Accordo di interpretazione autentica degli artt. 2 e 7 dell'ACQ in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 2 E 7
DELL’ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

 

In data 27/9/2002 alle ore 10.00 ha avuto luogo l’incontro per la definizione dell’Accordo in oggetto tra:

per L’ARAN: Avv. Guido Fantoni – Presidente (firmato)

per le Confederazioni sindacali:

Confederazioni Sindacali
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
ConFsal firmato
CISAL
CONFEDIR firmato
RdB/CUB
CIDA firmato
UGL firmato
COSMED firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo di interpretazione autentica

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 2 E 7
DELL’ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
STIPULATO IL 29 LUGLIO 1999

 

PREMESSO

che Il Tribunale di Prato – sezione lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G. 165/2001, tra il ricorrente –Belcari C. – ed il resistente – Azienda USL n. 4 di Prato – con ordinanza del 28/11/2001 ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale, con riferimento alla domanda proposta in causa dal ricorrente, la questione concernente l’interpretazione degli articoli 2 e 7 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici ed in particolare :

accertamento del diritto del ricorrente – assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso il resistente dal 5/11/1998 al 9/4/1999 al riconoscimento, a seguito della risoluzione del rapporto per scadenza del termine, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) ai sensi dell’art. 2, comma. 5 della Legge n. 335/1995.

CONSIDERATO

– che, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della Legge n. 335/1995 “per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche , di cui all’art.1 del D. Lgs 29/1993 , i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’art. 2120 del c.c. in materia di trattamento di fine rapporto”.

– che i successivi commi 6 e 7 dell’art. 5 della medesima legge demandano alla contrattazione nazionale il compito di “definire le modalità di quanto previsto dal comma 5” e “le modalità per l’applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto” e stabiliscono inoltre (comma 6) di dettare con D.P.C.M. le norme di esecuzione di quanto definito dai contratti nazionali.

– che l’Accordo Quadro del 29 luglio 1999, in conformità alle disposizioni legislative citate e nel rispetto dei contenuti del mandato ricevuto dall’Aran, al comma 2 dell’art. 2 ha stabilito che “ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995”.

– che l’Accordo Quadro sopra citato all’art. 7 ha inoltre stabilito che ” ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. la disciplina del T.F.R., prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo”.

– che, pertanto dal 30 maggio 2000, per effetto dell’entrata in vigore del DPCM del 20/12/1999, pubblicato sulla G.U. del 15-5-2000 (previsto dalla legge 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998) trovano, applicazione le disposizioni contenute nell’Accordo Quadro.

– che, di conseguenza per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati prima del 30 maggio 2000 ( per i rapporti a tempo indeterminato il successivo D.P.C.M. del 2 marzo 2001 – pubblicato sulla G.U. del 23/5/2001- ha differito la data al 31 dicembre 2000) continuerebbe ad operare la disciplina previgente (Legge n. 177/1976, art.7 c. 1 e D. Lgs n. 207/1947 art. 9), tenuto anche conto degli indirizzi interpretativi formulati dalla Corte Costituzionale sulla specifica materia (vedi Sentenze n. 156/1973; 208/1986).

Tutto ciò considerato, le parti indicate in premessa sottoscrivono la seguente Ipotesi di Accordo relativa all’interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici nel testo che segue:

Con riguardo all’art. 2 comma 2 ed all’art. 7 delll’Accordo Quadro del 29 luglio 1999, le parti concordano che, per i rapporti a tempo determinato, la decorrenza per l’applicazione della nuova disciplina del TFR (ex art. 2120 del c. c.) debba essere fissata alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di esecuzione dello stesso Accordo;

la predetta decorrenza, conseguentemente, deve essere fissata alla data del 30/5/2000 in coincidenza con l’ entrata in vigore del D.P.C.M. del 20/12/1999, a seguito della sua pubblicazione sulla G.U. n. 111 del 15/5/2000.

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