dalla presente leggesi provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 18 marzo 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia