Agenzie per il lavoro: rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato: Circolare Ministero Lavoro 14.07.2006 n 20

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO

 

Circolare n. 20/2006

Roma 14 Luglio 2006

 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Divisione I

Prot. 13/I/0004535

 

Alle Direzioni Regionali del lavoro
Alle Direzioni Provinciali del lavoro
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
– Assessorato lavoro
– Ufficio Regionale del lavoro
– Ispettorato del lavoro
PALERMO

Alla provincia Autonoma di Bolzano
– Assessorato lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
– Assessorato lavoro
TRENTO

All’INPS
– Direzione generale
ROMA

All’INAIL
– Direzione generale
ROMA

Alla Direzione generale AA.GG.R.U.A.I.
– Divisione I
SEDE

Alla Direzione generale per l’attività Ispettiva.
– Divisione I
SEDE

Al SECIN
SEDE

E p.c.

CONFINTERIM
Via Frua, 22
20146 MILANO

AILT
Viale Europa 15
00100 ROMA

APLA
Piazza Vittorio, 28
20122 MILANO

AISO
Via Pantano, 9
c/o ASSOLOMBARDA
20112 MILANO

ASSORES
Via Felice Casati, 35
20124 MILANO

ASCOP
C/o LABOROR
Via Banchi di Sopra, 31
53100 SIENA

Fondazione dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 ROMA

Oggetto: Agenzie per il lavoro. Modalità di rilascio dell’autorizzazione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

In osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 e dell’art. 6 del D. M. 23/12/2003, decorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, a seguito di richiesta della agenzia per il lavoro provvisoriamente autorizzata, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta.

Le agenzie per il lavoro provvisoriamente autorizzate, pertanto, dovranno inoltrare la domanda di autorizzazione a tempo indeterminato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Divisione 1°, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione provvisoria.

In attesa dell’autorizzazione a tempo indeterminato alle agenzie che abbiano presentato richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato è consentito operare ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003.

Le domande di autorizzazione a tempo indeterminato dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Ai sensi del regolamento D. M. 23.05.1991, art. 2, del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale il termine di 90 giorni previsti dall’art. 4, comma 2, D. Lgs. N. 276/2003 per la conclusione del procedimento amministrativo inizierà a decorrere dal momento, eventualmente anche successivo alla domanda già presentata, in cui sarà pervenuta tutta la documentazione prevista negli appositi modelli.

Nel caso di mancata presentazione della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione provvisoria, e, quindi, al termine dell’efficacia dell’autorizzazione provvisoria, le agenzie per il lavoro saranno immediatamente cancellate dall’albo delle agenzie per il lavoro.

L’attività eventualmente svolta successivamente al predetto periodo di trenta giorni, pertanto, dovrà essere considerata illegittima e sarà soggetta alle sanzioni previste dall’art. 18 D. Lgs. n.276/2003.

Le domande di autorizzazione a tempo indeterminato presentate dalle agenzie per il lavoro in possesso di autorizzazione provvisoria dovranno essere redatte secondo i modelli allegati. (Allegato I tutte le attività di somministrazione di lavoro, Allegato II attività di Intermediazione di lavoro, Allegato III attivittà di Ricerca e Selezione del personale e Allegato IV attività di Ricollocazione dei lavoratori).

In particolare alla domanda di autorizzazione a tempo indeterminato dovrà essere allegata una dettagliata relazione nella quale dovrà essere esaurientemente illustrata l’attività svolta nel biennio successivo al rilascio dell’autorizzazione provvisoria.

La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dall’Agenzia per il lavoro che assume la responsabilità di quanto in essa contenuto.

Il Ministero del Lavoro si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di accertare direttamente attraverso le proprie strutture periferiche la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. n.276/2003 e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento.

 

FIRMATO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Lea Battistoni

Related Posts