ACCORDO RAR 2021

ACCORDO RAR 2021

 

a) le quote per tutti i dipendenti sono le seguenti:

Categoria Quota pro capite 2021 Quota una tantum 2021

 

In considerazione del perdurare dell’emergenza da Covid 19, che si riflette sulle attività assistenziali, ivi compresi il recupero delle liste di attesa, sull’attività di contact tracing, e sul contemporaneo esercizio dell’attività di vaccinazione, visti gli sforzi profusi da parte del personale impiegato negli enti del SSR, anche a fronte dell’oggettiva difficoltà di reclutamento di personale aggiuntivo, si ritiene di poter riconoscere, al personale dipendente negli Enti del SSR, a valere sul fondo sanitario regionale, in via eccezionale e straordinaria, la quota una tantum, per l’ anno 2021, pari ad Euro 75 per ogni unità di personale coinvolto nei progetti della presente intesa. Ai fini dell’erogazione è fatta salva la verifica dell’ammissibilità della spesa con
le disposizioni normative e contrattuali.

b) emergenza infermieristica e altro personale sanitario.

1) Al personale sanitario (infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario, ostetrica) operante su 3 turni articolati sulle 24 ore individuato secondo le modalità previste dal CCNL Comparto Sanità in data 21/5/2018 e dai contratti integrativi aziendali, è riconosciuta una ulteriore quota annua, in aggiunta a quella di cui al precedente punto a), di € 227,00.
2) Al restante personale operante su 3 turni articolati sulle 24 ore individuato secondo le modalità previste dal CCNL Comparto Sanità in data 21/5/2018 e dai contratti integrativi aziendali, è riconosciuta un’ulteriore quota annua, in aggiunta a quella di cui al punto precedente a), di € 227,00=;

3) Al personale di cui al punto 1) e al personale Tecnico sanitario, se non operante su turni articolati sulle 24 ore secondo le modalità sopra esplicitate, è riconosciuta un’ulteriore quota annua, in aggiunta a quella di cui al precedente punto a), di € 100,00=;

● ogni area di intervento viene valorizzata economicamente e la quota complessiva viene erogata ai dipendenti che vi hanno effettivamente partecipato sulla base della effettiva presenza in servizio o, nelle modalità di lavoro agile o smart working (è considerata presenza la maternità obbligatoria, l’infortunio e la quarantena con sorveglianza attiva e le assenze per malattia confermate da sierologici positivi, qualora tale informazione sia riscontrabile dall’amministrazione, fatto salvo quanto ulteriormente stabilito dalla contrattazione decentrata). Ogni dipendente deve essere coinvolto almeno in un’area di intervento, ferma restando l’erogazione di un’unica quota;
● l’identificazione delle aree di intervento e l’’assegnazione del personale coinvolto a livello aziendale dopo la validazione operata dal Nucleo di Valutazione saranno immediatamente efficaci e non necessiteranno di ulteriori trasmissioni alla Direzione Generale Welfare.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, viene stabilito, nell’ambito della emergenza COVID 19, un arco temporale dell’attività di progetto entro il 30.11.2021.

La verifica da parte del Nucleo di valutazione delle prestazioni Aziendali del positivo andamento dei progetti deve essere effettuata in tempo utile per consentire di pagare una quota entro il mese di settembre 2021, corrispondente al 60% della quota pro capite.

La successiva conclusione del progetto e la valutazione del suo esito finale da parte del Nucleo di valutazione delle prestazioni Aziendali consentirà di pagare il saldo della quota pro-capite, nonché la quota straordinaria una tantum, entro il 31/01/2022.

Destinatario delle disposizioni del presente atto è il personale delle ATS, delle ASST, degli IRCCS Pubblici trasformati in Fondazioni, dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).

I principi di cui alle presenti linee generali si applicano altresì al personale delle:
-ASP che applica il contratto della Sanità Pubblica per il quale l’attuazione delle presenti linee di indirizzo avverrà per il tramite dell’Assessorato alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
– Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario lombardo (ACSS);
– Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) che fermo restando l’ammontare delle quote pro capite, tenuto conto della specificità delle attività svolte dalle stesse, provvederanno alla declinazione di obiettivi specifici;
-Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, al quale lo stesso Ente provvederà con risorse proprie di bilancio.
Per quanto riguarda la quota eccezionale e straordinaria una tantum per l’anno 2021, gli enti di cui al capoverso precedente possono provvedere nell’ambito della loro autonomia e compatibilmente con le proprie risorse di bilancio.

 

Accordo_RAR 2021_comparto

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