Corte di cassazione, sez. lav., n. 15868 del 12.11.2002

Corte di cassazione, sez. lav., n. 15868 del 12.11.2002 (pres. Ciciretti; rel. Prestipino)

Lavoro- lavoro subordinato- categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro- mansioni- diverse da quelle dell’assunzione- provvedimento di assegnazione a mansioni inferiori- illegittimità- conseguenze- diritto del  dipendente al risarcimento del danno- sussistenza.
Risarcimento del danno- valutazione e liquidazione- criteri equitativi- fattispecie in tema di demansionamento- allegazione di specifici elementi di prova- necessità- esclusione- elementi presuntivi acquisiti al giudizio- sufficienza.

– artt. 1226, 2103 e 2043 c.c.

Dalla illegittima attribuzione ad un lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnategli al momento della assunzione in servizio può derivare  non  solo la violazione dell’art. 2103 cod. civ., ma anche la violazione del diritto fondamentale del  lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, da cui consegue il diritto dell’interessato al risarcimento del danno.                                                                  

In materia di  risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto, l’ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto.

(massime e sommari ufficiali)

 

(omissis)

Svolgimento del processo

Con ricorso del 16 maggio 1991 G. P. conveniva davanti al Pretore del lavoro di Milano la s.p.a. P. T. M., della quale era dipendente, ed esponeva che con sentenza emessa dal medesimo Pretore di Milano il 6 aprile 1990 e passata in giudicato era stato accertato che nel periodo dal 1° febbraio 1988 al 30 maggio 1990, durante il quale era stato disposto prima il suo trasferimento da Milano a Bologna e, poi, da Bologna a Lucernate di Rho, la società lo aveva adibito a mansioni inferiori a quelle per le quali lo aveva assunto (quale corrispondente di lingua greca) e, inoltre, che analogo demansionamento gli era stato imposto anche nel periodo successivo, vale a dire dal 1° giugno 1990 in poi. Il ricorrente chiedeva, quindi, che la convenuta, previa declaratoria dell’illegittimo comportamento dalla stessa posto in essere anche nel secondo periodo, fosse condannata a risarcirgli i danni da lui subiti in entrambi i periodi.
Instauratosi il contraddittorio, il Pretore con sentenza del 30 ottobre 1991 accoglieva il ricorso e condannava la società P. a pagare al P., a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di L. 20.000.000.
Questa pronuncia, impugnata dalla società P., veniva riformata dal Tribunale di Milano con sentenza del 20 ottobre 1993, con la quale veniva rigetta la domanda proposta dal P.
A seguito di ricorso proposto da quest’ultimo, questa Corte con sentenza n. 10196 del 18 ottobre 1997 cassava la decisione impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Lodi.
Riassunto il giudizio dal P., il giudice del rinvio, con sentenza del 29 marzo 1999, in riforma della pronuncia resa nel giudizio di primo grado dal Pretore di Milano, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dal lavoratore e condannava lo stesso a restituire alla società P. la somma di danaro erogatagli in esecuzione della sentenza appellata, oltre agli interessi al tasso legale.
Il Tribunale di Lodi osservava, riguardo al primo periodo – in relazione al quale il demansionamento subito dal lavoratore era stato oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato – che, non avendo il P. dimostrato in concreto il danno subito, non poteva essere accolta la domanda di risarcimento, dato che, nella ricorrenza di “una assoluta carenza probatoria”, non poteva essere condiviso “l’automatismo operato in prime cure” mediante la disposta liquidazione equitativa; e, quanto al secondo periodo, che dalle deposizioni testimoniali erano risultate smentite le allegazioni del P. circa lo svolgimento di mansioni inferiori a quelle assegnategli al momento dell’assunzione in servizio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P. in base a due motivi.
La società P. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il P. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909, 2103, 1226 c.c. e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale non avrebbe applicato i principi di diritto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno conseguente al demansionamento subito dal lavoratore, giacché, una volta definitivamente accertato – con efficacia di giudicato, come aveva rilevato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10196 del 1997 – che nel periodo dal 1° febbraio 1988 al 30 maggio 1990 gli erano state attribuite mansioni inferiori a quelle per le quali era stato assunto, occorreva valutare il comportamento posto in essere dal datore di lavoro, per verificare se il fatto in sé dell’assegnazione alle inferiori mansioni, oltre a provocare un concreto pregiudizio alla sua vita di relazione, avesse causato la lesione dei valori della sua personalità, in modo da consentire la liquidazione equitativa del complessivo danno da lui patito.
Questo motivo è fondato.
La censura dedotta dal P., come va subito rilevato per disattendere la corrispondente eccezione preliminare formulata dalla società controricorrente, non supera l’ambito del sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice del rinvio, ponendosi la stessa, viceversa, proprio nel solco tracciato dalla precedente pronuncia di legittimità.
Come si legge in tale pronuncia, il Tribunale di Milano aveva stigmatizzato l’operato del primo giudice, il quale aveva collegato in maniera automatica il risarcimento al demansionamento, perché non era stato tenuto conto del fatto che “non era stata acquisita la prova in ordine alle effettive mansioni per svolgere le quali il dipendente era stato assunto

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Corte di cassazione, sez. lav., n. 15868 del 12.11.2002 (pres. Ciciretti; rel. Prestipino)

Lavoro- lavoro subordinato- categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro- mansioni- diverse da quelle dell’assunzione- provvedimento di assegnazione a mansioni inferiori- illegittimità- conseguenze- diritto del  dipendente al risarcimento del danno- sussistenza.
Risarcimento del danno- valutazione e liquidazione- criteri equitativi- fattispecie in tema di demansionamento- allegazione di specifici elementi di prova- necessità- esclusione- elementi presuntivi acquisiti al giudizio- sufficienza.

– artt. 1226, 2103 e 2043 c.c.

Dalla illegittima attribuzione ad un lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnategli al momento della assunzione in servizio può derivare  non  solo la violazione dell’art. 2103 cod. civ., ma anche la violazione del diritto fondamentale del  lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, da cui consegue il diritto dell’interessato al risarcimento del danno.                                                                  

In materia di  risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto, l’ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto.

(massime e sommari ufficiali)

 

(omissis)

Svolgimento del processo

Con ricorso del 16 maggio 1991 G. P. conveniva davanti al Pretore del lavoro di Milano la s.p.a. P. T. M., della quale era dipendente, ed esponeva che con sentenza emessa dal medesimo Pretore di Milano il 6 aprile 1990 e passata in giudicato era stato accertato che nel periodo dal 1° febbraio 1988 al 30 maggio 1990, durante il quale era stato disposto prima il suo trasferimento da Milano a Bologna e, poi, da Bologna a Lucernate di Rho, la società lo aveva adibito a mansioni inferiori a quelle per le quali lo aveva assunto (quale corrispondente di lingua greca) e, inoltre, che analogo demansionamento gli era stato imposto anche nel periodo successivo, vale a dire dal 1° giugno 1990 in poi. Il ricorrente chiedeva, quindi, che la convenuta, previa declaratoria dell’illegittimo comportamento dalla stessa posto in essere anche nel secondo periodo, fosse condannata a risarcirgli i danni da lui subiti in entrambi i periodi.
Instauratosi il contraddittorio, il Pretore con sentenza del 30 ottobre 1991 accoglieva il ricorso e condannava la società P. a pagare al P., a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di L. 20.000.000.
Questa pronuncia, impugnata dalla società P., veniva riformata dal Tribunale di Milano con sentenza del 20 ottobre 1993, con la quale veniva rigetta la domanda proposta dal P.
A seguito di ricorso proposto da quest’ultimo, questa Corte con sentenza n. 10196 del 18 ottobre 1997 cassava la decisione impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Lodi.
Riassunto il giudizio dal P., il giudice del rinvio, con sentenza del 29 marzo 1999, in riforma della pronuncia resa nel giudizio di primo grado dal Pretore di Milano, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dal lavoratore e condannava lo stesso a restituire alla società P. la somma di danaro erogatagli in esecuzione della sentenza appellata, oltre agli interessi al tasso legale.
Il Tribunale di Lodi osservava, riguardo al primo periodo – in relazione al quale il demansionamento subito dal lavoratore era stato oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato – che, non avendo il P. dimostrato in concreto il danno subito, non poteva essere accolta la domanda di risarcimento, dato che, nella ricorrenza di “una assoluta carenza probatoria”, non poteva essere condiviso “l’automatismo operato in prime cure” mediante la disposta liquidazione equitativa; e, quanto al secondo periodo, che dalle deposizioni testimoniali erano risultate smentite le allegazioni del P. circa lo svolgimento di mansioni inferiori a quelle assegnategli al momento dell’assunzione in servizio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P. in base a due motivi.
La società P. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il P. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909, 2103, 1226 c.c. e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale non avrebbe applicato i principi di diritto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno conseguente al demansionamento subito dal lavoratore, giacché, una volta definitivamente accertato – con efficacia di giudicato, come aveva rilevato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10196 del 1997 – che nel periodo dal 1° febbraio 1988 al 30 maggio 1990 gli erano state attribuite mansioni inferiori a quelle per le quali era stato assunto, occorreva valutare il comportamento posto in essere dal datore di lavoro, per verificare se il fatto in sé dell’assegnazione alle inferiori mansioni, oltre a provocare un concreto pregiudizio alla sua vita di relazione, avesse causato la lesione dei valori della sua personalità, in modo da consentire la liquidazione equitativa del complessivo danno da lui patito.
Questo motivo è fondato.
La censura dedotta dal P., come va subito rilevato per disattendere la corrispondente eccezione preliminare formulata dalla società controricorrente, non supera l’ambito del sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice del rinvio, ponendosi la stessa, viceversa, proprio nel solco tracciato dalla precedente pronuncia di legittimità.
Come si legge in tale pronuncia, il Tribunale di Milano aveva stigmatizzato l’operato del primo giudice, il quale aveva collegato in maniera automatica il risarcimento al demansionamento, perché non era stato tenuto conto del fatto che “non era stata acquisita la prova in ordine alle effettive mansioni per svolgere le quali il dipendente era stato assunto

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.