Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119)
(GU n. 180 del 5-8-2009 – Suppl. Ordinario n. 142)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTOil decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazionedell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA lalegge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela dellasalute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per ilriassetto e la riforma della normativa in materia, ed in particolarel’articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanaredisposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTOil decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
VISTOil decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nellecostruzioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l’igiene del lavoro;
VISTOil decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione delledirettive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE en. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischiderivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici duranteil lavoro, a norma dell’articolo 7 della legge. 30 luglio 1990, n. 212;
VISTOil decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazionedelle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE,2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza edella salute dei lavoratori durante il lavoro;
VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
VISTOil decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione delladirettiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per lasegnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
VISTOil decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione delladirettiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza edi salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
VISTO ildecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina dellaresponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società edelle associazioni anche prive di personalità giuridica, a normadell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
VISTO ildecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delledeleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui allalegge 14 febbraio 2003, n. 30;
VISTA la direttiva 2004/40/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulleprescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione deilavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campielettromagnetici);
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulleprescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizionedei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
VISTAla direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e saluterelative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagliagenti fisici (radiazioni ottiche);
VISTA la legge comunitaria2006 del 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l’adempimentodi obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunitàeuropee – Legge comunitaria 2006;
VISTO il decreto legislativo19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CEsulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relativeall’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici(campi elettromagnetici);
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
ACQUISITOil parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nellariunione del 29 aprile 2009;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;
SULLAPROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dellavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture edei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministriper le politiche europee, della giustizia, dell’economia e dellefinanze, dell’interno e per i rapporti con le regioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Allegati da pag. 54 a pag. 144
Allegati da pag. 145 a pag. 236
ART. 1
(Attuazionedell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato:”decreto”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)le parole: “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e leparole: “Ministero della salute”, ovunque presenti, sono sostituitedalle seguenti: “Ministero del lavoro, della salute e delle politichesociali”; le parole: “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” ele parole: “Ministro della salute”, ovunque presenti, sono sostituitedalle seguenti: “Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali”;
b) le parole: “Ministero delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:
“Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti” e le parole:“Ministro delleinfrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:“Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
ART. 2 (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “ilvolontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266” e leparole: “il volontario che effettua il servizio civile” sono soppresse.
ART. 3 (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui allalegge 11 agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “degliuffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidentedella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18” e le parole: “particolariesigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritàorganizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalladata di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decretiemanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti:
“particolariesigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritàorganizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute esicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condottedalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altreForze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dalDipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale,individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entratain vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
b)dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Nei riguardi dellecooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delleorganizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi ivolontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorsoalpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, ledisposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendoconto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettiveattività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto delMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, diconcerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministerodell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per lasalute e sicurezza sul lavoro.”.
c) al comma 9 le parole: “Neiconfronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restandoquanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori adomicilio ed ai”;
d) al comma 12, le parole: “dei piccoliimprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sonosostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degliartigiani e dei piccoli commercianti”.
e) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
“12-bis.Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, edei volontari che effettuano servizio civile si applicano ledisposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21.Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’entedi servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazionedella tutela di cui al precedente periodo.
Ove il volontariosvolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di undatore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliateinformazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui èchiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenzaadottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto adadottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile,ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione delvolontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesimaorganizzazione.”.
ART. 4 (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, lettera b), dopo le parole: “formativi e di orientamento”,le parole: “di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse alfine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o diagevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta delmondo del lavoro” sono soppresse;
b) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) i lavoratori in prova.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4.Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali,nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno(ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..”.
ART. 5 (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,” sono inserite le seguenti: “è istituito”;
b)la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) tre rappresentanti delMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;”;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “ b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;”.
ART. 6 (Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) un rappresentante delMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che lapresiede;”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) unrappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le pari opportunità;”.
2. All’articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti:
“m-bis)elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per lasalute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiaritàdei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedurestandardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischidi cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione ditipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi inquanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risultiirrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavorocorrelato.”.
ART. 7 (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche in un’ottica di genere”;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e delle lavoratrici”;
c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.”.
ART. 8 (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le sommeeventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguitodi economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sonoriassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione delMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis)può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa nonospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca lemodalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senzaoneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.
2. All’articolo 9, comma 6, lettera i), del decreto, la parola: “svolge” è sostituta dalle seguenti:
“può svolgere”.
3.All’articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “ Le somme eventualmente riversateall’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestionerealizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinentecapitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali.”.
ART. 9 (Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, lettera a), dopo la parola: “finanziamento” sono inseritele seguenti: “, da parte dell’INAIL e previo trasferimento dellenecessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali, ”;
b) al comma 1, lettera b), dopo laparola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da partedell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarierisorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, “;
c) al comma 1, lettera c), dopo la parola:“finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da parte del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimentodelle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali, “;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispettodelle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse giàdisponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione disoluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute esicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa trale parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini dellariduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortunisul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 deldecreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verificadei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene ancheconto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzionitecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificatedall’INAIL.”;
e) al comma 5, le parole: “Nell’ambito e neilimiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero dellavoro e della previdenza sociale, l’INAIL” sono sostituite dalleseguenti: “L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambitodella bilateralità e di protocolli con le parti sociali e leassociazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,” ed èaggiunto infine il seguente periodo: “L’INAIL svolge tali compiti conle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente.”;
f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Alfine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte lecure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL puòprovvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con leregioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorsefinanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento dioneri per le imprese.”.
ART. 10 (Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 13 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei luoghi di lavorodelle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco lavigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute esicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari etecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”;
b) alcomma 2, dopo le parole: “previdenza sociale” sono inserite leseguenti: “, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza deilavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191,”;le parole: “lo stessi personale può esercitare” sono sostituite dalleseguenti: “lo stesso personale esercita” e le parole: “informandonepreventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Aziendasanitaria locale competente per territorio” sono sostituite dalleseguenti: “nel quadro del coordinamento territoriale di cuiall’articolo 7”.
ART. 11 (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di far cessare ilpericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori,nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione deilavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi divigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politichesociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondole rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensionein relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalleviolazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultantedalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 percento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché incaso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salutee della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero dellavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito ilMinistero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Inattesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia ditutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono ilpresupposto per l’adozione del provvedimento di sospensionedell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I.Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissionedi una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanzaottemperata dal contravventore o di una violazione accertata consentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni dellastessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni dellamedesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, inattesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo,nell’allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione ècomunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dilavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettivacompetenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo allacontrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazionea gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citatasospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolarisia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sulluogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratoriirregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale deilavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi ereiterate violazioni in materia di tutela della salute e dellasicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata èincrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio delladurata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel casodi reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successivaal termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di nonintervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesidalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari adue anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimentidi rideterminazione della durata dell’interdizione a seguitodell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni delpresente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambitodei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non siapplicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa,all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili delfuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o lealtre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni inmateria di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competenteComando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensidelle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dicui al comma 2.”;
b) al comma 2, dopo le parole: “in materia diprevenzioni incendi” sono inserite le seguenti: “in ragione dellacompetenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cuiall’articolo 46”;
c) la lettera c) del comma 4 è sostituitadalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto aquelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensioneper lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione pergravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e dellasicurezza sul lavoro.”.
d) il comma 10 è sostituito dalseguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimentodi sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto finoa sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterateviolazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sullavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.”;
e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11-bis.Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare nonsi applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unicooccupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi dilavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fattidecorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovverodalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essereinterrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericoloimminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.”.
ART. 12 (Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 16, comma 3, del decreto, il secondo periodo è sostituitodal seguente: “L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto incaso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica econtrollo di cui all’articolo 30, comma 4.”.
2. All’articolo 16,dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Il soggetto delegatopuò, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegarespecifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro allemedesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cuial primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo aldelegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presentecomma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”.
ART. 13 (Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 18, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) inviare i lavoratorialla visita medica entro le scadenze previste dal programma disorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanzadegli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”;
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
“g-bis)nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicaretempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto dilavoro;”;
c) la lettera o) è sostituita dalla seguente: “o)consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per lasicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della suafunzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, letteraa), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati dicui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente inazienda;”;
d) alla lettera p), dopo le parole: “comma 3” sonoinserite le seguenti: “anche su supporto informatico come previstodall’articolo 53, comma 5,” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo:“Il documento è consultato esclusivamente in azienda.”;
e) lalettera r) è sostituita dalla seguente: “r) comunicare in viatelematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistemainformativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cuiall’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, afini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agliinfortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno ungiorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quellirelativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavorosuperiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sullavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni siconsidera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”;
f)la lettera aa) è sostituita dalla seguente: “aa) comunicare in viatelematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistemainformativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cuiall’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominatividei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di primaapplicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda inominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”.
2. All’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis.L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo allacomunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agliinfortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di seimesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.”.
3. All’articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis.Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare inordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22,23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggettiobbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazionedei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non siariscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e deidirigenti.”.
ART. 14 (Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 21, comma 1, del decreto, le parole: “i piccoliimprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci dellesocietà semplici operanti nel settore agricolo” sono sostituite dalleseguenti: “i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societàsemplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccolicommercianti”.
ART. 15 (Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) istituisce, aggiorna ecustodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria edi rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionalee, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dellasorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, pressoil luogo di custodia concordato al momento della nomina del medicocompetente;”.
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:“e)consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copiadella cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioninecessarie relative alla conservazione della medesima; l’originaledella cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto diquanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, daparte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diversotermine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”;
c) la lettera f) è soppressa.
ART. 16 (Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nell’alinea, le parole: “dei lavori” sono sostituite dalle seguenti:“di lavori, servizi e forniture” e dopo le parole: “dell’aziendamedesima” sono aggiunte le seguenti: “, sempre che abbia ladisponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o laprestazione di lavoro autonomo”;
b) alla lettera a), dopo le parole: “in relazione ai lavori” sono inserite le seguenti: “, ai servizi e alle forniture”.
2. All’articolo 26, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo le parole: “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o diopera” sono inserite le seguenti: “e va adeguato in funzionedell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”;
b) è aggiuntoin fine il seguente periodo:“Nel campo di applicazione del decretolegislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, taledocumento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dalsoggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo allagestione dello specifico appalto.”;
3. All’articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis.Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cuial comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mereforniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi lacui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi noncomportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolaridi cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto siaaffidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datoredi lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida ilcontratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenzerecante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi allatipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivaredall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essereeseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra ilpredetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenzapresenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione,sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atticontrattuali.”.
4. All’articolo 26, comma 5, le parole: “i costirelativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quellipropri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “icosti delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile,ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoroderivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; dopo il primo periodoè inserito il seguente: “I costi di cui primo periodo non sono soggettia ribasso.”.
ART. 17 (Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nell’ambito della Commissionedi cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioniprovenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivicompreso il settore della sanificazione del tessile e dellostrumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di unsistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, conriferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondatosulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza,acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla basedelle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sullaapplicazione di determinati standard contrattuali e organizzativinell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alletipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII,capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”;
b)dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Con riferimentoall’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e deilavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione ediffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto delPresidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g),di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delleimprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alledisposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cuila formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e iprovvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento operaper mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi diun punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazionea seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sullavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni inmateria di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità perl’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settoreedile.”;
c) al comma 2, le parole: “Il possesso dei requisiti”sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalcomma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso adaltri settori di attività individuati con uno o più accordiinterconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative, il possesso dei requisiti ” e la parola: “vincolante”è sostituita dalla seguente: “preferenziale”;
d) dopo il comma 2è aggiunto il seguente: “ 2-bis. Sono fatte salve le disposizioni inmateria di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni.”.
ART. 18 (Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, dopo le parole: “da altri Paesi” sono aggiunte le seguenti:“e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cuiviene resa la prestazione di lavoro”;
b) dopo il comma 1 èinserito il seguente: “1-bis. La valutazione dello stresslavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delleindicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera mquater), e ilrelativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazionie comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1°agosto 2010.”;
c) al comma 2, alinea, dopo le parole: “dellavalutazione,” sono inserite le seguenti: “può essere tenuto, nelrispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supportoinformatico e “; le parole:
“deve avere data certa” sonosostituite dalle seguenti: “deve essere munito anche tramite leprocedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53,di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimoda parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova delladata, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzionee protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o delrappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e delmedico competente, ove nominato,”;
d) al comma 2, lettera a), èaggiunto in fine il seguente periodo: “La scelta dei criteri diredazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvedecon criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo dagarantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo dipianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.”;
e)dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:“3-bis. In caso di costituzionedi nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuareimmediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativodocumento entro novanta giorni dalla data di inizio della propriaattività.”.
ART. 19 (Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 29 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La valutazione dei rischideve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità dicui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo odella organizzazione del lavoro significative ai fini della salute esicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione dellatecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortunisignificativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria neevidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure diprevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodiche precedono il documento di valutazione dei rischi deve essererielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, neltermine di trenta giorni dalle rispettive causali.”;
b) dopo ilcomma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Le procedure standardizzate dicui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nelcampo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delledisposizioni di cui all’articolo 28.”;
c) al comma 7, la lettera c) è soppressa.
ART. 20 (Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo30 del decreto, dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Lacommissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoroelabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazionedei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccolee medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministerodel lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.
ART. 21 (Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: “L17, L23, “ sono inserite le seguenti: “e della laurea magistrale LM26”;
b)al comma 5 le parole: “ovvero di altre lauree riconosciutecorrispondenti” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero di altre laureee lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi dellanormativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consigliouniversitario nazionale”;
c) al comma 7, dopo le parole:“successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, seconcretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigentidisposizioni.
ART. 22 (Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1- bis. Salvo che nei casi dicui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino acinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente icompiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e dievacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabiledel servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’aziendao all’unità produttiva o a servizi esterni così come previstoall’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante deilavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;”;
b)dopo il comma 2 è inserito il seguente:”2-bis. Il datore di lavoro chesvolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentaregli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”.
ART. 23 (Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 7, le parole: “I preposti” sono sostituite dalle seguenti: “Idirigenti e i preposti” e le parole: “e in azienda” sono soppresse;
b)dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. La formazione di cui alcomma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici dicui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso leassociazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.”;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12.La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deveavvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presentinel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore dilavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economicia carico dei lavoratori.”;
d) al comma 14, dopo le parole:“successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “ , seconcretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigentidisposizioni”.
ART. 24 (Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 38, comma 1, del decreto, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis)con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate,compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardiadi finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoroper almeno quattro anni.”.
ART. 25 (Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 40 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis.Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità ecertezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità ditrasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi diredazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primoperiodo.”.
ART. 26 (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “dalle direttive europee, nonché” sono soppresse.
2.All’articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiuntele seguenti: “e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito diassenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giornicontinuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”.
3.All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente:“2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fasepreassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente odai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimentidi prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo39, comma 3.”.
4.All’articolo 41, comma 3, del decreto, la lettera a) è soppressa.
5. All’articolo 41, comma 4, del decreto, le parole: “lettere a), b) e d)” sono sostituite dalle seguenti:
“lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)”.
6.All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente:”4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in ConferenzaStato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali,vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento dellatossicodipendenza e della alcol dipendenza.”.
7.All’articolo 41del decreto, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Nei casidi cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competenteesprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudiziomedesimo al lavoratore e al datore di lavoro.”.
8. All’articolo 41 del decreto, il comma 8 è abrogato.
9.All’articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: “i giudizi delmedico competente” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelliformulati in fase preassuntiva,”.
ART. 27 (Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dallalegge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualorale stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce illavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, amansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente allemansioni di provenienza.”;
b) il comma 2 è abrogato.
ART. 28 (Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis)garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe diincendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendoanche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali oautomatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”;
b)al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riguardo alpersonale della Difesa la formazione specifica svolta presso gliistituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa allafunzione di addetto alla gestione delle emergenze.”.
ART. 29 (Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo48, comma 3, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Conuno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalleorganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente più rappresentative vengono individuati settori eattività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza diadeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia disicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, acondizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o dipariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cuiall’articolo 52.”.
ART. 30 (Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 51 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Gli organismiparitetici svolgono o promuovono attività di formazione, ancheattraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, edei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano unaattestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supportoal sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione edella efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestionedella sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi divigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delleproprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gliorganismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,tecnicamente competenti.”;
b) dopo il comma 8 è aggiunto ilseguente: “ 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL inominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismiparitetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti deilavoratori per la sicurezza territoriali.”.
ART. 31 (Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo leparole: “preveda o costituisca” sono inserite le seguenti: “, come nelsettore edile,”.
2. All’articolo 52, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla lettera a), dopo le parole: “presso l’azienda ovvero l’unitàproduttiva” sono aggiunte le seguenti: “calcolate sulla base dellaretribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionaleper il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo delminimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL.Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e lagiornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”;
b) le lettere b), c) e d) sono soppresse.
3. All’articolo 52, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)le parole: “dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2009”;
b)dopo le parole: “modalità di funzionamento, sono inserite le seguenti:“e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo”;
c)dopo le parole: “di alimentazione” sono aggiunte le seguenti: “e lacomposizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo”.
4. All’articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis.In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residuiiscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalitàdi cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23febbraio 2000, n. 38.”.
ART. 32 (Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b)che non provvede alla nomina del responsabile del servizio diprevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, letterab), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b)in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori arischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), daatmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività dimanutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c)per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dallacompresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non siainferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con l’ammenda da2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cuiall’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cuiall’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità dicui all’articolo 29, commi 2 e 3.
4. E’ punito con l’ammenda da1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cuiall’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cuiall’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 europer la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, letterao), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e4, 45, comma 1;
b)con l’arresto da due a quattro mesi o conl’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26,comma 1, lettera a);
c)con l’arresto da due a quattro mesi o conl’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18,comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e10, 43, comma 1, lette