ACCORDO PER L’ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
AL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI COMPARTI DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
In data 5 marzo 2008 alle ore 12.00, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell’area dirigenziale III, nelle persone di:
per l’ ARAN :
Avv. Massimo MASSELLA DUCCI TERI – Presidente dell’A.Ra.N. firmato
Per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali : Confederazioni sindacali :
Cgil fp firmato CGIL firmato
CISL FPS COSIADI firmato CISL firmato
Uil FPL firmato UIL firmato
SINAFO firmato CIDA firmato
AUPI firmato CONFEDIR non firmato
SNABI SDS firmato
CONFEDIR SANITA’ firmato
Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo.
ACCORDO PER L’ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
AL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI COMPARTI DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Premessa
Visto il d.lgs. 124/1993 e successive modificazioni;
vista la L. 8.8.1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l’istituzione di Fondi pensione dei pubblici dipendenti come modificato e integrato dal successivo DPCM 2.3.2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del 15.5.2000 – Serie generale e nella G.U. n. 118 del 23.5.2001 – Serie generale ;
presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare Perseo;
in conformità a quanto previsto dall’AQN in materia di TFR e previdenza complementare per i pubblici dipendenti sottoscritto il 29 luglio 1999 e dal CCNL 3 novembre 2005, con il quale le Organizzazioni Sindacali dichiarano (dichiarazione a verbale n. 8) che il contratto non comprende le norme relative all’individuazione del contributo a carico dell’Azienda per la previdenza complementare, sottolineando la persistente omissione della norma indispensabile all’avvio della previdenza complementare;
– le Organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa firmatarie del presente accordo, in conformità di quanto previsto dalla dichiarazione congiunta, in calce all’art. 2, dell’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare di cui all’accordo del 14 maggio 2007 e denominato Perseo, dichiarano di voler aderire al Fondo stesso e di dar corso alle conseguenti procedure;
– l’Aran prende atto;
Per l’effetto le parti concordano quanto segue:
Art. 1
1. L’adesione individuale a PERSEO è libera e volontaria.
2. Possono aderire al Fondo pensione i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
a. contratto a tempo indeterminato;
b. contratto part – time a tempo indeterminato;
c. contratto a tempo determinato, anche part – time , e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
Art. 2
1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all’accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 10 febbraio 2004, sono così determinate:
o 1% a carico del dipendente;
o 1% a carico dell’Amministrazione. 2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall’INPDAP:
o la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
o l’1,5% della parte contributiva ex art. 2 – commi 4 e 5 – del DPCM 20.12.1999;
o l’intero accantonamento del TFR maturato nell’anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.
Art. 3
1. La quota d’iscrizione, una tantum, al Fondo pensione è stabilita in € 2,75 (due/75) a carico dell’Amministrazione mentre quella a carico del lavoratore verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. La quota d’iscrizione a carico dell’Amministrazione è assolta, in unica soluzione, al momento della costituzione del Fondo pensione, sulla base del numero dei dipendenti dell’Area interessata.
3. La quota associativa è fissata dal Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.
Art. 4
1. Le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell’Accordo istitutivo del Fondo Perseo, definito in data 14 maggio 2007 e di condividerne i contenuti.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il Fondo di pensione complementare nazionale per i dipendenti dei comparti Regioni ed Autonomie Locali e del Servizio sanitario nazionale (PERSEO) definito il 14 maggio 2007 è stato certificato dalla Corte dei Conti e che si sono conclusi i lavori per la definizione dello Statuto.
3. Le adesioni individuali al Fondo pensione potranno aver luogo a far tempo dall’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla COVIP.
Art. 5
1. Al presente accordo si applica la procedura di certificazione prevista dall’art. 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.