Dipendente, lavoro interinale, periodo di prova, mancato superamento

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 8 gennaio – 23 febbraio 2015, n. 3547

(Presidente/Relatore Macioce)

Svolgimento del processo

M.M.S. – che dal 2.5.2003 al 28.2.2004 aveva lavorato come addetta alle pulizie (nell’Ospedale Maggiore di Lodi) presso l’utilizzatrice soc. La Modernissima, ad essa essendo stata assegnata dalla fornitrice interinale soc. Ramdstad Italia – in data 1.03.2004 venne assunta dalla soc. Modernissima con clausola di prova e, dopo dieci giorni di lavoro, venne a beneficiare della assenza per malattia, gravidanza e puerperio.

In data 10.3.2005 la soc. La Modernissima comunicò il mancato superamento della prova.

La S. impugnò il licenziamento sotto vari profili tra i quali quello della nullità del patto per la pregressa sperimentazione del lavoro di essa lavoratrice nel periodo 2.5.2003-28.2.2004.

Il Tribunale di Lodi Giudice del Lavoro con sentenza del 20.12.2006 respinse la domanda.

La Corte di Appello di Milano, adita dalla S., con sentenza del 7.05.2008, ha quindi respinto l’appello affermando, per quel che ancora rileva: che la nullità evocata dalla S. era certamente configurabile in astratto; che però la incontestata attribuzione di un inquadramento superiore faceva configurare una evoluzione professionale della lavoratrice; che comunque difettava alcun elemento indicativo della organizzazione del lavoro presso la sede a qua e presso quella ad quem che facesse ritenere comunque già “valutata” la dipendente alla luce della pregressa esperienza.

Per la cassazione di tale sentenza la S. ha proposto ricorso in data 11.07.2008 con unico motivo, resistito da controricorso in data 19.08.2008 della soc. Modernissima contenente ricorso incidentale sulla compensazione delle spese in appello, resistito da controricorso della S.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio, pronunziando sui due ricorsi riuniti ex art. 335 c.p.c. ed avendo disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata, che la censura sviluppata nel ricorso principale non meriti condivisione alcuna.

Il ricorso muove certamente da premesse in diritto esatte: sulla nullità del patto di prova per pregresso “esperimento” delle attitudini dei lavoratore neo assunto basti invero richiamare Cass. 10440 del 2012­ 17767 del 2009 e 15960 del 2005; ma il ricorso, per il suo unico motivo di censura al decisum, è affatto inconsistente. Esso denunzia solo vizio di motivazione nell’avere la Corte di merito omesso di considerare che, come attestato dalle buste paga prodotte e non rettamente esaminate, il livello di inquadramento assegnato da Modernissima alla S. era non superiore bensì inferiore a quello goduto nel rapporto pregresso.

Certamente, ad avviso del Collegio, manca la decisività della pretesa errata valutazione contrattuale, posto che viene nel motivo del tutto ignorato l’ulteriore argomento della sentenza afferente l’organizzazione del lavoro presso le sedi di provenienza e di destinazione, argomento che, corretto od errato che fosse, assumeva nello sviluppo della argomentazione della sentenza un valore autonomo.

Certamente poi il confronto tra livelli (che sarebbe stato dalla Corte di merito affatto equivocato) è nel motivo affidato alla mera trascrizione non già delle buste paga bensì dell’ammontare delle stesse rilasciate prima e dopo il passaggio, senza peraltro indicare né profili contrattuali né specificare mansioni (per ubicazione e contenuti) che avrebbero fatto ritenere il 2° livello di inquadramento ricevuto in Modernissima superiore (e non, come si sarebbe dovuto, inferiore) a quello di 3° livello.

Certamente tutta la costruzione avrebbe presupposto, per apprezzarne la decisività, la produzione del CCNL (cfr. SU 20075 del 2010): infatti la denunzia del clamoroso travisamento oltre ad essere, come dianzi detto, ignara di passaggio decisivo della sentenza, è comunque affidata alle mere affermazioni della collocazione inferiore del 2° al 3° livello dei CCNL (che questa Corte non può verificare senza indicazione e trascrizione dei profili e senza allegazioni tempestiva dei CCNL: Cass. 15437 del 2014 e S.U. 22726 del 2011) ed alla pretesa eloquenza delle cifre riportate nei neanche trascritti Listini paga Ramdstad e Modernissima, e cioè a dati la cui labilità probatoria oggettiva ed improponibilità assoluta in sede di legittimità non necessitano di illustrazioni.

Quanto al ricorso incidentale, affidato a tre righe a pag. 9 del controricorso ed afferente le spese indebitamente compensate, esso, carente di quesito di diritto, è radicalmente inammissibile.

Respinto il ricorso principale ed inammissibile l’incidentale, le spese di giudizio vanno compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Pronunziando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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