La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro

L’istituto della delega di funzioni rappresenta uno strumento fondamentale nella moderna organizzazione aziendale.

In passato, nessuna norma di diritto positivo prevedeva esplicitamente i requisiti di validità della delega. Tale carenza normativa era stata colmata dalla giurisprudenza che aveva elaborato una serie di requisiti di validità per riconoscerne l’operatività sul piano sostanziale e, per quanto d’interesse, dal punto di vista penale.

La materia della sicurezza sul lavoro, è caratterizzata dal fatto di prevedere sia reati propri che reati comuni di evento. Per quanto riguarda i primi, si fa specifico riferimento alle contravvenzioni previste e punite dal D.Lgs. 81/08 a carico di determinati autori (datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, committente, responsabile dei lavori etcc.) mentre i secondi fanno riferimento a reati comuni di evento – cioè caratterizzati dal fatto che chiunque ne può essere l’autore – di delitto, previsti e puniti dal codice penale con particolare menzione per gli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose).

Come testé affermato il fatto che la sicurezza sul lavoro sia caratterizzata dalla presenza di reati propri comporta una conseguenza anche in materia di delega di funzioni. In primis, è bene chiarire che la delega di funzioni non è un istituto obbligatorio bensì è una facoltà concessa ai datori di lavoro per gestire al meglio le attività anche sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’operatività dell’istituto in questione è comunque vincolato dal fatto che alcuni obblighi in capo al datore di lavoro non sono delegabili. Sul punto si esprime esplicitamente l’art. 17, primo comma lett.a) e b) del D.Lgs. 81/08 in cui si impone al datore di lavoro un divieto di delega per quanto riguarda la valutazione di tutti i rischi, l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ad eccezione di questi adempimenti non delegabili e che pertanto rimangono in capo al solo datore di lavoro, si riconosce una generale possibilità di delega con alcuni limiti e condizioni elencati nell’art. 16 del decreto citato, il quale riporta i requisiti di validità della delega stessa.

Il primo requisito è quello della delega scritta recante data certa. Per ottemperare a questo requisito si deve provvedere alla redazione di un atto necessariamente scritto con data certa che può essere ottenuta in vari modi (scrittura privata autenticata, marca da bollo temporale etcc..).

Il secondo requisito prevede una specifica professionalità in capo al delegato. Il delegante ( datore di lavoro ) deve perciò verificare che il delegato possegga degli specifici requisiti di professionalità valutabili oggettivamente, ad esempio, con la presentazione del curriculum vitae da parte del delegato.

Il terzo requisito prevede l’assegnazione al delegato di poteri di organizzazione, gestione e controllo. Il delegato deve perciò essere messo nelle condizioni di poter incidere in modo sostanziale all’interno dell’organizzazione dell’impresa ad esempio, con il potere disciplinare.

Il quarto requisito indica la necessità di conferire poteri di spesa al delegato. I poteri di spesa potranno anche essere limitati, ma in tal caso anche la delega sarà ovviamente limitata, ovvero essere proporzionati rispetto alla reale attività d’impresa.

E’ consigliabile indicare sempre un quantum specifico di spesa onde evitare spiacevoli inconvenienti o interpretazioni difformi dalla volontà delle parti (delegante e delegato).

Il quinto requisito prevede l’accettazione espressa della delega da parte del delegato. Tale requisito permette di affermare che la delega è un negozio bilaterale a contenuto recettizio e implica il riconoscimento esplicito della conoscenza dell’operatività di tale delega da parte del delegato.

Il sesto e ultimo requisito è quello della pubblicità della delega. Anche tale requisito può essere assolto in vari modi, ma tra i più efficaci si segnala la registrazione presso il registro delle imprese in modo tale che dalla visura camerale siano già evidenziati i vari procuratori.

Da quanto sopra affermato si può concludere che la delega di funzioni non è una vera e propria delega di responsabilità, anche se incide direttamente su questa, perché costituisce un mezzo di adempimento di obblighi imperativi previsti dalla legge, che non trasferiscono la titolarità dell’obbligo stesso e lasciano residuare un dovere di controllo in capo al delegante sull’operato del delegato.

Anche l’obbligo di vigilanza e non di ingerenza, del delegante sull’operato del delegato, è codificato dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, ma quello che può interessare è che tale obbligo può essere assolto attraverso l’adozione dei sistemi di verifica e controllo per l’attuazione del M.O.G. (modello di organizzazione e gestione) idonei ad esonerare gli Enti (fra i quali le associazioni riconosciute e non, società di persone e di capitale) dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato.

Infine, é bene ricordare che la vera rivoluzione copernicana del D.Lgs. 81/08 è stata appunto anche quella di introdurre nell’ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati colposi di evento (artt. 589, 590 c.p.) con possibili conseguenze rilevanti sul patrimonio economico e non solo dell’impresa.

A cura di dott. Andrea Merler – dott. Francesco Torre
lavocedeltrentino.it

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