Inps: variazioni degli importi per indennità antitubercolari

INPS, Circolare 13 dicembre 2012, n. 138

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Indennità antitubercolari.

SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 novembre 2012.

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16/11/2012, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 27/11/2012, pari rispettivamente all’ 2,7% dal 1°gennaio 2012 (in luogo della misura provvisoria dell’ 2,6% di cui al D.M. del 18 gennaio 2012) e al 3,0% dal 1°gennaio 2013 (in via provvisoria), sono rideterminati, per il 2012 e per il 2013, gli importi delle seguenti indennità:

 

 

1°gennaio 2012 1°gennaio 2013
  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.
 

€ 12,59

 

€ 12,97

  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975.
 

€ 6,30

 

 

€ 6,49

 

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).
 

€ 20,99

 

 

€ 21,62

 

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).
 

€ 10,51

 

 

€ 10,82

 

  • Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
€ 84,69 € 87,23

 

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.

 

Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 12,97, dovrà essere erogata quest’ultima.

Il Direttore Generale Nori

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