CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL CCNQ 9 OTTOBRE 2009
In data 3 novembre 2011 alle ore 13.45 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN :
nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini firmato
e le seguenti
Confederazione sindacale
CGIL FIRMATO
CISL FIRMATO
UIL FIRMATO
CISAL FIRMATO
CONFSAL FIRMATO
CGU FIRMATO
CSE FIRMATO
RDB CUB NON FIRMATO
USAE FIRMATO
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009
INDICE
Premessa
Art. 1 – Campo di applicazione
Art. 2 – Permessi ex art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998
Art. 3 – Verifica
Art. 4 – Attivazione della compensazione
Art. 5 – Norme finali
PREMESSA
Considerato che solo nel 2010 tutte le associazioni sindacali sono state abilitate ad accedere all’applicativo GEDAP attraverso il quale possono verificare, in tempo reale, la consistenza dei permessi utilizzati e di quelli ancora a disposizione, anche con riferimento agli anni pregressi, le parti, intendendo favorire il superamento delle criticità legate al precedente sistema nonchè evitare possibili contenziosi sulla materia, ritengono opportuno individuare modalità condivise per garantire da un lato il recupero delle eventuali eccedenze riscontrate a posteriori e, dall’altro, non comprimere oltre misura l’esercizio delle prerogative sindacali.
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.
2. Con la locuzione “associazioni sindacali” si intendono le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Con il termine “amministrazione” sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
4. Con la dicitura “CCNQ 7 agosto 1998” si intende il CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
Permessi ex art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998
1. In via del tutto eccezionale, senza possibilità di ripetizione alcuna, nel caso in cui le associazioni sindacali risultino aver utilizzato permessi per la partecipazione agli organismi direttivi statutari, di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998, in misura superiore a quella loro spettante negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, in alternativa all’art. 9, comma 8 del CCNQ del 9 ottobre 2009, possono compensare le ore fruite in eccedenza nell’ambito dei contingenti previsti per gli anni successivi con riferimento alla medesima tipologia di permessi, con le modalità di cui all’art. 4.
Art. 3
Verifica
1. Il Dipartimento della Funzione pubblica, alla data di entrata in vigore del presente CCNQ, avvia le iniziative necessarie per consentire alle amministrazioni ed alle associazioni sindacali, la verifica dei dati relativi alle ore di permesso sindacale ex art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 presenti nell’applicativo GEDAP negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
2. In ogni caso, la verifica di cui al comma 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ. Decorsi ulteriori 15 giorni i dati risultanti dall’applicativo GEDAP si considerano definitivi. Entro i successivi 5 giorni, il Dipartimento della Funzione pubblica comunica alle associazioni sindacali la conclusione della procedura di verifica.
Art. 4
Attivazione della compensazione
1. Le associazioni sindacali rappresentative, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 3, comma 2, possono avvalersi della facoltà di cui all’art. 2, presentando al Dipartimento della Funzione pubblica una specifica proposta per la compensazione dei permessi fruiti in eccedenza, sottoposta all’approvazione del medesimo Dipartimento che deve intervenire entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.
2. La compensazione di cui al comma 1 può essere ripartita in un periodo di tre anni, a decorrere dal gennaio 2012, detraendo quota parte dell’eccedenza dei permessi dal monte ore di spettanza di ciascun anno. Qualora l’entità dell’eccedenza sia rilevante tale periodo può essere esteso a 5 anni.
3. In ogni caso, al fine di non comprimere eccessivamente l’esercizio delle prerogative sindacali, a ciascuna associazione sindacale dovrà essere garantito un contingente minimo del 30% dei permessi di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 a disposizione in ciascun anno, ferma restando la possibilità, per le singole associazioni sindacali, di concordare percentuali inferiori nell’ambito della proposta di cui al comma 1.
4. Qualora l’applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore fruite in eccedenza, per la parte residua si applica l’art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura di compensazione o qualora le associazioni sindacali non si siano avvalse, nel termine di cui al comma 1, della facoltà di cui all’art. 2, il Dipartimento della Funzione pubblica attiva le procedure per il recupero con le modalità di cui all’art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.
6. Laddove, a seguito dei prossimi accertamenti della rappresentatività, per talune associazioni sindacali venga meno il requisito della rappresentatività, per le quote dei permessi in eccedenza non ancora compensate, il Dipartimento della Funzione pubblica attiva le procedure per il recupero con le modalità di cui all’art. 19, comma 11, del CCNQ del 7 agosto 1998.
Art. 5
Norme finali
1. All’art. 9 del CCNQ 9 ottobre 2009, il comma 6 è soppresso.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto resta in vigore il CCNQ del 9 ottobre 2009.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Al fine di garantire il corretto adempimento delle procedure, le parti convengono sull’opportunità che l’applicativo GEDAP segnali tempestivamente alle amministrazioni gli eventuali ritardi registrati nell’attuazione dell’art. 9, comma 4, del CCNQ del 9 ottobre 2009, allo scopo di porre le stesse nelle condizioni di attivare le procedure di cui al comma 9 del medesimo art. 9.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono sull’opportunità che il Dipartimento della Funzione pubblica e le associazioni sindacali individuino idonei strumenti al fine di garantire la piena accessibilità alle informazioni inserite nel sistema GEDAP, anche allo scopo di prevenire le eventuali criticità con particolare riferimento alla tempestività delle comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi di cui al presente CCNQ.