D.P.R. 15.07.2003 254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n.254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

(G.U. n. 211 del 11-9-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente enorme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazionedelle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiutipericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, esuccessive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recantedefinizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed icompiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,con la Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 26 giugno 2000, n. 219,recante regolamento concernente la disciplina per la gestione deirifiuti sanitari;
Vista la direttiva del Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta epiena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sullespedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti,pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del10 maggio 2002;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indata 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del testoconsolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e Bdell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolosesu strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di mercipericolose su strada, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;
Visto l’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative aisottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.
Finalita’ e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiutisanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo digarantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salutepubblica e controlli efficaci.
2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione delladirettiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernentel’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Sonoaltresi’ esclusi i materiali normati dal regolamento (CE) n. 1774/2002del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recantenorme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale nondestinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali daesperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenientidall’attivita’ diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentalidelle facolta’ di medicina veterinaria ed agraria e degli Istitutiscientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal presenteregolamento i piccoli animali da esperimento ed i relativi tessuti eparti anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e private,individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni, che svolgono attivita’ medica e veterinariadi prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ederogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le autorita’ competenti e le strutture sanitarie adottano iniziativedirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzionedella produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestitiin modo da diminuirne la pericolosita’, da favorirne il reimpiego, ilriciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto elo smaltimento. A tale fine devono essere incentivati:
a) l’organizzazione di corsi di formazione del personale dellestrutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari,soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti conpotenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischioinfettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
c) l’ottimizzazione dell’approvvigionamento e dell’utilizzo di reagentie farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi nona rischio infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;
d) l’ottimizzazione dell’approvvigionamento delle derrate alimentari alfine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e) l’utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti ereagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
f) l’utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;
g) l’utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.
4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiutiprodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principistabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successivemodificazioni, e dal presente regolamento. Le strutture sanitariepubbliche devono, altresi’, provvedere alla gestione dei rifiutiprodotti secondo criteri di economicita’.
5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti all’articolo 2, comma 1, sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita’ di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche’ i rifiutiderivanti da altre attivita’ cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetaliprovenienti da aree cimiteriali;
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie,che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischioinfettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negliallegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutturepubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgonoattivita’ medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, diriabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sonocompresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiutisanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II delpresente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnaticon un asterisco “*” nell’allegato A della direttiva del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiutisanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell’allegato Adella citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivonei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonche’da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti dapatologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all’allegatoXI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successivemodificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell’allegato I delpresente regolamento che presentano almeno una delle seguenticaratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti acontatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto deipazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantita’ tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dalmedico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibileattraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerEbro-spinale,liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquidopericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attivita’ veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto odescreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente,un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuticostituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nellecasse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attivita’ cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivita’ cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiutisanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d),assoggettati al regime giuridico e alle modalita’ di gestione deirifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall’attivita’ di ristorazione e i residui deipasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie,esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettiveper i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura,una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere,materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccoltadifferenziata, nonche’ altri rifiuti non pericolosi che per qualita’ eper quantita’ siano assimilati agli urbani ai sensi dell’articolo 21,comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attivita’ di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anchecontaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolinipediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per leurine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati aprocedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), acondizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento perrifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e’ sottoposto allecondizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c). In caso dismaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuoridell’ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto diquesti rifiuti non e’ soggetta a privativa;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario edi materiali visibilmente contaminati che si generano dallamanipolazione ed uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie,che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischioinfettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con lecaratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), quali adesempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche dialimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati,istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;
l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l’impiego di sostanze disinfettanti;
m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale dagarantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6.
La sterilizzazione e’ effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parteprima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione el’essiccamento ai fini della non riconoscibilita’ e maggiore efficaciadel trattamento, nonche’ della diminuzione di volume e di peso deirifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiutisanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L’efficacia vieneverificata secondo quanto indicato nell’allegato III del presenteregolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischioinfettivo e’ una facolta’ esercitabile ai fini della semplificazionedelle modalita’ di gestione dei rifiuti stessi;
n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente allasterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
L’efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi perdimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima,sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.

Art. 3.
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attivita’ di esumazione ed estumulazione

1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gliarti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere acui sono stati amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativiconservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di uncadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione,decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari,rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomichericonoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazioneo cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competenteper territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sonoavviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria cheha curato la persona amputata.
4. La persona amputata puo’ chiedere, espressamente, che la parteanatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversamodalita’. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essereinoltrata all’ufficio preposto della azienda sanitaria localecompetente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura ericovero, non oltre le 48 ore dall’amputazione.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, leautorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sonorilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati oestumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non e’ necessaria ladocumentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 79 del decreto delPresidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recanteregolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

Art. 4.
Gestione dei rifiutisanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiutiprovenienti da altre attivita’ cimiteriali.

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alleattivita’ di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero,smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, deirifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti daaltre attivita’ cimiteriali si applicano, in relazione allaclassificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani,speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari etecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, chedisciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui l’attivita’ del personale sanitario delle strutturepubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successivemodificazioni, sia svolta all’esterno delle stesse, si consideranoluogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, aisensi dell’articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui e’ effettuata laprestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilita’dell’operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utileper garantire il rispetto dei termini di cui all’articolo 8.
3. Si considerano altresi’ prodotti presso le strutture sanitarie diriferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilatiagli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’aziendasanitaria di riferimento.
4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimentodella spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitaristerilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico eper assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari allemigliori condizioni di mercato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro,con le strutture sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e coni soggetti privati interessati.
5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni aisensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisconosistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita’ deimedesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiutisanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, alfine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attivita’all’Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, licomunica ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio edella salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, puo’stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti che lestrutture sanitarie sono tenute a raggiungere.

Art. 5.
Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitarida avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero dimateria delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraversola raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, disoluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori perla somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaciantiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che nonsiano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, diplastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da partedelle strutture sanitarie ai sensi dell’articolo 4 del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possonostipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Art. 6.
Acque reflue provenienti da attivita’ sanitaria

1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita’ sanitariee’ disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, esuccessive modificazioni.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

Capo II

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Art. 7.
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischioinfettivo e’ effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successivemodificazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delperimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati aisensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, acondizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiutiprodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodottidalla struttura sanitaria dove e’ ubicato l’impianto di sterilizzazioneanche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate maorganizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impiantidi sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitariesono responsabili dell’attivazione degli impianti e dell’efficacia delprocesso di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L’attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzatiall’interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamentecomunicata alla provincia ai fini dell’effettuazione dei controlliperiodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubbliciistituzionalmente competenti devono procedere alla convalidadell’impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione deglistessi o, se si tratta di impianti gia’ in esercizio, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,secondo i criteri e per i parametri previsti dall’allegato III. Laconvalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque adogni intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto, e larelativa documentazione deve essere conservata per cinque anni pressola sede della struttura sanitaria o presso l’impianto e deve essereesibita ad ogni richiesta delle competenti autorita’.
6. L’efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata ecertificata secondo i tempi, le modalita’ ed i criteri stabilitinell’allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dalresponsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorita’ competenti.
8. Fatto salvo l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dicui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, esuccessive modificazioni, presso l’impianto di sterilizzazione deveessere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nelquale, ai fini dell’effettuazione dei controlli, devono essereriportate le seguenti informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantita’ giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.

Art. 8 Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta etrasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, ildeposito temporaneo, la movimentazione interna alla strutturasanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto deirifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essereeffettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, ancheflessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischioinfettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta dirifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere,resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitaripericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenutientrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmenteriutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recantela scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono averecaratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioniprovocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essererealizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggiutilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischioinfettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causarealterazioni che comportino rischi per la salute e puo’ avere una duratamassima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto laresponsabilita’ del produttore, tale termine e’ esteso a trenta giorniper quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cuiall’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto deirifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte alregime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impiantidi incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nelpiu’ breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare icinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene,comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che puo’prevedere anche l’utilizzo di sistemi di refrigerazione.

Art. 9.
Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’articolo 2, comma 1,lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essereraccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositiimballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelliutilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitariassimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile
«Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovra’ essere aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitaristerilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 delpresente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle normetecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’articolo 2, comma 1,lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuoridell’ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti diincenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi,devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani inquanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato darifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitaristerilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti etrasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER19 12 10.
5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, dideposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare,di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, di cui ai commi3 e 4, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi aperdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per irifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti,ben visibile, l’indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati»alla quale dovra’ essere aggiunta la data della sterilizzazione.
6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messain riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati dicui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni tecniche chedisciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.
7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilatiai rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sonoprodotti si applicano le condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono esseresmaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita’ di cui aicommi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentanoanche altre caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I deldecreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo inimpianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possonoessere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto delMinistro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successivemodificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti diincenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamentenel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti.Alla bocca del forno e’ ammesso il caricamento contemporaneo con altrecategorie di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avveniresenza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta siintende una operazione che generi per gli operatori un rischioinfettivo.

Art. 11.
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministrodell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni,possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbanio in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stessecondizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti,in numero adeguato al fabbisogno, ne’ impianti di produzione di CDR,ne’ impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzoper produrre energia, ne’ impianti di termodistruzione, previaautorizzazione del presidente della regione, possono essere sottopostial regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche chedisciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi.L’autorizzazione del presidente della regione ha validita’ temporaneasino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termicoadeguato al fabbisogno regionale.

Capo III

Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivantida altreattivita’ cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da areecimiteriali, e rifiuti sanitariche richiedono particolari modalita’ dismaltimento.

Art. 12.
Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti etrasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di coloredistinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazionidi rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recantila scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositatiin apposita area confinata individuata dal comune all’interno delcimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantireuna maggiore razionalita’ del sistema di raccolta e trasporto ed acondizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositiimballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati alrecupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimentodei rifiuti urbani, in conformita’ ai regolamenti comunali ex articolo21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorireil recupero dei resti metallici di cui all’articolo 2, comma 1, letterae), numero 5).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglioo triturazione dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in appositoimballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 13.
Rifiuti provenienti da altre attivita’ cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attivita’ cimiteriali di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essereriutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale senzanecessita’ di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attivita’cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero deirifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

Art. 14.
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento

1. I rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), devonoessere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more delrecepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento deichemioterapici antiblastici puo’ avvenire negli impianti diincenerimento gia’ autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi arischio infettivo.
2. I rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2)
e 3), devono essere gestiti con le stesse modalita’ dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviateallo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, iltrasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decretodel Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 15.
Gestione di altri rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutturesanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi arischio infettivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d),devono essere gestiti con le stesse modalita’ dei rifiuti sanitaripericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 16.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanita’, in data 26 giugno 2000, n. 219;
b) l’articolo 2, comma 1-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405;
c) l’articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 17.
Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata edel cimitero e’ attribuito il compito di sovrintendere allaapplicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermorestando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, con l’osservanza degli obblighi derivanti dalledisposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Art. 18.
Oneri finanziari

1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioniinteressate, provvedono all’attuazione del presente regolamentonell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali e delle risorse dibilancio allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e diBolzano provvedono ad attuare le finalita’ di cui al presente decreto,secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative normedi attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare.

Dato a Roma, addi’ 15 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 334

Allegato I

(art. 2, comma 1, lettera a))

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE

(elenco esemplificativo)

=====================================================================
Composizione | Tipo rifiuto | Regime giuridico
=====================================================================
1. Rifiuti a rischio | |
infettivo di cui | |
all'art. 2, comma 1, |Assorbenti igienici, |
lettera d) C.E.R. |pannolini pediatrici e|Pericolosi a rischio
1801030 o 180202 |pannoloni |infettivo
---------------------------------------------------------------------
|Bastoncini cotonati |
|per colposcopia e |
|pap-test |
---------------------------------------------------------------------
|Bastoncini oculari non|
|sterili |
---------------------------------------------------------------------
|Bastoncini oftalmici |
|di TNT |
---------------------------------------------------------------------
|Cannule e drenaggi |
---------------------------------------------------------------------
|Cateteri (vescicali, |
|venosi, arteriosi per |
|drenaggi pleurici, |
|ecc.) raccordi, sonde |
---------------------------------------------------------------------
|Circuiti per |
|circolazione |
|extracorporea |
---------------------------------------------------------------------
|Cuvette monouso per |
|prelievo bioptico |
|endometriale |
---------------------------------------------------------------------
|Deflussori |
---------------------------------------------------------------------
|Fleboclisi contaminate|
---------------------------------------------------------------------
|Filtri di dialisi. |
|Filtri esausti |
|provenienti da cappe |
|(in assenza di rischio|
|chimico) |
---------------------------------------------------------------------
|Guanti monouso |
---------------------------------------------------------------------
|Materiale monouso: |
|vials, pipette, |
|provette, indumenti |
|protettivi mascherine,|
|occhiali, telini, |
|lenzuola, calzari, |
|seridrape, |
|soprascarpe, camici |
---------------------------------------------------------------------
|Materiale per |
|medicazione (garze, |
|tamponi, bende, |
|cerotti, lunghette, |
|maglie tubolari) |
---------------------------------------------------------------------
|Sacche (per |
|trasfusioni, urina |
|stomia, nutrizione |
|parenterale) |
---------------------------------------------------------------------
|Set di infusione |
---------------------------------------------------------------------
|Sonde rettali e |
|gastriche |
---------------------------------------------------------------------
|Sondini (nasografici |
|per broncoaspirazione,|
|per ossigenoterapia, |
|ecc.) |
---------------------------------------------------------------------
|Spazzole, cateteri per|
|prelievo citologico |
---------------------------------------------------------------------
|Speculum auricolare |
|monouso |
---------------------------------------------------------------------
|Speculum vaginale |
---------------------------------------------------------------------
|Suturatrici |
|automatiche monouso |
---------------------------------------------------------------------
|Gessi o bendaggi |
---------------------------------------------------------------------
|Denti e piccole parti |
|anatomiche non |
|riconoscibili |
---------------------------------------------------------------------
|Lettiere per animali |
|da esperimento |
---------------------------------------------------------------------
|Contenitori vuoti |
---------------------------------------------------------------------
|Contenitori vuoti di |
|vaccini ad antigene |
|vivo |
---------------------------------------------------------------------
|Rifiuti di gabinetti |
|dentistici |
---------------------------------------------------------------------
|Rifiuti di |
|ristorazione |
---------------------------------------------------------------------
|Spazzatura |
---------------------------------------------------------------------
1-bis Rifiuti | |
provenienti dallo |Piastre, terreni di |
svolgimento di |colture ed altri |
attivita' di ricerca e|presidi utilizzati in |
di diagnostica |microbiologia e |
battereologica C.E.R. |contaminati da agenti |Pericolosi a rischio
180103 o 180202 |patogeni |infettivo
---------------------------------------------------------------------
|Aghi, siringhe, lame, |
|vetri, lancette |
|pungidito, venflon, |
2. Rifiuti taglienti |testine, rasoi e |Pericolosi a rischio
C.E.R. 180103 o 180202|bisturi monouso |infettivo
---------------------------------------------------------------------
2-bis Rifiuti | |
taglienti inutilizzati|Aghi, siringhe, lame, |
C.E.R. 180101 o 180201|rasoi |Non pericolosi
---------------------------------------------------------------------
3. Organi e parti | |
anatomiche non |Tessuti, organi e |Rifiuti sanitari che
riconoscibili - |parti anatomiche non |richiedono particolari
Piccoli animali da |riconoscibili. Sezioni|sistemi di gestione.
esperimento C.E.R. |di animali da |Pericolosi a rischio
180103 o 180202 |esperimento |infettivo
---------------------------------------------------------------------
|Contenitori vuoti di |
|farmaci, di farmaci |
|veterinari, dei |
|prodotti ad azione |
|disinfettante, di |
4. Contenitori vuoti, |medicinali veterinari |
in base al materiale |prefabbricati, di |
costitutivo |premiscele per |
dell'imballaggio va |alimenti |
assegnato un codice |medicamentosi, di |
C.E.R. della categoria|vaccini ad antigene |Assimilati agli urbani
1501: 150101 - 150102 |spento, di alimenti e |se conformi alle
- 150103 - 150104 - |di bevande, di |caratteristiche di cui
150105 - 150106 - |soluzioni per |all'art. 5 del presente
150107 - 150109 |infusione |regolamento
---------------------------------------------------------------------
|Farmaci scaduti o di |Rifiuti sanitari che
5. Farmaci scaduti o |scarto, esclusi i |richiedono particolari
inutilizzabili C.E.R. |medicinali citotossici|sistemi di gestione.
180109 o 180208 |e citostatici |Non Pericolosi
---------------------------------------------------------------------
|Sostanze chimiche di |
|scarto, dal settore |
|sanitario e |
|veterinario o da |
|attivita' di ricerca |
|collegate, non |
|pericolose o non |
|contenenti sostanze |
|pericolose ai sensi |
6. Sostanze chimiche |dell'art. 1 della |
di scarto C.E.R. |decisione Europea |
180107 o 180206 |2001/118/CE |Non Pericolosi

Allegato II

(art. 2, comma 1, lettera a))

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO

(elenco esemplificativo)

=====================================================================
Denominazione |C.E.R.
=====================================================================
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di |
gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore |
sanitario o da attivita' di ricerca collegate.... |180108
---------------------------------------------------------------------
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di |
gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore |
veterinario o da attivita' di ricerca collegate.... |180207
---------------------------------------------------------------------
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da |
attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti |
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione |
Europea 2001/118/CE.... |180106
---------------------------------------------------------------------
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da |
attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti |
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione |
Europea 2001/118/CE.... |180205
---------------------------------------------------------------------
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.... |180110
---------------------------------------------------------------------
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB.... |130101
---------------------------------------------------------------------
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.... |130109
---------------------------------------------------------------------
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.... |130110
---------------------------------------------------------------------
Oli sintetici per circuiti idraulici.... |130111
---------------------------------------------------------------------
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.... |130112
---------------------------------------------------------------------
Altri oli per circuiti idraulici.... |130113
---------------------------------------------------------------------
Soluzioni fissative.... |090104
---------------------------------------------------------------------
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.... |090101
---------------------------------------------------------------------
Materiali isolanti contenenti amianto.... |170601
---------------------------------------------------------------------
Lampade fluorescenti.... |200121
---------------------------------------------------------------------
Batterie al piombo.... |160601
---------------------------------------------------------------------
Batterie al nichel-cadmio.... |160602
---------------------------------------------------------------------
Batterie contenenti mercurio.... |160603

Allegato III

(art. 2, comma 1, lettera m))

CONVALIDA E VERIFICA DELL’EFFICACIA DELL’IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

1. La convalida dell’impianto di sterilizzazione deve essereeffettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI10384/94 Parte I e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’efficacia dell’impianto e del processo di sterilizzazione nelcorso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenzatrimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell’impianto,ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l’impiego dibioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numerodi bioindicatori dovra’ essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utiledi camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. Talibioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. Isuddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo delresponsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla strutturasanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. Ladocumentazione relativa alla registrazione dei parametri difunzionamento dell’impianto deve essere conservata per almeno cinqueanni ed esibita su richiesta delle competenti autorita’.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n.254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

(G.U. n. 211 del 11-9-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente enorme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazionedelle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiutipericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, esuccessive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recantedefinizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed icompiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,con la Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 26 giugno 2000, n. 219,recante regolamento concernente la disciplina per la gestione deirifiuti sanitari;
Vista la direttiva del Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta epiena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sullespedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti,pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del10 maggio 2002;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indata 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del testoconsolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e Bdell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolosesu strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di mercipericolose su strada, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;
Visto l’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative aisottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.
Finalita’ e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiutisanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo digarantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salutepubblica e controlli efficaci.
2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione delladirettiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernentel’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Sonoaltresi’ esclusi i materiali normati dal regolamento (CE) n. 1774/2002del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recantenorme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale nondestinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali daesperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenientidall’attivita’ diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentalidelle facolta’ di medicina veterinaria ed agraria e degli Istitutiscientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal presenteregolamento i piccoli animali da esperimento ed i relativi tessuti eparti anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e private,individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni, che svolgono attivita’ medica e veterinariadi prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ederogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le autorita’ competenti e le strutture sanitarie adottano iniziativedirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzionedella produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestitiin modo da diminuirne la pericolosita’, da favorirne il reimpiego, ilriciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto elo smaltimento. A tale fine devono essere incentivati:
a) l’organizzazione di corsi di formazione del personale dellestrutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari,soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti conpotenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischioinfettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
c) l’ottimizzazione dell’approvvigionamento e dell’utilizzo di reagentie farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi nona rischio infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;
d) l’ottimizzazione dell’approvvigionamento delle derrate alimentari alfine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e) l’utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti ereagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
f) l’utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;
g) l’utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.
4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiutiprodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principistabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successivemodificazioni, e dal presente regolamento. Le strutture sanitariepubbliche devono, altresi’, provvedere alla gestione dei rifiutiprodotti secondo criteri di economicita’.
5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti all’articolo 2, comma 1, sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita’ di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche’ i rifiutiderivanti da altre attivita’ cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetaliprovenienti da aree cimiteriali;
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie,che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischioinfettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negliallegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutturepubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgonoattivita’ medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, diriabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sonocompresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiutisanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II delpresente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnaticon un asterisco “*” nell’allegato A della direttiva del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiutisanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell’allegato Adella citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivonei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonche’da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti dapatologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all’allegatoXI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successivemodificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell’allegato I delpresente regolamento che presentano almeno una delle seguenticaratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti acontatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto deipazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantita’ tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dalmedico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibileattraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerEbro-spinale,liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquidopericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attivita’ veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto odescreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente,un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuticostituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nellecasse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attivita’ cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivita’ cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiutisanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d),assoggettati al regime giuridico e alle modalita’ di gestione deirifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall’attivita’ di ristorazione e i residui deipasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie,esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettiveper i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura,una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere,materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccoltadifferenziata, nonche’ altri rifiuti non pericolosi che per qualita’ eper quantita’ siano assimilati agli urbani ai sensi dell’articolo 21,comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attivita’ di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anchecontaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolinipediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per leurine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati aprocedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), acondizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento perrifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e’ sottoposto allecondizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c). In caso dismaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuoridell’ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto diquesti rifiuti non e’ soggetta a privativa;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario edi materiali visibilmente contaminati che si generano dallamanipolazione ed uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie,che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischioinfettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con lecaratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), quali adesempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche dialimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati,istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;
l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l’impiego di sostanze disinfettanti;
m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale dagarantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6.
La sterilizzazione e’ effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parteprima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione el’essiccamento ai fini della non riconoscibilita’ e maggiore efficaciadel trattamento, nonche’ della diminuzione di volume e di peso deirifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiutisanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L’efficacia vieneverificata secondo quanto indicato nell’allegato III del presenteregolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischioinfettivo e’ una facolta’ esercitabile ai fini della semplificazionedelle modalita’ di gestione dei rifiuti stessi;
n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente allasterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
L’efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi perdimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima,sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.

Art. 3.
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attivita’ di esumazione ed estumulazione

1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gliarti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere acui sono stati amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativiconservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di uncadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione,decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari,rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomichericonoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazioneo cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competenteper territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sonoavviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria cheha curato la persona amputata.
4. La persona amputata puo’ chiedere, espressamente, che la parteanatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversamodalita’. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essereinoltrata all’ufficio preposto della azienda sanitaria localecompetente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura ericovero, non oltre le 48 ore dall’amputazione.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, leautorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sonorilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati oestumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non e’ necessaria ladocumentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 79 del decreto delPresidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recanteregolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

Art. 4.
Gestione dei rifiutisanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiutiprovenienti da altre attivita’ cimiteriali.

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alleattivita’ di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero,smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, deirifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti daaltre attivita’ cimiteriali si applicano, in relazione allaclassificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani,speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari etecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, chedisciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui l’attivita’ del personale sanitario delle strutturepubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successivemodificazioni, sia svolta all’esterno delle stesse, si consideranoluogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, aisensi dell’articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui e’ effettuata laprestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilita’dell’operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utileper garantire il rispetto dei termini di cui all’articolo 8.
3. Si considerano altresi’ prodotti presso le strutture sanitarie diriferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilatiagli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’aziendasanitaria di riferimento.
4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimentodella spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitaristerilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico eper assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari allemigliori condizioni di mercato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro,con le strutture sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e coni soggetti privati interessati.
5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni aisensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisconosistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita’ deimedesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiutisanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, alfine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attivita’all’Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, licomunica ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio edella salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, puo’stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti che lestrutture sanitarie sono tenute a raggiungere.

Art. 5.
Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitarida avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero dimateria delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraversola raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, disoluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori perla somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaciantiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che nonsiano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, diplastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da partedelle strutture sanitarie ai sensi dell’articolo 4 del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possonostipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Art. 6.
Acque reflue provenienti da attivita’ sanitaria

1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita’ sanitariee’ disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, esuccessive modificazioni.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

Capo II

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Art. 7.
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischioinfettivo e’ effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successivemodificazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delperimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati aisensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, acondizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiutiprodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodottidalla struttura sanitaria dove e’ ubicato l’impianto di sterilizzazioneanche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate maorganizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impiantidi sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitariesono responsabili dell’attivazione degli impianti e dell’efficacia delprocesso di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L’attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzatiall’interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamentecomunicata alla provincia ai fini dell’effettuazione dei controlliperiodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubbliciistituzionalmente competenti devono procedere alla convalidadell’impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione deglistessi o, se si tratta di impianti gia’ in esercizio, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,secondo i criteri e per i parametri previsti dall’allegato III. Laconvalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque adogni intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto, e larelativa documentazione deve essere conservata per cinque anni pressola sede della struttura sanitaria o presso l’impianto e deve essereesibita ad ogni richiesta delle competenti autorita’.
6. L’efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata ecertificata secondo i tempi, le modalita’ ed i criteri stabilitinell’allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dalresponsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorita’ competenti.
8. Fatto salvo l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dicui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, esuccessive modificazioni, presso l’impianto di sterilizzazione deveessere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nelquale, ai fini dell’effettuazione dei controlli, devono essereriportate le seguenti informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantita’ giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.

Art. 8 Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta etrasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, ildeposito temporaneo, la movimentazione interna alla strutturasanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto deirifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essereeffettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, ancheflessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischioinfettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta dirifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere,resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitaripericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenutientrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmenteriutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recantela scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono averecaratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioniprovocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essererealizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggiutilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischioinfettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causarealterazioni che comportino rischi per la salute e puo’ avere una duratamassima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto laresponsabilita’ del produttore, tale termine e’ esteso a trenta giorniper quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cuiall’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto deirifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte alregime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impiantidi incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nelpiu’ breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare icinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene,comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che puo’prevedere anche l’utilizzo di sistemi di refrigerazione.

Art. 9.
Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’articolo 2, comma 1,lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essereraccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositiimballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelliutilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitariassimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile
«Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovra’ essere aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitaristerilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 delpresente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle normetecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’articolo 2, comma 1,lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuoridell’ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti diincenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi,devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani inquanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato darifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitaristerilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti etrasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER19 12 10.
5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, dideposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare,di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, di cui ai commi3 e 4, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi aperdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per irifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti,ben visibile, l’indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati»alla quale dovra’ essere aggiunta la data della sterilizzazione.
6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messain riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati dicui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni tecniche chedisciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.
7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilatiai rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sonoprodotti si applicano le condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono esseresmaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita’ di cui aicommi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentanoanche altre caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I deldecreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo inimpianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possonoessere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto delMinistro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successivemodificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti diincenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamentenel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti.Alla bocca del forno e’ ammesso il caricamento contemporaneo con altrecategorie di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avveniresenza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta siintende una operazione che generi per gli operatori un rischioinfettivo.

Art. 11.
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministrodell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni,possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbanio in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stessecondizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti,in numero adeguato al fabbisogno, ne’ impianti di produzione di CDR,ne’ impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzoper produrre energia, ne’ impianti di termodistruzione, previaautorizzazione del presidente della regione, possono essere sottopostial regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche chedisciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi.L’autorizzazione del presidente della regione ha validita’ temporaneasino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termicoadeguato al fabbisogno regionale.

Capo III

Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivantida altreattivita’ cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da areecimiteriali, e rifiuti sanitariche richiedono particolari modalita’ dismaltimento.

Art. 12.
Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti etrasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di coloredistinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazionidi rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recantila scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositatiin apposita area confinata individuata dal comune all’interno delcimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantireuna maggiore razionalita’ del sistema di raccolta e trasporto ed acondizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositiimballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati alrecupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimentodei rifiuti urbani, in conformita’ ai regolamenti comunali ex articolo21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorireil recupero dei resti metallici di cui all’articolo 2, comma 1, letterae), numero 5).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglioo triturazione dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in appositoimballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 13.
Rifiuti provenienti da altre attivita’ cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attivita’ cimiteriali di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essereriutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale senzanecessita’ di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attivita’cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero deirifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

Art. 14.
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento

1. I rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), devonoessere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more delrecepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento deichemioterapici antiblastici puo’ avvenire negli impianti diincenerimento gia’ autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi arischio infettivo.
2. I rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2)
e 3), devono essere gestiti con le stesse modalita’ dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviateallo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, iltrasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decretodel Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 15.
Gestione di altri rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutturesanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi arischio infettivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d),devono essere gestiti con le stesse modalita’ dei rifiuti sanitaripericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 16.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanita’, in data 26 giugno 2000, n. 219;
b) l’articolo 2, comma 1-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405;
c) l’articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 17.
Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata edel cimitero e’ attribuito il compito di sovrintendere allaapplicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermorestando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, con l’osservanza degli obblighi derivanti dalledisposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Art. 18.
Oneri finanziari

1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioniinteressate, provvedono all’attuazione del presente regolamentonell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali e delle risorse dibilancio allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e diBolzano provvedono ad attuare le finalita’ di cui al presente decreto,secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative normedi attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare.

Dato a Roma, addi’ 15 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 334

Allegato I

(art. 2, comma 1, lettera a))

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE

(elenco esemplificativo)

=====================================================================
Composizione | Tipo rifiuto | Regime giuridico
=====================================================================
1. Rifiuti a rischio | |
infettivo di cui | |
all'art. 2, comma 1, |Assorbenti igienici, |
lettera d) C.E.R. |pannolini pediatrici e|Pericolosi a rischio
1801030 o 180202 |pannoloni |infettivo
---------------------------------------------------------------------
|Bastoncini cotonati |
|per colposcopia e |
|pap-test |
---------------------------------------------------------------------
|Bastoncini oculari non|
|sterili |
---------------------------------------------------------------------
|Bastoncini oftalmici |
|di TNT |
---------------------------------------------------------------------
|Cannule e drenaggi |
---------------------------------------------------------------------
|Cateteri (vescicali, |
|venosi, arteriosi per |
|drenaggi pleurici, |
|ecc.) raccordi, sonde |
---------------------------------------------------------------------
|Circuiti per |
|circolazione |
|extracorporea |
---------------------------------------------------------------------
|Cuvette monouso per |
|prelievo bioptico |
|endometriale |
---------------------------------------------------------------------
|Deflussori |
---------------------------------------------------------------------
|Fleboclisi contaminate|
---------------------------------------------------------------------
|Filtri di dialisi. |
|Filtri esausti |
|provenienti da cappe |
|(in assenza di rischio|
|chimico) |
---------------------------------------------------------------------
|Guanti monouso |
---------------------------------------------------------------------
|Materiale monouso: |
|vials, pipette, |
|provette, indumenti |
|protettivi mascherine,|
|occhiali, telini, |
|lenzuola, calzari, |
|seridrape, |
|soprascarpe, camici |
---------------------------------------------------------------------
|Materiale per |
|medicazione (garze, |
|tamponi, bende, |
|cerotti, lunghette, |
|maglie tubolari) |
---------------------------------------------------------------------
|Sacche (per |
|trasfusioni, urina |
|stomia, nutrizione |
|parenterale) |
---------------------------------------------------------------------
|Set di infusione |
---------------------------------------------------------------------
|Sonde rettali e |
|gastriche |
---------------------------------------------------------------------
|Sondini (nasografici |
|per broncoaspirazione,|
|per ossigenoterapia, |
|ecc.) |
---------------------------------------------------------------------
|Spazzole, cateteri per|
|prelievo citologico |
---------------------------------------------------------------------
|Speculum auricolare |
|monouso |
---------------------------------------------------------------------
|Speculum vaginale |
---------------------------------------------------------------------
|Suturatrici |
|automatiche monouso |
---------------------------------------------------------------------
|Gessi o bendaggi |
---------------------------------------------------------------------
|Denti e piccole parti |
|anatomiche non |
|riconoscibili |
---------------------------------------------------------------------
|Lettiere per animali |
|da esperimento |
---------------------------------------------------------------------
|Contenitori vuoti |
---------------------------------------------------------------------
|Contenitori vuoti di |
|vaccini ad antigene |
|vivo |
---------------------------------------------------------------------
|Rifiuti di gabinetti |
|dentistici |
---------------------------------------------------------------------
|Rifiuti di |
|ristorazione |
---------------------------------------------------------------------
|Spazzatura |
---------------------------------------------------------------------
1-bis Rifiuti | |
provenienti dallo |Piastre, terreni di |
svolgimento di |colture ed altri |
attivita' di ricerca e|presidi utilizzati in |
di diagnostica |microbiologia e |
battereologica C.E.R. |contaminati da agenti |Pericolosi a rischio
180103 o 180202 |patogeni |infettivo
---------------------------------------------------------------------
|Aghi, siringhe, lame, |
|vetri, lancette |
|pungidito, venflon, |
2. Rifiuti taglienti |testine, rasoi e |Pericolosi a rischio
C.E.R. 180103 o 180202|bisturi monouso |infettivo
---------------------------------------------------------------------
2-bis Rifiuti | |
taglienti inutilizzati|Aghi, siringhe, lame, |
C.E.R. 180101 o 180201|rasoi |Non pericolosi
---------------------------------------------------------------------
3. Organi e parti | |
anatomiche non |Tessuti, organi e |Rifiuti sanitari che
riconoscibili - |parti anatomiche non |richiedono particolari
Piccoli animali da |riconoscibili. Sezioni|sistemi di gestione.
esperimento C.E.R. |di animali da |Pericolosi a rischio
180103 o 180202 |esperimento |infettivo
---------------------------------------------------------------------
|Contenitori vuoti di |
|farmaci, di farmaci |
|veterinari, dei |
|prodotti ad azione |
|disinfettante, di |
4. Contenitori vuoti, |medicinali veterinari |
in base al materiale |prefabbricati, di |
costitutivo |premiscele per |
dell'imballaggio va |alimenti |
assegnato un codice |medicamentosi, di |
C.E.R. della categoria|vaccini ad antigene |Assimilati agli urbani
1501: 150101 - 150102 |spento, di alimenti e |se conformi alle
- 150103 - 150104 - |di bevande, di |caratteristiche di cui
150105 - 150106 - |soluzioni per |all'art. 5 del presente
150107 - 150109 |infusione |regolamento
---------------------------------------------------------------------
|Farmaci scaduti o di |Rifiuti sanitari che
5. Farmaci scaduti o |scarto, esclusi i |richiedono particolari
inutilizzabili C.E.R. |medicinali citotossici|sistemi di gestione.
180109 o 180208 |e citostatici |Non Pericolosi
---------------------------------------------------------------------
|Sostanze chimiche di |
|scarto, dal settore |
|sanitario e |
|veterinario o da |
|attivita' di ricerca |
|collegate, non |
|pericolose o non |
|contenenti sostanze |
|pericolose ai sensi |
6. Sostanze chimiche |dell'art. 1 della |
di scarto C.E.R. |decisione Europea |
180107 o 180206 |2001/118/CE |Non Pericolosi

Allegato II

(art. 2, comma 1, lettera a))

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO

(elenco esemplificativo)

=====================================================================
Denominazione |C.E.R.
=====================================================================
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di |
gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore |
sanitario o da attivita' di ricerca collegate.... |180108
---------------------------------------------------------------------
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di |
gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore |
veterinario o da attivita' di ricerca collegate.... |180207
---------------------------------------------------------------------
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da |
attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti |
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione |
Europea 2001/118/CE.... |180106
---------------------------------------------------------------------
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da |
attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti |
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione |
Europea 2001/118/CE.... |180205
---------------------------------------------------------------------
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.... |180110
---------------------------------------------------------------------
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB.... |130101
---------------------------------------------------------------------
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.... |130109
---------------------------------------------------------------------
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.... |130110
---------------------------------------------------------------------
Oli sintetici per circuiti idraulici.... |130111
---------------------------------------------------------------------
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.... |130112
---------------------------------------------------------------------
Altri oli per circuiti idraulici.... |130113
---------------------------------------------------------------------
Soluzioni fissative.... |090104
---------------------------------------------------------------------
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.... |090101
---------------------------------------------------------------------
Materiali isolanti contenenti amianto.... |170601
---------------------------------------------------------------------
Lampade fluorescenti.... |200121
---------------------------------------------------------------------
Batterie al piombo.... |160601
---------------------------------------------------------------------
Batterie al nichel-cadmio.... |160602
---------------------------------------------------------------------
Batterie contenenti mercurio.... |160603

Allegato III

(art. 2, comma 1, lettera m))

CONVALIDA E VERIFICA DELL’EFFICACIA DELL’IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

1. La convalida dell’impianto di sterilizzazione deve essereeffettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI10384/94 Parte I e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’efficacia dell’impianto e del processo di sterilizzazione nelcorso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenzatrimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell’impianto,ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l’impiego dibioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numerodi bioindicatori dovra’ essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utiledi camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. Talibioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. Isuddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo delresponsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla strutturasanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. Ladocumentazione relativa alla registrazione dei parametri difunzionamento dell’impianto deve essere conservata per almeno cinqueanni ed esibita su richiesta delle competenti autorita’.

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