C.C.N.L. 1998- 2001

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITA’ PRIVATA ASSOCIAZIONE RELIGIOSA ISTITUTI SOCIO-SANITARI FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-onlus

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE ASSOCIATE ALL’AIOP, ALL’ARIS E ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – onlus 1998-2001

Il giorno 23 dicembre, in Roma

tra

l’A.I.O.P. nella persona del Presidente, G.Sciachì, assistito dal Capo-delegazione E.Miraglia e da F.Bonanno, F.Leonardi e dai componenti la Commissione: G.Bianco, M.Magni, F.Polenta e A.Prandin, e dai consulenti U.Icolari e A.Buratti;

l’A.R.I.S. nella persona del Presidente, fra P.Cicinelli, assistito dal Capo-delegazione P. M.Cuccarollo e dai componenti la Commissione: G.Ciccarelli, G.Costantino, P.Magon, P.Moscioni, J.Parrella, G.Sironi e M.Mattiacci;

la Fondazione Don Carlo Gnocchi – onlus, nella persona del Presidente Mons.A.Bazzari, assistito dal Capo-delegazione G.Bettini e da A.Galanti

e

le Federazioni Nazionali Sanità di:

FP CGIL, nelle persone di L.Armuzzi, G.Nigro, P.Di Berto, R.Dettori, assistiti da M.Mastropietri, S.Candeloro, R.Panciera e C.Pescitti;

CISL FPS, nelle persone di R.Tarelli, G.M.Tonelli, M.Lombardo, V.Alia e L.Gentili;

UIL SANITA’, nelle persone di C.Fiordaliso, M.D’Angelo, M.V.Gobbo, assistiti da G.Sarritzu, C.Tulli e P.Polo

si è siglato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che regola il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Case di cura private, dagli IRCCS, dagli Ospedali Classificati, dai Presidi, dai Centri di riabilitazione, dalle RSA a carattere prevalentemente sanitario, aderenti all’A.I.O.P., all’A.R.I.S. e alla Fondazione don Carlo Gnocchi – onlus, con esclusione del personale medico, composto da 72 articoli e 9 allegati.

Sommario

Titoli

I Disposizioni generali artt.1-5

II Relazioni sindacali artt.6-8

III Costituzione del rapporto di lavoro artt.9-15

IV Svolgimento del rapporto di lavoro artt.16-29

V Norme comportamentali e disciplinari artt.30-33

VI Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro artt.34-36

VII Classificazione del personale e

trattamento economico artt.37-60

Declaratorie delle categorie e delle posizioni economiche art.43

VIII Estinzione del rapporto di lavoro artt.61-66

IX Diritti sindacali artt.67-71

X Procedure per la conciliazione e per l’arbitrato

nelle controversie di lavoro art.72

Allegati:

All.1 Tabella di inquadramento del personale

All.2 Norme particolari per i Centri di Riabilitazione

All.3 Norme di solidarietà occupazionale

All.4 Accordo sulla costituzione delle RSU

All.5 Accordi OTA del 25/11/91 e del 6/12/91

All.6 Accordo Collettivo nazionale del 16/12/96, in merito agli aspetti applicativi del DLgs 19 settembre 1994, n.626

All.7 Accordo dell’11/2/98 sul rapporto di lavoro temporaneo

All.8 Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero

All.9 Accordo 18/6/92 riguardante le disposizioni dell’art.25, comma 1, della legge 23/7/91, n.223

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Sfera di applicazione del contratto.

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, Ospedali Classificati, Centri di riabilitazione e R.S.A. a carattere prevalentemente sanitario, associati all’AIOP, o all’ARIS o alla Fondazione don C.Gnocchi, con esclusione del personale medico.

Per il personale degli Ospedali Classificati, degli IRCCS e dei Presidi prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari, ove esistenti, dichiarate equipollenti ai fini dell’equiparazione dei titoli e dei servizi del personale dipendente, ai sensi della normativa vigente.

Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva.

Art.2 Disposizioni generali.

Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell’art.1 per Ospedali Classificati, Presidi e IRCCS, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.

I prestatori d’opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Strutture sanitarie di cui al precedente art.1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell’art.1 per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS.

Art.3 Inscindibilità delle norme contrattuali.

Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il presente CCNL costituisce, quindi, l’unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l’interpretazione autentica della norma.

Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

Art.4 Decorrenza e durata.

Il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dall’1/1/98 al 31/12/2001, per la parte economica al periodo dall’1/1/98 al 31/12/99.

Art.5 Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali.

Le Strutture e le Rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione alle Aziende ed Enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le Rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette Aziende ed Enti.

La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali del settore deve essere comunicata alle Presidenze nazionali delle Associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali o con le singole Aziende ed Enti deve essere comunicata rispettivamente alle Sedi locali delle Associazioni e alle Aziende interessate.

Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le Aziende e gli Enti sono tenuti a trasmettere, agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata anche nell’ipotesi di revoca dello sciopero.

In considerazione della natura dei servizi resi dalle Strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);

b. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non può superare le 48 ore consecutive;

c. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro devono svolgersi in un unico e continuato periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno;

d. gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnano singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.

Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

1. nel mese di agosto;

2. nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;

3. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

L’Allegato 8 riguardante il “Codice di autoregolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero”, fa parte integrante del presente CCNL.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art.6 Contrattazione decentrata.

La contrattazione decentrata si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l’obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell’area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro.

Le parti escludono il ricorso a trattative ed accordi locali sui valori del trattamento economico (posizioni economiche, categorie, aumenti periodici biennali ed eventuali indennità), nonché sulla materia espressamente prevista dal presente contratto, se non per l’applicazione di tutte le sue parti, senza alterarne il contenuto.

A livello regionale, le parti dovranno definire:

a. la predisposizione dei criteri di avviamento del personale ai corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione;

b. la definizione dell’applicazione delle norme inerenti i contratti di formazione lavoro e degli altri espressamente rinviati a tale livello;

c. l’esatto inquadramento di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL e dalle relative declaratorie e profili professionali, al fine di una esatta collocazione dei prestatori d’opera nelle categorie e nelle posizioni economiche definite.

A livello regionale – o provinciale ove non esiste il livello regionale – le parti si incontreranno per discutere l’andamento dei processi occupazionali e di ristrutturazione del settore.

Le parti verificheranno, inoltre, la piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a clausole che consentano di controllare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro.

Vengono demandati alla contrattazione decentrata aziendale:

a. la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro;

b. il monitoraggio dell’applicazione del presente CCNL;

c. l’organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi e delle materie espressamente previste dagli articoli:

Art.16 Orario di lavoro;

Art.17 Part time;

Art.20 Lavoro temporaneo;

Art.21 Mobilità;

Art.24 Ferie;

Art.27 Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale;

Art.28 Diritto allo studio;

Art.36 Tutela della salute e ambiente di lavoro;

Art.50 Lavoro supplementare e straordinario;

Art.51 Pronta disponibilità.

Le attività sociali, culturali e ricreative, di cui all’art.60, sono demandate alla contrattazione regionale.

La contrattazione aziendale riguarda, altresì, purché concordati tra le parti secondo i principi di cui all’Accordo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993, la realizzazione di programmi di innovazioni sull’organizzazione del lavoro e le erogazioni economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività, facendo riferimento, per le Strutture Classificate che hanno applicato – ai sensi dell’Accordo 25/11/96 – i vari modelli di incentivazione, ai relativi accordi attualmente esistenti.

Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati entro 30 giorni dalla firma alla Direzione Provinciale del Lavoro, in riferimento alla Legge 23 maggio 1997, n.135, e successive integrazioni.

Agli effetti della contrattazione decentrata da realizzare a livello aziendale, le parti concordano che ad essa è demandata la verifica del corretto ed esatto inquadramento dei lavoratori nelle posizioni contrattuali già definite nella tabella riportata nell’Allegato 1, con le precisazioni afferenti profili e declaratorie di cui all’art.43, nonché a quanto previsto dall’art.39. Le parti convengono che detta verifica avverrà con cadenza annuale, a far tempo dal 30 giugno 2000 e si reitererà successivamente, sempre con cadenza annuale.

Art.7 Diritto all’informazione.

Le parti, considerato anche quanto stabilito dall’Accordo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993, condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.

In questo senso, particolare importanza rivestono l’esame delle problematiche proprie del settore e l’individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.

A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell’ambito territoriale nazionale e ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS., si impegnano per l’acquisizione di elementi di conoscenza comune.

Le sedi di informazione sono:

a) Livello nazionale.

Annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle OO.SS.:

– le prospettive e l’andamento del settore;

– l’andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;

– l’andamento dell’occupazione femminile;

– elementi sul grado di utilizzo dei contratti di Formazione Lavoro (CFL), del part-time e dei contratti a termine.

b) Livello regionale.

Annualmente, in appositi incontri regionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle OO.SS.:

– l’andamento del settore con particolare attenzione all’aspetto occupazionale e ad eventuali situazioni di crisi;

– l’eventuale necessità di promozione di iniziative nei confronti degli Enti preposti ad attivare e/o potenziare corsi di riqualificazione, aggiornamento o qualificazione professionale per le realtà di cui al presente CCNL;

– ove richiesto, tempestive informazioni sullo stato di attuazione degli accreditamenti delle Strutture.

c) Livello aziendale.

Fermo restando le competenze proprie delle Amministrazioni, queste forniscono, ove richiesto e nei limiti previsti dalla legge n.675/96, informazioni riguardanti il personale, l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché informazioni relative agli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori.

Art.8 Pari opportunità.

Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n.635/984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.

In relazione a ciò viene istituita una Commissione paritetica nazionale e regionale alla quale è affidato il compito di:

– esaminare l’andamento dell’occupazione femminile sulla base dei dati quantitativi forniti dalle Associazioni datoriali nell’ambito del sistema informativo vigente;

– seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunicare in materia le iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei paesi della CEE;

– proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per quanto concerne l’accesso al lavoro, la collocazione professionale, il riconoscimento del valore dei lavoro, i processi formativi di sviluppo di carriera, utilizzando per quest’ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e quello regionale.

La Commissione sarà costituita da sei membri e dovrà essere articolata per ciascuna Associazione datoriale.

TITOLO III

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art.9 Assunzione.

L’assunzione del lavoratore viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato e, in particolare, a quanto espressamente previsto dal DLgs 26 maggio 1997, n.152.

L’assunzione del lavoratore, a norma della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, richiede il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da parte dell’Amministrazione per quanto attiene agli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro.

Per gli IRCCS si fanno salve le norme regolamentari, ove esistano.

Per le assunzioni presso gli Ospedali Classificati di cui all’art.41 e i Presidi di cui all’art.43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno comunque essere salvaguardate le norme che regolano l’equiparazione dei titoli e dei servizi e pertanto avverranno secondo i termini dell’art.25 del Dpr 20 dicembre 1979, n.761, e del Dm 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell’ambito delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni prevederanno, limitatamente alle figure non apicali, una riserva per il personale interno per i posti messi a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse disposizioni regolamentari.

Ai fini dell’individuazione del personale appartenente alle qualifiche non rientranti nel calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell’art.25 della legge 23/7/91, n.223, si fa riferimento all’Accordo tra le parti del 18/6/92, riportato nell’Allegato 9, che fa parte integrante del presente CCNL.

Art.10 Documenti di assunzione.

All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:

· libretto di lavoro o documento equipollente;

· codice fiscale;

· carta d’identità o documento equipollente;

· certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;

· libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge;

· titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;

· certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta semplice;

· certificato casellario giudiziale;

· certificato carichi pendenti.

Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificazione di residenza e a comunicare l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza.

In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.

Tutte le suddette certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni del lavoratore, nei casi previsti da norme di legge.

Art.11 Visite mediche.

L’Amministrazione potrà accertare l’idoneità fisica del prestatore d’opera e sottoporlo a visita medica prima dell’assunzione in servizio (e cioè prima dell’effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal DLgs n.626/94 e successive modificazioni e dal DLgs n.230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria.

In riferimento all’Accordo tra le parti del 13/3/91, si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il solo tempo strettamente necessario, per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge solo allorquando l’articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.

Art.12 Periodo di prova.

L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a:

· due mesi per le categorie A e B;

· sei mesi per le altre categorie.

Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato.

Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.

Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

Art.13 Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.

Il lavoratore ha diritto all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell’art.13 della Legge 300 del 20 maggio 1970.

Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.

Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni.

Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto.

L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

Art.14 Cumulo delle mansioni.

Ai lavoratori che sono assegnati all’esplicazione di più mansioni di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell’articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.

In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il trattamento economico goduto e quello relativo alla mansione superiore.

Art.15 Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.

Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall’ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l’inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art.16 Orario di lavoro.

L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a D3 e in 38 ore per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.

I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.67, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato.

L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri, nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.67; l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di cui all’art.67.

Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative, rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario.

Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal successivo 7° comma dell’art.50 del presente contratto.

Art. 17 Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time).

Ai fini della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, si richiamano espressamente le norme di cui alla Legge 19 dicembre 1984, n.863, e successive modificazioni.

Si conviene che, a titolo indicativo, le percentuali dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non dovranno superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico.

Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo intese con le OO.SS. di cui all’art.67.

L’assunzione di personale a tempo parziale, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato, può essere effettuata anche per motivate esigenze della struttura e deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:

1. il periodo di prova per i nuovi assunti, corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno;

1. la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell’orario con riferimento, secondo i casi, al giorno, alla settimana, al mese, all’anno, comunque non inferiore a 1/3 dell’orario di lavoro previsto per il tempo pieno;

1. il trattamento economico e normativo.

Nel caso di tempo parziale giornaliero è ammessa la prestazione di lavoro oltre l’orario concordato nel limite massimo individuale di 2 ore giornaliere e con un limite massimo individuale di 60 ore annue.

La prestazione aggiuntiva può essere richiesta per esigenze di servizio e/o qualora la struttura sanitaria versi in particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia e/o infortunio e/o maternità e/o ferie e/o aspettativa di altri dipendenti.

Il trattamento economico, ivi compresi indennità di contingenza, automatismi di carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata, viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavorativa effettiva. In caso di tempo parziale verticale con prestazione piena, tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte in misura integrale per l’intera giornata.

Nel caso di tempo parziale giornaliero, o settimanale, o mensile, o annuale, il periodo di ferie rimane uguale a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, fatto salvo il trattamento economico ridotto in percentuale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche.

A tale scopo i lavoratori interessati al passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dovranno far pervenire richiesta scritta all’Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno. L’Amministrazione darà risposta entro 30 giorni, motivando l’eventuale diniego.

Nel passaggio senza soluzioni di continuità dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa non vi è l’obbligo di un periodo di prova.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale potrà avere anche durata predeterminata: in tal caso, e fino al termine stabilito per detta trasformazione, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale.

Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale o viceversa, per i due anni successivi sarà collocato in coda alle eventuali graduatorie.

Art. 18 Contratti di formazione-lavoro.

L’assunzione di personale con CFL avverrà secondo le norme delle Leggi n.863/84, n.407/90 e n.451/94, nonché quelle dell’Accordo interconfederale del 31/1/95.

Per le professionalità con titolo abilitante si applica quanto previsto al comma 2, lettera b) dell’articolo 16 della Legge n.451/94; per tali figure l’inquadramento avverrà direttamente al livello di destinazione.

Ai fini dell’individuazione delle tipologie contrattuali di cui all’art.16 della Legge n.451/94 e dei conseguenti accordi interconfederali in materia, sono considerate intermedie le professionalità dei dipendenti inseriti nella categoria A, posizione A1, e nell’intera categoria B, mentre vengono considerate elevate quelle dei prestatori d’opera inseriti dalla categoria C in poi.

Le parti convengono altresì che i CFL con inquadramento di destinazione con posizione A1 avranno durata pari a 12 mesi e che ai relativi contrattisti verrà attribuito il trattamento della medesima posizione fin dall’inizio.

Art. 19 Rapporti di lavoro a tempo determinato.

In tutte le Strutture comprese nell’ambito di applicazione del presente contratto, ai sensi dell’art.23 della Legge 28 febbraio 1987, n.56, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro – oltre che nelle ipotesi di cui all’art.1 della Legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni ed eventuali norme regolamentari per gli Ospedali Classificati, gli IRCCS e i Presidi, nonché all’art.8 bis del DL 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazione nella Legge 25 marzo 1983, n.79 – è consentita, in relazione alle particolari esigenze assistenziali, al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:

a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all’art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie, per una percentuale non superiore al 30% dell’organico in forza;

b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite di 6 mesi;

c. per l’esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;

d. per l’effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;

e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo per 12 mesi;

f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall’Amministrazione;

g. assunzione a completamento dell’orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;

h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;

i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell’espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;

j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.).

Si precisa che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico previsto dalle norme vigenti.

Art.20 Rapporti di lavoro temporaneo.

In materia di rapporti di lavoro temporaneo, di cui agli artt. 1-11 della Legge 24/6/97, n.196, le parti confermano l’Accordo firmato l’11/2/98, riportato nell’Allegato 7, facente parte integrante del presente CCNL.

Art.21 Mobilità.

L’istituto della mobilità concerne solo l’utilizzazione temporanea del personale in presidi, servizi, uffici della struttura sanitaria diversa dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzatorio della stessa Struttura, e non soggetto ai vincoli di cui all’art.13 della Legge n.300/70 l’utilizzazione del personale nell’ambito dei servizi, uffici o presidi, cui originariamente è stato assegnato il dipendente.

La mobilità, che comporta l’utilizzazione anche temporanea del personale in presidi, servizi, uffici della Struttura sanitaria diversi dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dalla Direzione sanitaria o dal Coordinatore medico o dal Responsabile del servizio in relazione alle esigenze di servizio, secondo criteri concordati con la rappresentanza sindacale di cui all’art.67, nel rispetto dell’art.13 della Legge n.300/70.

Art.22 Riposo settimanale.

Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione dell’indennità festiva.

Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art.23 Festività.

Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

1. Capodanno (1° gennaio);

2. Epifania (6 gennaio);

3. Anniversario della Liberazione (25 aprile);

4. Lunedì di Pasqua;

5. Festa del lavoro (1° maggio);

6. Assunzione della Madonna (15 agosto);

7. Ognissanti (1° novembre);

8. Immacolata Concezione (8 dicembre);

9. Natale (25 dicembre);

10. S.Stefano (26 dicembre);

11. Santo Patrono.

In occasione delle suddette festività decorre, a favore del lavoratore, la normale retribuzione di cui al successivo art.41.

I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall’Amministrazione, sentito l’interessato.

In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all’art.22, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 24 Ferie.

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare.

Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore.

Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.52 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.

In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.41.

Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo.

Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre, a cinque giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare.

L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.67, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge al Direttore sanitario.

Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma 5, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell’Azienda.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

Art.25 Permessi straordinari.

Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:

1) Permessi retribuiti:

a. per matrimonio, giorni 15 di calendario;

b. per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse;

c. in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei suoceri, dei figli e dei fratelli spetta al lavoratore un permesso limitatamente a cinque giorni;

d. il lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla Legge 13 luglio 1967, n.584;

e. per la partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali, secondo le norme di legge;

f. per gravi e documentate ragioni l’Amministrazione può concedere un periodo di permesso straordinario anch’esso retribuito, non superiore a cinque giorni;

g. per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente;

h. per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche.

2) Permessi non retribuiti:

a. purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.55, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro, al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi;

b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi;

c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49.

3. Gravidanza e puerperio.

Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi degli artt.4 e 5 della Legge 30 dicembre 1971, n.1204, compete l’80% dell’intera retribuzione.

Nel periodo di astensione facoltativa previsto dall’art.7, comma 1, delle Legge n.1204/71, integrata dalla Legge n.903/77, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, compete il 30% dell’intera retribuzione.

Durante il primo anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all’art.10 della Legge n.1204/71 e vengono riconosciute le assenze per le malattie del bambino di cui al comma 2, art.7 della stessa legge.

Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.

4) Permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni.

Ai lavoratori spettano permessi per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili ai sensi della normativa suddetta.

5) Servizio militare o sostitutivo civile.

In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi o per servizio sostitutivo civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione della Struttura sanitaria entro un mese dalla data di cessazione del servizio potrà essere considerato dimissionario.

Tutti i permessi dei precedenti punti dovranno essere richiesti dall’interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno sette giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.

Art.26 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.

Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura associativa convenzionata/accreditata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:

a) concessione di aspettativa non retribuita per infermità per l’intera durata del ricovero presso strutture specializzate;

b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;

c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto.

Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

Art.27 Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale.

Le parti, al fine di realizzare una più qualificata assistenza, convengono sulla necessità di predisporre condizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori operanti nell’area sanitaria privata ai corsi di qualificazione professionale, richiesti dalle prestazioni offerte dalla Struttura sanitaria.

A tale scopo i dipendenti che potranno usufruire di permessi retribuiti non potranno superare le seguenti percentuali per quanto riguarda la partecipazione a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione attinenti alla materia di pertinenza:

· il 12% del personale dell’area sanitaria ed assistenziale inquadrato nelle categorie A e B;

· l’8% del restante personale, con esclusione di quello medico, globalmente inquadrato.

In sede di contrattazione decentrata vengono individuate priorità in base alle quali programmare la qualificazione del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Nelle percentuali dei dipendenti che potranno partecipare ai corsi di qualificazione rientra anche la frequenza ai corsi per l’acquisizione dei titoli di base richiesti per l’iscrizione alle scuole professionalizzanti.

Al riguardo le Amministrazioni e le Rappresentanze sindacali di cui all’art.67 concorderanno i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso ai corsi propedeutici ed ai corsi professionali, indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche, che comunque non dovranno superare il 10% delle stesse, sì da garantire la funzionalità dei servizi.

Per indicare la graduatoria dei beneficiari le Amministrazioni e i Rappresentanti sindacali di cui all’art.67 dovranno dare la precedenza agli infermieri generici e agli ausiliari socio-sanitari specializzati.

Nell’adozione di tali criteri si dovrà tenere conto dell’anzianità anagrafica e successivamente di quella di servizio.

Parimenti a quanto sopra previsto, le parti firmatarie, a livello regionale e provinciale, si faranno carico di far predisporre dagli Assessorati regionali alla sanità e all’assistenza e dalle Aziende USL programmi concernenti i corsi di infermiere professionale e di altre figure, anche decentrando l’esercizio di detti corsi, teorici e pratici, all’interno delle strutture sanitarie private.

Nell’ambito delle percentuali di cui al 2° comma, i lavoratori frequentanti i corsi di cui ai commi precedenti potranno godere di una riduzione di quattro ore settimanali di servizio, con retribuzione, per il periodo di effettiva frequenza alla scuola.

A tal fine i lavoratori dovranno fornire all’Amministrazione il certificato di iscrizione al corso, il calendario degli studi e, successivamente, i certificati di regolare frequenza. Le domande dovranno essere presentate per iscritto non oltre il 30 settembre di ogni anno. La riduzione di orario non è cumulabile, essendo fruibile solo con cadenze settimanali e, parimenti, non si somma ad altre riduzioni di orario comunque dovute o richieste per altro motivo.

Le ore di tirocinio pratico espletate nella struttura di cui il lavoratore è dipendente sono considerate lavoro effettivo.

In ogni caso la concessione di permessi di cui al presente articolo dovrà comunque garantire in ciascun raggruppamento e servizio lo svolgimento delle attività assistenziali mediante accordo con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.67.

Con l’entrata in vigore del presente articolo si intendono abolite tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art.28 Diritto allo studio.

Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali. Fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità.

Tali ore sono retribuite esclusivamente per il conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo; le medesime non sono retribuite per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.

Art.29 Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all’espletamento dei compiti di ufficio.

L’Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all’adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino l’adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

L’Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

TITOLO V

NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

Art.30 Comportamento in servizio.

Il lavoratore, in relazione alle particolari esigenze dell’assistenza sanitaria, deve improntare il proprio comportamento al rispetto ed alla comprensione dell’assistito, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua assistenza.

Il lavoratore deve rispettare l’impostazione e la fisionomia propria della struttura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed osservare in modo corretto i propri doveri.

E’ fatto divieto al lavoratore di prestare la propria attività al di fuori delle strutture di appartenenza anche in caso di sospensione cautelativa.

La prestazione di lavoro a carattere continuativo esplicata al di fuori del rapporto di lavoro, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, costituisce giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art.31 Ritardi e assenze.

Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze e/o l’orologio marcatempo e comunque attestando le presenze secondo le modalità di rilevazione in uso nella Struttura.

I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.

Le assenze debbono essere segnalate prima dell’inizio del turno di lavoro alle persone o all’Ufficio a tanto preposto dalla Struttura sanitaria, giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento.

In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata della assenza stessa.

In caso di malattia, eguale comunicazione deve essere effettuata, prima dell’inizio del turno di servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione della malattia stessa.

L’assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi, è considerata mancanza gravissima.

Art.32 Permessi – Recuperi.

Al dipendente possono essere concessi dall’Azienda, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero. Eccezionalmente e comunque, salvo diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono essere concessi permessi anche di durata pari all’orario giornaliero.

I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno.

Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

Art.33 Provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell’Amministrazione in conformità all’art.7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.

Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all’art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.

Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.

Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere “ab initio” per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.

Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:

1. richiamo verbale;

2. richiamo scritto;

3. multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;

4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.

Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:

a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell’art.28, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;

b. ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;

c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;

d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;

e. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura;

f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;

g. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;

h. violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l’impostazione e la fisionomia propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive;

i. compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine e all’immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n.300/70;

j. ometta di comunicare all’Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo dei dati di cui all’art.10 del presente CCNL, ovvero rilasci autocertificazioni non veritiere;

k. ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;

l. ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.

Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:

A. nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;

C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione;

D. assenze per simulata malattia;

E. introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso;

F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;

G. alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell’orologio marcatempo o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari;

H. per uso dell’impiego ai fini di interessi personali;

I. per violazione del segreto professionale e di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all’Amministrazione o a terzi;

J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

K. per svolgimento di attività continuativa privata, o comunque per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale;

L. per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;

M. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della struttura;

N. molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all’interno della struttura;

O. per atti di libidine commessi all’interno della struttura.

E’ in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.

TITOLO VI

MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO

Art.34 Trattamento economico di malattia ed infortunio.

In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell’inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive competenze, e trasmettere l’attestazione di malattia entro due giorni dalla data del rilascio.

L’infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall’INPS e l’infortunio dall’INAIL, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare in caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:

a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell’arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso.

Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione dell’integrazione va corrisposta in base alle norme di legge (Legge 29 febbraio 1980, n. 33, art.1).

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell’arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di due mesi, da diciotto a venti mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di tre mesi (dal 20° al 23° mese), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;

b) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall’INAIL, con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto, se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole Amministrazioni.

Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.

Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all’indennità di malattia dovuta dall’Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della Struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell’art.5 della Legge n. 300/70, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal Dm 8 gennaio 1985 (G.U. n.33/85) e successive modificazioni.

Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha l’obbligo di avvertire l’Amministrazione entro le ore 9.00 dello stesso giorno.

In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.

Nel caso in cui l’infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando la Struttura sanitaria nella titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito.

Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.

Art. 35 Assicurazioni ed infortuni sul lavoro.

L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 36 Tutela della salute ed ambiente di lavoro.

In materia di sicurezza e salute dei lavoratori, così come disciplinata dal DLgs 19 settembre 1994, n.626, modificato e integrato dal DLgs 19 settembre 1996, n.242, le parti si richiamano all’Accordo collettivo nazionale firmato il 16 dicembre 1996, riportato nell’Allegato 6, facente parte integrante del presente CCNL.

TITOLO VII

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

L’evoluzione del lavoro in ambito sanitario tende a sviluppare i rapporti intercorrenti tra: organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale. Ciò ha indotto le parti contraenti a definire un nuovo sistema di classificazione al fine di consentire una più adeguata valutazione dei suddetti tre elementi.

Il nuovo sistema classificatorio coglie l’evoluzione del lavoro e, contemporaneamente, rappresenta uno stimolo a proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo anche un ampliamento delle possibilità di riconoscimento del valore professionale.

Le parti convengono sulla necessità di valorizzare la capacità e la responsabilità nel lavoro del personale, promuovendo lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall’altro con quelle organizzative di efficienza e produttività delle aziende.

L’integrazione e l’intercambiabilità delle mansioni, la polivalenza dei propri compiti, l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze nell’ambito di diverse posizioni lavorative, costituiscono elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e delle carriere.

Pertanto le parti danno atto che la crescita della qualità dei servizi e della produttività passa anche attraverso il migliore utilizzo di tutte le risorse umane disponibili.

La valorizzazione della professionalità va ricercata anche mediante nuovi modelli organizzativi che, coerentemente con il nuovo sistema classificatorio possano realizzare una più efficiente ed efficace assegnazione dei compiti per meglio realizzare le specifiche professionalità.

Art.37 Il sistema di classificazione del personale.

Il sistema di classificazione è articolato in cinque categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, D, E. Le categorie A, B, C, D sono composte da cinque posizioni economiche; la categoria E, da tre posizioni economiche.

Categorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle declaratorie, riportate nell’articolo 43, che descrivono l’insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro. Nelle declaratorie sono inoltre indicate le nuove denominazioni di alcune figure professionali.

Ai soli fini delle normative vigenti, il personale dipendente, con riferimento a quanto previsto dall’art.2095 c.c., è suddiviso in:

· impiegati: il personale inquadrato nelle posizioni economiche da B1 ad E3, compreso l’impiegato d’ordine e l’operatore di centri elettronici, inquadrati nella posizione B;

· operai: il restante personale.

Art.38 Norma generale d’inquadramento.

L’effettivo inquadramento dei lavoratori nella posizione ad essi spettante viene operato sulla base dell’elencazione contenuta nella tabella riportata nell’Allegato 1 (tabella di inquadramento del personale), con le precisazioni afferenti profili e declaratorie di cui all’art.43, laddove sono indicate in maniera esaustiva, a fianco dei previsti nuovi minimi tabellari, le specifiche qualifiche ricoperte dalle diversificate categorie di lavoratori e, contestualmente, la nuova denominazione d’inquadramento.

Le parti – in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili o di istituzione di nuove figure professionali da parte del Ministero della Sanità, utilizzabili nel settore, ovvero alla stregua di nuove emanande normative – si incontreranno entro 30 giorni per verificare la corretta collocazione nella posizione di appartenenza del personale interessato all’interno dell’Organizzazione aziendale.

Art.39 Norma di qualificazione e progressione professionale.

Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all’organizzazione aziendale, sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di addestramento individuati, definiti e prefissati dalla Struttura – con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge – acquisisca attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità.

Le parti si incontreranno con cadenza annuale, a far tempo dal 30 giugno 2000, per verificare la possibilità di dare concretezza a livello aziendale ai meccanismi migliorativi innanzi delineati.

Art. 40 Passaggio di posizione o di categoria.

Si conviene che tutti i dipendenti che ottengono il passaggio ad una posizione economica superiore nell’ambito della stessa categoria sono tenuti, ove necessario, a svolgere anche i compiti già in precedenza espletati.

In caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore, saranno assorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi o indennità per mansioni superiori in godimento.

Art. 41 Retribuzione.

La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:

· retribuzione come da posizione economica;

· indennità di contingenza;

· retribuzione individuale di anzianità ad personam;

· EADR;

· tredicesima mensilità;

· trattamento di fine rapporto;

· elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli artt.50, 51, 52, 53, 54, 55, 62 ed eventuali trattamenti ad personam.

Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della Legge n.153/88 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 42 Posizioni economiche a regime.

Con decorrenza dall’1/11/99 i nuovi stipendi base annui a regime, comprensivi della Indennità di vacanza contrattuale sono determinati negli importi seguenti.

 

tabella_3

Art.43 Inquadramento del personale nel sistema di classificazione.

Posizione A:

Addetti alle pulizie, Operaio qualificato, addetto alla piscina, commesso, ausiliario.

Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che assumono la nuova denominazione a fianco indicata:

 

tabella_4

Posizione A1:

Il personale inquadrato nella posizione A, al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nella stessa Struttura sanitaria.

Per il personale attualmente in servizio, assunto prima dell’1/1/98 e già inquadrato al 2° livello, la norma di cui al precedente comma si applica a decorrere dall’1/1/98.

Posizione A2:

Aiuto cuoco, Ausiliario specializzato.

Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che assumono la nuova denominazione a fianco indicata:

 

tabella_5

Posizione A3.

Posizione A4.

Posizione B:

Impiegato d’ordine, Centralinista, Portiere centralinista, Operaio specializzato, Operatore di centri elettronici, Autista, Operaio Manutentore, Operatore Tecnico addetto all’Assistenza (OTA), Cuoco, Assistente socio-sanitario con funzioni educative, Assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno, Massaggiatore (ad esaurimento), Ausiliari socio-sanitari specializzati già inquadrati al 4° livello del precedente CCNL a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali.

Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che assumono la nuova denominazione a fianco indicata:

 

tabella_6

Riguardo agli OTA, le parti si richiamano espressamente all’Accordo stipulato tra le OO.SS. e quelle datoriali in data 25/11/91, allegato n.5, che diventa parte integrante del presente CCNL.

Posizione B1:

Impiegato d’ordine con 5 anni di anzianità, Cuoco con 10 anni di anzianità, nella stessa qualifica e nella stessa Struttura.

Posizione B2:

Autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza, Infermiere generico, Infermiere psichiatrico (con un anno di scuola), Puericultrice, Animatore, Tecnico di attività motoria in acqua, Operaio impiantista.

Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che assumono la nuova denominazione a fianco indicata:

 

Impiantista         OPERAIO IMPIANTISTA.


Posizione B3:

Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), Insegnante (senza titolo specifico), ad esaurimento, Istruttore di nuoto, Assistente per l’infanzia, Capocuoco, Infermiere generico dopo 30 anni di anzianità, Cuoco diplomato con titolo di scuola alberghiera, Autista di ambulanza, Capo servizi operai.

Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che assumono la nuova denominazione a fianco indicata:

 

Operatore Tecnico Coordinatore            CAPO SERVIZI OPERAI


Vengono inquadrati inoltre nella posizione, l’Infermiere generico e la Puericultrice che la Struttura utilizza nei turni, a rotazione con infermieri professionali, o che sono inseriti in particolari aree assistenziali (terapia intensiva, sala operatoria, dialisi, pronto soccorso, ecc.).

Posizione B4:

Posizione C:

Impiegato amministrativo di concetto, Infermiere psichiatrico con due anni di scuola, Programmatore di centro elettronico, Assistente sanitario, Educatore professionale, Insegnante corsi formazione professionale, Assistente sociale, Tecnici della Riabilitazione (Ortottista, Logopedista, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva), Audiometrista, Audioprotesista, Tecnico (di: laboratorio, radiologia, centro trasfusionale, anatomia patologica), Odontotecnico, Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Massaggiatore non vedente, Ostetrica, Dietista, Podologo, Massofisioterapista, Fisioterapista, Infermiere pediatrico

Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che assumono la nuova denominazione a fianco indicata:

 

tabella_7

Pozione C1:

Le seguenti figure, con 8 anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica, nella stessa Struttura sanitaria:

Educatore professionale, Assistente sociale, Fisioterapista, Tecnici della Riabilitazione (Ortottista, Logopedista, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva), Audiometrista, Audioprotesista, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Terapista occupazionale, Tecnico (di: laboratorio, radiologia, centro trasfusionale, anatomia patologica), Odontotecnico, Ostetrica, Dietista, Podologo.

Posizione C2:

Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, infermieri pediatrici, ostetriche, Assistente sanitario, con anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.

Posizione C3:

Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, infermieri pediatrici, ostetriche, Assistente sanitario, con anzianità di 25 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.

Posizione C4:

Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, infermieri pediatrici, ostetriche, Assistente sanitario, con anzianità di 30 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.

Posizione D:

Coordinatori (di: fisioterapisti, infermieri, logopedisti, terapisti occupazionali, educatori, assistenti sociali, ostetriche), Caposala, Capo tecnico, Direttore dei corsi di formazione professionale, Collaboratore amministrativo.

Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che assumono la nuova denominazione a fianco indicata:

 

tabella_8

Posizione D1:

Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, con 20 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura Sanitaria.

Posizione D2:

Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, con 25 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria; Capo servizio e ufficio amministrativo in Struttura sanitaria fino a 250 p.l., di Ospedali Classificati, Presidi e IRCCS fino a 120 p.l., Direttore didattico.

Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che assumono la nuova denominazione a fianco indicata:

 

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