Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205)
(G.U. n. 302 del 30-12-2009 – Suppl. Ordinario n. 243)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1.Per l’anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare e’determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, alnetto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenutoconto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo delricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compresol’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nelbilancio di previsione per il 2010, e’ fissato, in termini dicompetenza, in 286.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2010.
2.Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto dafinanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenutoconto degli effetti della presente legge, e’ determinato,rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro,al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso almercato e’ determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro ein 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare e’determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato e’determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui aicommi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al finedi rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita’preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Lemaggiori disponibilita’ di finanza pubblica che si realizzasseronell’anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazioneeconomico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiarela diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzionedella pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e deipercettori di reddito medio-basso, con priorita’ per i lavoratoridipendenti e i pensionati.
Art. 2.
(Disposizioni diverse)
1.L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensirispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59,comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivemodificazioni, e’ stabilito per l’anno 2010: a) in 303,76 milioni dieuro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestionidei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche’ infavore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per ilavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS); b)in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratoridipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),della gestione esercenti attivita’ commerciali e della gestioneartigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1,gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati perl’anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui alcomma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni dicui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi importi complessividi cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con ilprocedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,esuccessive modificazioni, al netto, per quanto attiene altrasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a caricodello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidatianteriormente al 1° gennaio 1989, nonche’ al netto delle somme di 2,72milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza,rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
4.Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestioneper l’erogazione delle pensioni, assegni e indennita’ agli invalidicivili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di europer l’esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l’esercizio 2009,sono utilizzate: a) le somme che risultano, sulla base del bilancioconsuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) perl’anno 2008, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 dellalegge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenzarispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per unammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro; b) le risorsetrasferite all’INPS e accantonate presso la gestione di cui allalettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l’anno 2008 delpredetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro,in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Il terzocomma dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpretanel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazionedella media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste daicontratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazionedella retribuzione media convenzionale da porre a base per leprestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione deglioperai agricoli a tempo determinato e’ il medesimo di quello previstoal secondo comma dell’articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 pergli operai a tempo indeterminato.
6. Ai contribuenti che alladata di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,hanno gia’ provveduto al pagamento dell’acconto di cui all’articolo 1,comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi deldifferimento del versamento dell’importo corrispondente a venti puntipercentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisichedovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un creditod’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni.
7. Per i soggetti che si sonoavvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengonol’acconto, tenendo conto del differimento previsto dall’articolo 1,comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
8. Isostituti d’imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cuiall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,restituiscono le maggiori somme trattenute nell’ambito dellaretribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possonoessere scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.445.
9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi ledisposizioni di cui all’articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642,della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. All’articolo 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate leseguenti modificazioni: a) all’alinea, le parole: «2010 e 2011» sonosostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»; b) alla lettera a), leparole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre2012»; c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituitedalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sonosostituite dalle seguenti: «giugno 2013».
11. All’articolo 1,comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».
12.Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)all’articolo 28, il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis.Le regioni, nell’esercizio della potesta’ normativa in materia didisciplina delle attivita’ economiche, possono stabilire chel’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1 siasoggetta alla presentazione da parte del richiedente del documentounico di regolarita’ contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono esserealtresi’ stabilite le modalita’ attraverso le quali i comuni, ancheavvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni dicategoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e dellavoro, possono essere chiamati al compimento di attivita’ di verificadella sussistenza e regolarita’ della predetta documentazione.L’autorizzazione all’esercizio e’ in ogni caso rilasciata anche aisoggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debitocontributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essererilasciato anche alle imprese individuali»;
b) all’articolo 29, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis.L’autorizzazione e’ sospesa per sei mesi in caso di mancatapresentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell’articolo28».
13. Nelle more della definizione del nuovo assettocontrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolareriferimento all’individuazione del numero e alla composizione deicomparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in terminidi rappresentativita’ sindacale, tenuto anche conto dellecompatibilita’ di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppidella congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini deirinnovi contrattuali del triennio 20102012, in applicazionedell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 35, della legge 22dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio stataleper la contrattazione collettiva nazionale sono quantificaticomplessivamente in 215 milioni di euro per l’anno 2010, 370 milioni dieuro per l’anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
14.In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio 2010-2012,le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personalestatale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamentein 135 milioni di euro per l’anno 2010, 201 milioni di euro per l’anno2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, con specificadestinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per ilpersonale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decretolegislativo 12 maggio 1995, n. 195.
15. Le somme di cui aicommi 13 e 14, comprensive degli oneri contributivi e dell’impostaregionale sulle attivita’ produttive (IRAP) di cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importocomplessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), dellalegge 5 agosto 1978, n. 468.
16. Per il personale dipendenteda amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversidall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovicontrattuali per il triennio 2010-2012, nonche’ quelli derivanti dallacorresponsione dei miglioramenti economici al personale di cuiall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48,comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001. In sededi deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47,comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati disettore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anchemetodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personaledelle amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presentearticolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei datidisponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanzecomunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazioneannuale dei dati concernenti il personale dipendente.
17.Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Serviziosanitario nazionale continua a trovare applicazione l’obbligo contabiledisposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005,n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248.
18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano lerisorse disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 33 e 34, dellalegge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita’ e per le finalita’ ivipreviste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo perl’anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settoredi cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
19.Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate, suproposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, allefinalita’ di cui ai commi da 13 a 20 del presente articolo.
20.Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede allaindividuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorsefinanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio2010-2012.
21. Per l’attuazione della sentenza della Cortecostituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, e’ istituito un tavoloparitetico tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regioneFriuli-Venezia Giulia al fine di determinare l’ammontare delle somme dariconoscere alla regione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decretolegislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Inattesa della predetta determinazione, e’ corrisposto alla regioneFriuli-Venezia Giulia, nell’anno 2010 e per l’importo iscritto nelbilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milionidi euro.
22. Ai fini del concorso al raggiungimento degliobiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all’articolo 3,commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano conriferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
23. Pergli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esuccessive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativistanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anniindicati. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze, si provvede allacorrispondente rideterminazione dell’ammontare dei contributi spettantiai singoli enti interessati.
24. Ai fini della riduzione deitrasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,dalla legge24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, icomuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e apena di decadenza, al Ministero dell’interno un’apposita certificazionedel maggior gettito accertato a tutto l’anno 2009 dell’imposta comunalesugli immobili, derivante dall’applicazione dei commi da 33 a 38,nonche’ da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, esuccessive modificazioni, con modalita’ e termini stabiliti con decretodel Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con ilMinistero dell’interno.
25. Al fine di consentire laprosecuzione delle attivita’ dei collegi universitari legalmentericonosciuti per lo svolgimento di attivita’ culturale, per l’anno 2010e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.
26. Le vittimedi atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i lorosuperstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli ele sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile,penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti diterrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall’obbligo dipagamento dell’imposta di registro previsto, quali parti in causa,dall’articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernentil’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.
27.Ai fini dello svolgimento dell’attivita’ negoziale direttaall’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazionistrettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionalidell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlateall’attivita’ operativa delle Forze armate, compresa l’Arma deicarabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonche’ ai finidell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche’ delleattivita’ di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelledi alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraversoaccordi con altri soggetti e la stipula di contratti disponsorizzazione, e’ costituita la societa’ per azioni denominata«Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale dellasocieta’ di cui al presente comma e’ stabilito in 1 milione di euro e isuccessivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decretodel Ministro della difesa, che esercita i diritti dell’azionista. Leazioni della societa’ sono interamente sottoscritte dal Ministero delladifesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
28.Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo dellaguardia di finanza hanno il diritto all’uso esclusivo delle propriedenominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segnodistintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della societa’di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di finanza, ancheavvalendosi dell’apposita societa’, possono consentire l’uso anchetemporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segnidistintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensidell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nel rispetto delle finalita’ istituzionali e dell’immagine delleForze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano ledisposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice dellaproprieta’ industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,n. 30, e successive modificazioni.
29. Salvo che il fattocostituisca piu’ grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adoperaindustrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto ledenominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 inviolazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e’ punito con lamulta da 1.000 a 5.000 euro.
30. Le disposizioni contenute nelcomma 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operanoper finalita’ strettamente personali e non lucrative.
31. Conregolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, diconcerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia edelle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gliemblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28, nonche’ lespecifiche modalita’ attuative, con riferimento alle Forze armate,compresa l’Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, suproposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni,gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28e le specifiche modalita’ attuative, con riferimento al Corpo dellaguardia di finanza.
32. La societa’ di cui al comma 27, che e’posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gliindirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimoMinistero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.La medesima societa’ ha ad oggetto la prestazione di servizi el’espletamento di attivita’ strumentali e di supportotecnico-amministrativo in favore dell’Amministrazione della difesa perlo svolgimento di compiti istituzionali di quest’ultima.
L’oggettosociale, riguardante l’attivita’ negoziale diretta all’acquisizione dibeni mobili, servizi e connesse prestazioni, e’ strettamente correlatoallo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza edifesa, anche attraverso l’espletamento, per le Forze armate, compresal’Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza aisensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possonoessere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula diapposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa’puo’ altresi’ esercitare ogni attivita’ strumentale, connessa oaccessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativanazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa’ a capitaleinteramente pubblico.
33. La societa’ di cui al comma 27,nell’espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza iparametri di prezzo-qualita’ delle convenzioni di cui all’articolo 26,comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successivemodificazioni, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizicomparabili.
34. Lo statuto disciplina il funzionamentointerno della societa’ di cui al comma 27. Esso e’ approvato condecreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge. E’ ammessa la delega deipoteri dell’organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stessodecreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione edel collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Imembri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tragli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Lesuccessive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degliorgani sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma delcodice civile ed entrano in vigore a seguito dell’approvazione dellestesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lostatuto prevede: a) il divieto esplicito di cedere le azioni o dicostituire su di esse diritti a favore di terzi; b) la nomina da partedel Ministro della difesa dell’intero consiglio di amministrazione e ilsuo assenso alla nomina dei dirigenti; c) le modalita’ per l’eserciziodel «controllo analogo» sulla societa’, nel rispetto dei principi deldiritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; d) lemodalita’ per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sullapolitica aziendale;
e) l’obbligo dell’esercizio della attivita’societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercatoristretto.
35. Gli utili netti della societa’ di cui al comma27 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall’organoamministrativo della societa’ previa autorizzazione del Ministerovigilante. La societa’ non puo’ sciogliersi se non per legge.
36.La pubblicazione del decreto di cui al comma 34 nella GazzettaUfficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzionedelle societa’ previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavorodel personale dipendente della societa’ e’ disciplinato dalle norme didiritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai finidell’applicazione dei commi 27 e da 32 a 35 del presente articolo, inderoga a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 23-bis del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa’ si avvale anche delpersonale militare e civile del Ministero della difesa, anche dilivello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campoamministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalita’ previstedallo stesso articolo.
37. Al fine di assicurare efficacesostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutelaoccupazionale nelle aree a piu’ alto tasso di ricorso alla cassaintegrazione, nonche’ per potenziare gli strumenti di tutela dellastabilita’ dell’occupazione, nell’ambito delle risorse del fondo digaranzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, unaquota di 10 milioni di euro e’ destinata agli interventi in favore deiconsorzi dei confidi delle province con il piu’ alto tasso diutilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppoeconomico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabilite le modalita’ attuative delpresente comma.
38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presentelegge risultino ancora nella disponibilita’ dei competenti confidi,possono essere altresi’ utilizzati dagli stessi per le finalita’previste dal comma 37 del presente articolo.
39. All’articolo13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate leseguenti modifiche: a) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Alfine di agevolare l’accesso al credito, a partire dal 1° settembre2008, e’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimentodella gioventu’, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto dellaprima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiarimonogenitoriali con figli minori, con priorita’ per quelli i cuicomponenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempoindeterminato»; b) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Condecreto del Ministro della gioventu’, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensidell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli difinanza pubblica, i criteri per l’accesso al Fondo di cui al primoperiodo e le modalita’ di funzionamento del medesimo, nel rispettodelle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».
40.Per l’anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivemodificazioni.
41. Per i soggetti che alla data del 31dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale dibanche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell’articolo30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cuial decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ ulteriormentedifferito al 31 dicembre 2010 il termine per l’alienazione delle azionieccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.
42. Per icomuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sonoesclusi dal saldo del patto di stabilita’ interno per l’anno 2010, perun importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamentiper le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tuteladella sicurezza pubblica nonche’ per gli interventi temporanei estraordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviaregli effetti negativi del sisma dell’aprile 2009, a valere sulle risorsedi cui all’articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del2009. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificatadi cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, sono dettate le modalita’ di attuazione delledisposizioni di cui al presente comma.
43. Al fine diriconoscere la specificita’ della funzione e del ruolo del personaleappartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quantoprevisto dall’articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n.203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno2010.
44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessutoproduttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise,Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province diFrosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo,nonche’ dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona delcomprensorio di bonifica di Latina, di cui all’articolo 3 della legge10 agosto 1950, n. 646, attraverso l’incentivazione di progetticoordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall’ENEA, secondole specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate perl’efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative peril Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici,e’ autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2010, 15milioni di euro per l’anno 2011 e 20 milioni di euro per l’anno 2012 infavore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’ENEA.
45.All’articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalleseguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorsedisponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l’anno2010».
46. E’ autorizzata la spesa di 4 milioni di euro perl’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici eautomatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesain sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sonostabiliti i criteri e le modalita’ per dotare di defibrillatoriluoghi,strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesaprevisto dal presente comma.
47. Per il contenimento dellerelative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione esupporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facolta’ dicui all’articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventiad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblicie privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate lecondizioni e le modalita’ per la stipula degli atti e l’esecuzionedelle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto dellavigente disciplina in materia negoziale e del principio dieconomicita’.
48. Per l’anno 2010 al fondo di cui all’articolo13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse dicui al comma 250 del presente articolo.
49. Larideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all’articolo1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinataper gli anni 2006-2009, e’ estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31luglio 2010. A tal fine, per l’anno 2010, e’ autorizzata la spesa di120,2 milioni di euro.
50. All’articolo 1, comma 72, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamentiagevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola:«per» e’ soppressa.
Il comma 74 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e’ abrogato.
51.Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti daglieccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo perla protezione civile, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3luglio 1991, n. 195, e’ integrato per l’importo di 10 milioni di europer l’anno 2010.
52. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis.I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare ladestinazione o il trasferimento per le finalita’ di pubblico interesseivi contemplate entro i termini previsti dall’articolo 2-decies, sonodestinati alla vendita.
2-ter. Il personale delle Forze armate eil personale delle Forze di polizia possono costituire cooperativeedilizie alle quali e’ riconosciuto il diritto di opzione prioritariasull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater.Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensidel comma 2-bis possono esercitare la prelazione all’acquisto deglistessi. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sonodisciplinati i termini, le modalita’ e le ulteriori disposizionioccorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle moredell’adozione del predetto regolamento e’ comunque possibile procederealla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4 delpresente articolo»; b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Allavendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui alcomma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissariostraordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscatialle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio delterritorio dell’Agenzia deldemanio, che puo’ affidarleall’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, con l’osservanza delledisposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2-nonies, entro sei mesidalla data di emanazione del provvedimento del direttore centraledell’Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell’articolo 2-decies. Ildirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio richiede alprefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito ilComitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogniinformazione utile affinche’ i beni non siano acquistati, anche perinterposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero dasoggetti altrimenti riconducibili alla criminalita’ organizzata»; c)dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Le somme ricavatedalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese perla gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamentoall’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia peressere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministerodell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorsopubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero dellagiustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degliuffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza congli obiettivi di stabilita’ della finanza pubblica».
53. Perl’anno 2010 e’ consentito l’accesso al fondo di garanzia di cuiall’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziatodall’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, neilimiti di 20 milioni di euro, per favorire l’accesso al credito ai finidi investimento e di consolidamento delle passivita’ attraverso ilrafforzamento delle attivita’ del fondo di garanzia nazionale e deiconfidi agricoli.
54. Al fine di assicurare la coerenza dellemisure di sostegno di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cuiall’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 dellaCommissione, del 29 ottobre 2009, e di garantire la continuita’ degliinterventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorsefinanziarie previste all’articolo 11 del decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazionedel citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sonoincrementate fino a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degliinterventi di cui al citato decreto si provvede con decreto delMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa conla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse siaggiungono altresi’ le risorse comunitarie attivabili nel contestodell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milionidi euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantireil pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi delFondo di solidarieta’ nazionale, le disponibilita’ finanziarie dedicateagli interventi di cui all’articolo 15, comma 2, del decretolegislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possonoessere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anniprecedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a caricodel bilancio dello Stato.
55. Per le necessita’ del settoreagricolo il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100milioni di euro, a valere sulle disponibilita’ del Fondo infrastrutturedi cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.
56. Al fine di dare attuazione agliobblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE)n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonche’ del regolamento(CE) del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitarioper garantire il rispetto delle norme della politica comune dellapesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002,(CE) n. 811/ 2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n.2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n.1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga iregolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006,approvato dal Consiglio dell’Unione europea nella riunione del 20novembre 2009, per l’anno 2010 e’ prorogato il Programma di cuiall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limitidelle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 1084, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.
57. In considerazione dellaspecificita’ delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno alMade in Italy nel settore agricolo e’ autorizzata la spesa di 10milioni di euro per l’anno 2010 per il riconoscimento di contributialla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazioneregistrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Condecreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono stabilite le modalita’ per l’attuazione del presente comma.
58. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e’ ridotta di 0,1milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l’anno 2012.
59. Neiconfronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi ditale matrice che siano stati gia’ collocati in pensione e’ riconosciutoun contributo straordinario per l’anno 2010 pari a 5 milioni di euro.Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delpredetto contributo sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, inmodo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diversecategorie di beneficiari. Tale contributo non e’ decurtabile ad ognieffetto di legge e allo stesso contributo si applicano i beneficifiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre1998, n. 407, in materia di esenzioni dall’IRPEF.
60. Il comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ sostituito dal seguente:
«556.Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazionesociali svolto dalle comunita’ giovanili, e’ istituito, presso laPresidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventu’,l’Osservatorio nazionale sulle comunita’ giovanili. Presso laPresidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventu’ e’altresi’ istituito il Fondo nazionale per le comunita’ giovanili, perla realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delleattivita’ delle comunita’ giovanili. La dotazione finanziaria del Fondoe’ fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e2009 e in 3 milioni di euro per l’anno 2010».
61. L’articolo20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendonoriferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisitirichiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.
62. Inattuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esuccessive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nellimite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancioautonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ovenecessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventidiritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e aglioneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.
63.L’importo di ciascuna annualita’ di cui all’articolo 2, comma 135, deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, puo’ essere rimodulato per lostesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamentodell’annualita’ 2009. La presente disposizione entra in vigore ilgiorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nellaGazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate all’entrata delbilancio dello Stato e riassegnabili nell’anno 2009 ai sensi degliarticoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148,comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data dientrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate allepertinenti unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato, perl’importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all’entrata delbilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivantidall’attuazione del primo periodo.
64. L’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delledisposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e suiconsumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e’ridotta di 69,2 milioni di euro per l’anno 2010 e di 0,1 milione dieuro a decorrere dall’anno 2011.
E’ ridotto da 250.000 tonnellate a18.000 tonnellate il contingente annuo, per l’anno 2010, di cuiall’articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
65. L’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, e’ ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.
66.Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazionedegli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 20102012 e inattuazione dell’intesa Stato-regioni in materia sanitaria per iltriennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche’ in funzionedell’esigenza di assicurare, da parte regionale, l’equilibrioeconomico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni diefficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui aicommi da 67 a 105.
67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone unincremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni dieuro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitarionazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564milioni di euro per l’anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamentodell’importo di 800 milioni di euro annui di cui all’articolo 22, comma2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivemodificazioni, nonche’ dell’importo di 466 milioni di euro annui dieconomie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto daicommi 16 e 17 del presente articolo e dall’articolo 1, comma 4, letteraa), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni dieuro annui per il finanziamento dell’ospedale pediatrico Bambino Gesu’di cui all’articolo 22, comma 6,del citato decreto-legge n. 78 del2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009,nonche’ dell’importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanita’penitenziaria di cui all’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi e’ assicuratol’intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesaStato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Perl’esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionalerisorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del2,8 per cento.
68. Al fine di consentire in via anticipatal’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cuiconcorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012: a) inderoga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decretolegislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e dellefinanze e’ autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario ealla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello delfinanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditaresulle contabilita’ speciali di cui al comma 6 dell’articolo 66 dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerieprovinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) lamisura dell’erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva dieventuali anticipazioni di cui alla lettera a), e’ fissata al livellodel 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinariodella quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per laRegione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamentodella spesa sanitaria, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensidelle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullaripartizione delle disponibilita’ finanziarie complessive destinate alfinanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Perle regioni che risultano adempienti nell’ultimo triennio rispetto agliadempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citataerogazione del finanziamento e’ fissata al livello del 98 per cento;tale livello puo’ essere ulteriormente elevato compatibilmente con gliobblighi di finanza pubblica; c) la quota di finanziamento condizionataalla verifica positiva degli adempimenti regionali e’ fissata nellemisure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui allalettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all’erogazionenella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all’erogazionenella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore.All’erogazione di detta quota si provvede a seguito dell’esito positivodella verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente edalla presente legge;
d) nelle more dell’espressione dell’intesa,ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita’ finanziariecomplessive destinate al finanziamento del Servizio sanitarionazionale, l’erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e’commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipatadefinitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relativeal secondo anno precedente a quello di riferimento; e) sonoautorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anchea carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gliesercizi successivi; f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasititolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debitodi ciascunaregione e provincia autonoma, connessi alla mobilita’sanitaria interregionale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b),del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni, nonche’ alla mobilita’ sanitaria internazionale di cuiall’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dalMinistero della salute d’intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano.
69. Ai fini del programma pluriennale di interventiin materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamentotecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardidi euro dall’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ elevato a 24 miliardi dieuro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma conle regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settoresanitario interessati, il limite annualmente definito in base alleeffettive disponibilita’ di bilancio. L’incremento di cui al presentecomma e’ destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito,con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita’ a valere suicitati 23 miliardi di euro.
70. Per consentire alle regionil’implementazione e lo svolgimento delle attivita’ previstedall’articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitariaper il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilita’dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
71. Fermo restando quantoprevisto dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli entidel Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 20102012,misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordodegli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’impostaregionale sulle attivita’ produttive, non superino per ciascuno deglianni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004diminuito dell’1,4 per cento.
A tale fine si considerano anche lespese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, concontratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che prestaservizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o conconvenzioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alpresente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a)per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedentiper rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) perciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dairinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenutisuccessivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devonoessere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenticomunitari o privati, nonche’ le spese relative alle assunzioni a tempodeterminato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativaper l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensidell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni.
72. Gli enti destinatari delledisposizioni di cui al comma 71, nell’ambito degli indirizzi fissatidalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione,ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della reteospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dellaspesa previsti dal medesimo comma: a) predispongono un programmaannuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempoindeterminato, determinato, che presta servizio con contratti dicollaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoroflessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesacomplessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento deipertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cuicostituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recatedall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni; b) fissano parametri standard perl’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche’ delleposizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle areedella dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitarionazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita’ dei fondi per ilfinanziamento della contrattazione integrativa cosi’ come rideterminatiai sensi del presente comma.
73. Alla verifica dell’effettivoconseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui aicommi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell’ambitodel Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cuiall’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinarion. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e’giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento degliobiettivi previsti. In caso contrario la regione e’ considerataadempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.
74.Ai fini dell’applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizionirecate dall’articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti,per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure dicontenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presentearticolo.
75. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.
76.All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)al quinto periodo: 1) dopo le parole: «si applicano comunque» sonoinserite le seguenti: «il blocco automatico del turn over del personaledel servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo annosuccessivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese nonobbligatorie per il medesimo periodo e»; 2) le parole: «scaduto iltermine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta nonpossono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto iltermine del 31 maggio, la regione non puo’ assumere provvedimenti cheabbiano ad oggetto»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione delblocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese nonobbligatorie sono nulli.
In sede di verifica annuale degliadempimenti la regione interessata e’ tenuta ad inviare unacertificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dalresponsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto deipredetti vincoli».
77. E’ definito quale standard dimensionaledel disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamentoordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5per cento, ancorche’ coperto dalla regione,ovvero il livello inferioreal 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse dibilancio della regione non garantiscano con la quota libera lacopertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento osuperamento di detto standard dimensionale, la regione interessata e’tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientrodi durata non superiore al triennio, elaborato con l’ausiliodell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell’Agenzia nazionale per iservizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell’articolo 1, comma180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga siale misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenzialidi assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigentepiano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali diassistenza, sia le misure per garantire l’equilibrio di bilanciosanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.
78.Il piano di rientro, approvato dalla regione, e’ valutato dallaStruttura tecnica di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2, dellacitata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei terminiperentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalladata di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza,nell’esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Strutturatecnica, ove espresso.
79. Il Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con ilMinistro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con leregioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta l’adeguatezzadel piano presentato anche in mancanza dei pareti delle citateStruttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il pianoe’ approvato dal Consiglio dei ministri ed e’ immediatamente efficaceed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero incaso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, inattuazione dell’articolo 120 della Costituzione, nomina il presidentedella regione commissario ad acta per la predisposizione, entro isuccessivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazioneper l’intera durata del piano stesso. A seguito della nomina delpresidente quale commissario ad acta:
a) oltre all’applicazionedelle misure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 delpresente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimentierariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica,decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti delservizio sanitario regionale, nonche’ dell’assessorato regionalecompetente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuatii trasferimenti erariali a carattere obbligatorio; b) con riferimentoall’esercizio in corso alla data della