Tfr, quota, erogazione, datore di lavoro, natura assistenziale, conseguenze

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 9 dicembre 2009 – 1 febbraio 2010, n. 2278

(Presidente De Luca – Relatore Di Nubila)

Svolgimento del processo

1. L. S. adiva il Tribunale di Messina, nei confronti del Ministero del Lavoro quale gestore del Fondo per la Mobilità della Manodopera e dell’INPS, onde ottenere le quote di T.F.R. maturate e non corrisposte durante il periodo (3.12.1984-10.2.1992) in cui aveva fruito della Cassa integrazione guadagni, come dipendente della spa Sicilpack dichiarata fallita. In contradditorio coi convenuti, il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello l’attore L., sottolineando tra l’altro che legittimato passivo doveva intendersi il citato Ministero; non sussisteva invece la prescrizione, interrotta il 20.9.1991 e il 17.1.1997, e peraltro decennale.

2. Si costituiva in appello il Ministero e reiterava l’eccezione di prescrizione, mai interrotta nei suoi confronti. Si costituiva l’INPS e deduceva di non essere tenuto alla prestazione, la quale faceva carico al Ministero.

3. La Corte di Appello di Messina motivava nel senso dell’accoglimento dell’appello. Posto che la prescrizione è decennale e decorre dalla cessazione del trattamento di integrazione salariale (febbraio 1992), l’azione intrapresa il 3.2.1998 è tempestiva. La legittimazione passiva appartiene al Ministero, sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 9001.2002, perché occorre fare riferimento alla prima domanda di corresponsione dell’integrazione e non alle successive proroghe. La prestazione veniva quindi posta a carico del ripetuto Ministero, con interessi legali e rivalutazione monetaria. In dispositivo, la Corte di Appello rigettava l’impugnazione.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione L. S., deducendo due motivi. Resiste con controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. L’INPS ha depositato delega ed ha partecipato alla discussione. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente deduce contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 Codice di Procedura Civile, per contrasto tra motivazione e dispositivo. La motivazione afferma la natura assistenziale dell’erogazione, la conseguente prescrizione decennale, la legittimazione del Ministero e tuttavia conferma la sentenza di primo grado, reiettiva della domanda.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente L. deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 CPC, dell’art. 91 Codice di Procedura Civile, per conseguente erronea compensazione delle spese.

7. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 21 della Legge n. 675.1977 e 8 della Legge n. 160.1988, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 n. 5 CPC: l’onere delle quote di T.F.R. maturate successivamente all’entrata in vigore della citata Legge n. 160.1988 è a carico dell’INPS.

8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, lo stesso Ministero deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 112 e 2948 Codice di Procedura Civile, per avere la Corte di Appello erroneamente applicato la prescrizione decennale, laddove la prescrizione è quinquennale e non è stata validamente interrotta nei confronti di esso Ministero.

9. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, il Ministero deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 CPC, dell’art. 16 comma 6 della Legge n. 421.1991, per avere la Corte di Appello erroneamente cumulato interessi legali e rivalutazione monetaria anche per il periodo 31.12.1991 – 10.2.1992.

10. Per motivi logici, occorre preliminarmente prendere in considerazione il ricorso incidentale. Il primo motivo risulta infondato alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale le prestazioni previdenziali ed assistenziali non liquidate si prescrivono in dieci anni. Non vi è dubbio che nella specie l’erogazione del T.F.R. a fronte di un periodo di Cassa integrazione ha natura assistenziale. Così Cass. 9.1.02 n. 1772 e 6.7.02 n. 11105, nonché altre conformi tra le quali, recentemente Cass. 26.3.2008 n. 7895 e le nn. 17051.2009, 16333.2009,16207.2009, 15920.2009, 15993.2009.

11. Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, attinente alla legittimazione, questa Corte ha affrontato il problema della successione dell’INPS al Ministero quale gestore del Fondo ed ha ritenuto che permane la legittimazione del Ministero qualora la prima domanda di integrazione sia stata presentata nel vigore della normativa previgente, mentre non hanno rilievo le successive domande di proroga dell’intervento della CIG. Vedi per tutte Cass. 23.3.2002 n. 4171, la quale ha ritenuto che l’art. 8, comma secondo, del D.L. n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, che ha abrogato l’art. 21, quinto comma, legge n. 675/1977, che poneva a carico del Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria da parte di lavoratori non rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, per l’impossibilità da parte dell’azienda di mantenere il livello occupazionale (disposizione applicabile anche, come nella specie, ai lavoratori di aziende industriali fallite, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria a norma dell’art. 25, comma settimo, della legge n. 675/1977 – comma inserito dall’art. 2 legge n. 301/1979), trova applicazione, come espressamente disposto dalla disposizione transitoria del comma. 8 del citato art. 8, solo relativamente alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Ne consegue l’applicabilità della disciplina previgente, quanto all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto, con riferimento a tutti i periodi di cassa integrazione dipendenti da una iniziale domanda di ammissione alla c.i.g.s. antecedente all’entrata in vigore del decreto legge, poiché la disposizione transitoria persegue lo scopo di assoggettare alla medesima disciplina l’intero rapporto costituito a seguito dell’accoglimento con provvedimento amministrativo della domanda iniziale, e le richieste successive, dirette alla conferma del trattamento, hanno una diversa e minore portata, intervenendo nell’ambito di un rapporto già costituito.

12. Il principio dianzi affermato è stato seguito da giurisprudenza univoca, tra cui Cass. nn. 6746.2002, 9944.2004, 8718.2004, 5207.2002, 9001.2002, 10846.2002, 10040.2002.

13. Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile in quanto proposto in modo contraddittorio e non autosufficiente. La parte sostiene dapprima che si tratta di prestazione soggetta a prescrizione quinquennale e quindi di credito di lavoro; in punto di interessi legali e rivalutazione monetaria sostiene invece il divieto di cumulo – e peraltro per le quote afferenti ad un periodo di quaranta giorni – ma senza dedurre esplicitamente che si tratta di credito di natura previdenziale e/o assistenziale.

14. Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente fondato e va accolto. La sentenza di appello motiva l’accoglimento della domanda attrice, ma il dispositivo (probabilmente pensato sulla posizione dell’INPS, il quale viene assolto dalla domanda attrice) è di rigetto dell’appello. Il motivo deve quindi essere valutato come violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 Codice di Procedura Civile, in relazione alla mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo. Trattandosi di violazione di legge, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito mediante l’accoglimento della domanda attrice.

15. In applicazione del principio della soccombenza, va accolto il secondo motivo del ricorso principale e le spese vanno poste a carico del Ministero del Lavoro. Va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni. Non risultando notule nel fascicolo di parte, la liquidazione viene effettuata di ufficio tenendo conto del modesto valore economico della controversia. L’INPS rimane vittorioso in punto legittimazione passiva, ma nei suoi confronti le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dell’attore ad ottenere il pagamento delle quote di T.F.R. maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria; per l’effetto condanna il Ministero del Lavoro, già gestore del Fondo per la Mobilità della Manodopera, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle quote di T.F.R. maturate dall’appellante L. S., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo, nella misura accertata dalla consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado.
Condanna il Ministero resistente a rifondere all’attore L. S. le spese dei tre gradi del giudizio, che liquida:
– quanto al primo grado in Euro 400,00 per diritti di procuratore ed Euro 600,00 per onorari di avvocato;
– quanto al grado di appello in Euro 400,00 per diritti di procuratore ed Euro 600,00 per onorari di avvocato;
– quanto al giudizio di cassazione in Euro 20,00 oltre Euro 1,500,00 per onorari;
oltre alle spese generali 12,50%, Iva e Cpa nelle misure di legge sulle tre liquidazioni come sopra effettuate.
Delle spese suddette autorizza la distrazione in favore del difensore antistatario avv. Sara Lombardo.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, come liquidate dal giudice di primo grado, definitivamente a carico del predetto Ministero, senza distrazione.
Nulla per le spese nei confronti dell’INPS.

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