Legge Finanziaria 2010: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri

E’ composta di soli tre articoli il testo della Finanziaria per il 2010 approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2009.

Disegno di legge 22 settembre 2009

Legge finanziaria per il 2010.

Articolo 1

(Risultati differenziali)

1.Per l’anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare èdeterminato in termini di competenza in (…) milioni di euro, al nettodi (…) milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delleoperazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso almercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamentoall’estero per un importo complessivo non superiore a (…) milioni dieuro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsioneper il 2010, è fissato, in termini di competenza, in (…) milioni dieuro per l’anno finanziario 2010

2. Per gli anni 2011 e 2012, illivello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennalea legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presentelegge, è determinato, rispettivamente, in (…) milioni di euro e in(…) milioni di euro, al netto di (…) milioni di euro per l’anno2011 e di (…) milioni di euro per l’anno 2012, per le regolazionidebitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,rispettivamente, in (…) milioni di euro e in (…) milioni di euro.Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livellomassimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente,in (…) milioni di euro e in (…) milioni di euro e il livellomassimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in (…)milioni di euro e in (…) milioni di euro.

3. I livelli delricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delleoperazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o diristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico delloStato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che sirealizzassero nell’anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento diprogrammazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine difronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate allariduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie configli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per ilavoratori dipendenti e i pensionati.

Articolo 2

(Disposizioni diverse)

1.L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensirispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59,comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivemodificazioni, è stabilito per l’anno 2010:

a) in 303,76 milionidi euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dellegestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza peri lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 75,05 milioni dieuro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, adintegrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestioneesercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2.Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importicomplessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2010 in18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, letteraa), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento dicui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alcomma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuitaalla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni acompletamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onererelativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1ºgennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestionespeciale minatori e dell’ENPALS.

4. Ai fini del finanziamentodei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione dellepensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomutidi cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112,valutati in 204,09 milioni di euro per l’esercizio 2008 e in 200milioni di euro per l’esercizio 2009 sono utilizzate:

a) lesomme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS perl’anno 2008, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 dellalegge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri perprestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all’INPS edaccantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancioconsuntivo dell’anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontarecomplessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per irispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell’art. 3 della legge 8agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine iviprevisto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra leretribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratticollettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione dellaretribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazionipensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operaiagricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alsecondo comma dell’articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 pergli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 637,638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Alcomma 17, alinea, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010, 2011e 2012»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, leparole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»e, nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2012» sono sostituitedalle seguenti: «giugno 2013

8. Al comma 18 dell’articolo 1della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sonosostituite dalle seguenti: «, 2010, 2011, 2012 e successivi».

9.Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delleamministrazioni pubbliche, con particolare riferimentoall’individuazione del numero ed alla composizione dei comparti dicontrattazione ed alle conseguenti implicazioni in termini dirappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità difinanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiunturaeconomica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattualidel triennio 2010-2012, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previstodall’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, glioneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazionecollettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 215 milionidi euro per l’anno 2010, 370 milioni di euro per l’anno 2011 e 585milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

10. In relazione aquanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per imiglioramenti economici del rimanente personale statale in regime didiritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni dieuro per l’anno 2010, 201 milioni di euro per l’anno 2011 e 307 milionidi euro a decorrere dall’anno 2012, con specifica destinazione,rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personaledelle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10,comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importocomplessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h) dellalegge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

12. Peril personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed entipubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dairinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivantidalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cuiall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48,comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazionedegli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedonoalla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limitemassimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, dideterminazione degli oneri, previsti per il personale delleamministrazioni dello Stato di cui al comma 9. A tal fine, i Comitatidi settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministerodell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettiveamministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti ilpersonale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto alcomma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua atrovare applicazione l’obbligo contabile disposto dall’articolo 9,comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. Inaggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12, le amministrazionidestinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell’articolo2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008 n. 203, con le modalitàe per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuarsi entro ilprimo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie deidati di consuntivo per l’anno 2009. Per il comparto Scuola resta fermala normativa di settore di cui all’art. 64 della legge 6 agosto 2008,n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica dicui al comma 14, confluiscono in un apposito fondo istituito nellostato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, peressere destinate, su proposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, alle finalità di cui al presentearticolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, siprovvede alla individuazione ed allo stanziamento delle ulterioririsorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali 2010-2012.

Articolo 3

(Fondi e entrata in vigore)

1.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bisdella legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 dellalegge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimentilegislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presentelegge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spesecorrenti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanentela cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicatenella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensidell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di normeche prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra lespese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata allapresente legge.

4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, letterae), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesarecate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presentelegge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazionidi spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nellaTabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulleautorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a caratterepluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, leamministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilitàindicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonnadella stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti neiprecedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7.Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi delcomma 8 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sonoversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alfondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

8. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

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E’ composta di soli tre articoli il testo della Finanziaria per il 2010 approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2009.

Disegno di legge 22 settembre 2009

Legge finanziaria per il 2010.

Articolo 1

(Risultati differenziali)

1.Per l’anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare èdeterminato in termini di competenza in (…) milioni di euro, al nettodi (…) milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delleoperazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso almercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamentoall’estero per un importo complessivo non superiore a (…) milioni dieuro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsioneper il 2010, è fissato, in termini di competenza, in (…) milioni dieuro per l’anno finanziario 2010

2. Per gli anni 2011 e 2012, illivello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennalea legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presentelegge, è determinato, rispettivamente, in (…) milioni di euro e in(…) milioni di euro, al netto di (…) milioni di euro per l’anno2011 e di (…) milioni di euro per l’anno 2012, per le regolazionidebitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,rispettivamente, in (…) milioni di euro e in (…) milioni di euro.Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livellomassimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente,in (…) milioni di euro e in (…) milioni di euro e il livellomassimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in (…)milioni di euro e in (…) milioni di euro.

3. I livelli delricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delleoperazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o diristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico delloStato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che sirealizzassero nell’anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento diprogrammazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine difronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate allariduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie configli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per ilavoratori dipendenti e i pensionati.

Articolo 2

(Disposizioni diverse)

1.L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensirispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59,comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivemodificazioni, è stabilito per l’anno 2010:

a) in 303,76 milionidi euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dellegestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza peri lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 75,05 milioni dieuro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, adintegrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestioneesercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2.Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importicomplessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2010 in18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, letteraa), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento dicui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alcomma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuitaalla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni acompletamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onererelativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1ºgennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestionespeciale minatori e dell’ENPALS.

4. Ai fini del finanziamentodei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione dellepensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomutidi cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112,valutati in 204,09 milioni di euro per l’esercizio 2008 e in 200milioni di euro per l’esercizio 2009 sono utilizzate:

a) lesomme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS perl’anno 2008, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 dellalegge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri perprestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all’INPS edaccantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancioconsuntivo dell’anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontarecomplessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per irispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell’art. 3 della legge 8agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine iviprevisto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra leretribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratticollettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione dellaretribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazionipensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operaiagricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alsecondo comma dell’articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 pergli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 637,638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Alcomma 17, alinea, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010, 2011e 2012»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, leparole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»e, nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2012» sono sostituitedalle seguenti: «giugno 2013

8. Al comma 18 dell’articolo 1della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sonosostituite dalle seguenti: «, 2010, 2011, 2012 e successivi».

9.Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delleamministrazioni pubbliche, con particolare riferimentoall’individuazione del numero ed alla composizione dei comparti dicontrattazione ed alle conseguenti implicazioni in termini dirappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità difinanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiunturaeconomica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattualidel triennio 2010-2012, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previstodall’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, glioneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazionecollettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 215 milionidi euro per l’anno 2010, 370 milioni di euro per l’anno 2011 e 585milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

10. In relazione aquanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per imiglioramenti economici del rimanente personale statale in regime didiritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni dieuro per l’anno 2010, 201 milioni di euro per l’anno 2011 e 307 milionidi euro a decorrere dall’anno 2012, con specifica destinazione,rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personaledelle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10,comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importocomplessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h) dellalegge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

12. Peril personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed entipubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dairinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivantidalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cuiall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48,comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazionedegli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedonoalla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limitemassimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, dideterminazione degli oneri, previsti per il personale delleamministrazioni dello Stato di cui al comma 9. A tal fine, i Comitatidi settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministerodell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettiveamministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti ilpersonale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto alcomma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua atrovare applicazione l’obbligo contabile disposto dall’articolo 9,comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. Inaggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12, le amministrazionidestinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell’articolo2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008 n. 203, con le modalitàe per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuarsi entro ilprimo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie deidati di consuntivo per l’anno 2009. Per il comparto Scuola resta fermala normativa di settore di cui all’art. 64 della legge 6 agosto 2008,n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica dicui al comma 14, confluiscono in un apposito fondo istituito nellostato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, peressere destinate, su proposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, alle finalità di cui al presentearticolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, siprovvede alla individuazione ed allo stanziamento delle ulterioririsorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali 2010-2012.

Articolo 3

(Fondi e entrata in vigore)

1.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bisdella legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 dellalegge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimentilegislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presentelegge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spesecorrenti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanentela cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicatenella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensidell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di normeche prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra lespese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata allapresente legge.

4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, letterae), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesarecate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presentelegge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazionidi spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nellaTabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulleautorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a caratterepluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, leamministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilitàindicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonnadella stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti neiprecedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7.Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi delcomma 8 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sonoversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alfondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

8. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

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