Contratto di Interpretazione Autentica art 18 CCNQ Distacchi Sindacali

CONTRATTO SULLA RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL’ART. 18 DEL CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998
SULL’UTILIZZO DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI

Il giorno 23 settembre 2004, alle ore 12.30, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l’A.Ra.N.

il Presidente, Avv. Guido Fantoni Firmato

per le Confederazioni sindacali

CGIL Firmato

CISL Firmato

UIL Firmato

CONFSAL Firmato

CISAL Firmato

CIDA Firmato

CONFEDIR Firmato

COSMED Firmato

RDB-CUB Firmato

UGL Firmato

Al termine della riunione, le parti suddette sottoscrivono l’allegato Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull’utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali.

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CONTRATTO SULLA RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL’ART. 18 DEL CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998
SULL’UTILIZZO DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI

PREMESSO che il Tribunale di Terni – sezione lavoro – in relazione alla causa tra Agnitelli Ada e l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni (RGAC n. 3007/02), nella camera di consiglio del 7 febbraio 2003 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere, in via pregiudiziale, la questione concernente l’interpretazione dell’art. 18, comma 1 del CCNQ del 7 agosto 1998, segnatamente sul significato da attribuire all’espressione “altra sede della propria amministrazione”, ovvero se con essa si intenda altra Asl del Comparto Sanità oppure altra sede della stessa Asl di appartenenza del dipendente;

CONSIDERATO che la logica dell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 è quella di garantire, al dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco sindacale retribuito o della aspettativa sindacale non retribuita, la più ampia mobilità consentendogli, dietro propria richiesta, di essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri eventuali richiedenti, nella sede dove ha svolto attività sindacale purché siano rispettate le condizioni oggettive previste dal comma 1 della norma in esame;

CHE alla luce del suddetto principio, poiché la norma consente il trasferimento di cui sopra in altra amministrazione anche di diverso comparto, è logico che il trasferimento sia possibile anche tra amministrazioni diverse del medesimo comparto, specificazione ellitticamente omessa in quanto data per scontata;

CHE la norma è vincolante per tutti i comparti senza eccezioni, ivi compreso il Comparto Sanità, essendo, peraltro, il SSN un servizio nazionale articolato al suo interno non solo fra Aziende sanitarie ed ospedaliere, ma anche in enti diversi quali gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le Aziende Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), gli Istituti zooprofilattici sperimentali, etc….;

CONSIDERATO in aggiunta che lo stesso CCNL del Comparto Sanità stipulato il 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL del 7 aprile 1999) consente all’art. 19 una ampia mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi con le modalità ivi indicate;

TUTTO quanto sopra premesso e considerato le parti formulano la clausola di interpretazione autentica dell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 nel testo che segue:

 

ART. 1
Clausola di interpretazione autentica

 

1. Il dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco o della aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, alle condizioni previste dall’art. 18, comma 1, anche in una amministrazione diversa del medesimo comparto di appartenenza.

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