DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003
Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2003. (GU n. 239 del 14-10-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2003);
Visto l’art. 34, comma 11 della citata legge 27 dicembre 2002, n.
289, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo
tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita’ interno per
l’anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per l’anno 2003;
Considerato, in particolare, che l’art. 34, comma 11, della legge
n. 289/2002 stabilisce che le assunzioni che riguardano le
amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto
di stabilita’ interno per l’anno 2002 e gli altri enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il
ricorso alle procedure di mobilita’, essere contenute entro
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal
servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002, ad eccezione delle
assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della
dimensione demografica, dei profili professionali del personale da
assumere, dell’essenzialita’ di servizi da garantire e dell’incidenza
delle spese del personale sulle entrate correnti;
Considerato, inoltre, che il citato art. 34, comma 11, della legge
n. 289/2002 prevede che venga definito per le regioni, per le
autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale
l’ambito applicativo delle disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3
del medesimo art. 34, concernenti le dotazioni organiche delle
amministrazioni pubbliche;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le regioni e
per gli enti del Servizio sanitario nazionale dei criteri e dei
limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2003,
nonche’ alla definizione dell’ambito applicativo delle disposizioni
relative alla rideterminazione degli organici;
Visto l’accordo sancito, nella seduta del 19 giugno 2003, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’art.
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la Conferenza Stato, citta’ ed autonomie locali;
Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della
Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri
concernente l’Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la
fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato nell’anno 2003 per le regioni, le province e i comuni,
per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell’economia e delle fmanze,
dell’interno, della salute e del Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente
con note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. del 3 luglio 2003, n.
100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002,
concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza
portafoglio avv. Luigi Mazzella;
Decreta
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 34, comma 11, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, individua, per le amministrazioni
regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio
sanitario nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato per l’anno 2003, nonche’ definisce
l’ambito applicativo delle disposizioni relative alla
rideterminazione degli organici ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del
citato art. 34, in attuazione dell’accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza
unificata.
2. La individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e
la definizione dell’ambito applicativo della rideterminazione degli
organici di cui al precedente comma e’ effettuata distintamente per
il personale delle regioni e per quello del Servizio sanitario
nazionale.
3. Le regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle
medesime per i quali sussistono provvedimenti che dichiarano lo stato
di emergenza derivante da terremoti o calamita’ naturali sono esclusi
dagli adempimenti previsti dall’art. 34, comma 11 della legge n.
289/2002.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, ai sensi
dall’art. 95, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome.
Art. 2.
Rideterminazione degli organici della regione
1. Le regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive
dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34,
commi, 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Ai fini del calcolo per la determinazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 2 dell’art. 34 della citata legge
27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente
istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il
31 dicembre 2002, per l’esercizio di funzioni trasferite dallo Stato
alle regioni. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della
provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma
3 del medesimo art. 34.
Qualora si procedesse, nel corso dell’anno 2003, ad ulteriori
passaggi di personale dallo Stato alle regioni, queste potranno
procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche
integrandole con i posti necessari ai fini dei predetti
trasferimenti.
3. Le regioni determinano gli indirizzi applicativi relativi alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l’anno 2003, per i
rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in
armonia con quanto previsto dal presente decreto.
Art. 3.
Rideterminazione degli organici
degli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le amministrazioni statali, per quanto di competenza, e quelle
regionali possono autorizzare, in attuazione dell’art. 34, commi 1 e
2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la rideterminazione delle
dotazioni organiche degli enti e delle aziende appartenenti al
Servizio sanitario nazionale e operanti nella singola regione,
tenendo conto prioritariamente delle risorse umane necessarie ad
erogare le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA),
fermo restando il numero complessivo dei posti di organico vigenti
alla data del 29 settembre 2002 in tutte le strutture sanitarie della
regione, nonche’ i vincoli finanziari posti dalle medesime regioni,
in attuazione dell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell’8 agosto 2001.
Art. 4.
Assunzione di personale nelle regioni
1. Per l’anno 2003, le regioni, fermo restando quanto previsto dai
commi 2 e 3 dell’art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
dall’art. 2 del presente decreto, possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai
limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni
dal servizio verificatesi nel corso del 2002.
2. Ogni regione, nel rispetto della programmazione triennale dei
fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procede autonomamente nella scelta della tipologia e della
distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici
fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del
personale da assumere, dell’essenzialita’ dei servizi da garantire e
dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
3. Le regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi
relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per
l’anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della
medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente
articolo.
Art. 5.
Assunzione di personale negli enti
del Servizio sanitario nazionale
1. Le regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3
dell’art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall’art. 3 del
presente decreto, possono autorizzare, per l’anno 2003, gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell’ambito della
rispettiva regione, ad assumere personale a tempo indeterminato entro
il limite e secondo i criteri stabiliti dall’art. 34 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e comunque entro i limiti delle risorse
finanziarie previste nell’Accordo tra Governo, regioni e province
autonome dell’8 agosto 2001.
2. Ogni regione nel rispetto della programmazione triennale dei
fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procede autonomamente nella scelta della tipologia e della
distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici
fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio
sanitario nazionale operanti nell’ambito della medesima regione,
tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere,
dell’essenzialita’ dei servizi da garantire e dell’incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti.
Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per gli
adempimenti di competenza ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2003
p. Il Presidente: Mazzella
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2003
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 179