DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 , n. 150
Attuazionedella legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione dellaproduttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza dellepubbliche amministrazioni.
(G.U. n. 254 del 31-10-2009 – Suppl. Ordinario n. 197)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vistala legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzataall’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e allaefficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche’disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglionazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Vistoil decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino epotenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazionedei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalleamministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazionedel Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio deiMinistri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, esuccessive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, recante: norme generali sull’ordinamento del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Vistoil decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materiadi protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Vistoil decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice dellepari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge28 novembre 2005, n. 246;
Vista la direttiva dei Ministri per leriforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per le pariopportunita’ del 23 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen.173 del 27 luglio 2007, recante misure per attuare la parita’ e lepari opportunita’ tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2009;
Acquisital’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all’attuazione delledisposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6,della citata legge n. 15 del 2009, salvo che sull’articolo 60, comma 1,lettera b), nonche’ il parere della medesima Conferenza relativamenteall’attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15del 2009 nella seduta del 29 luglio 2009;
Rilevato, in ordine alpredetto articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto, che gli entiterritoriali chiedevano di prevedere che la determinazione dellerisorse per gli incrementi retributivi destinati al rinnovo deicontratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, localie degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previaconcertazione con le proprie rappresentanze;
Considerato che ilGoverno ritiene di non poter accogliere tale richiesta, vertendosi intema di misure di coordinamento della finanza pubblica tipicamentericonducibili alle competenze dello Stato, e che la previsione dellaprevia consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistemadelle autonomie garantisce, comunque, il rispetto del principio dellaleale collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali nellaconcreta determinazione delle risorse da impegnare per il rinnovo deicontratti;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Sullaproposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Oggetto e finalita’
1.In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15,le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica delladisciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazionipubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia dicontrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e delpersonale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione delmerito, di promozione delle pari opportunita’, di dirigenza pubblica edi responsabilita’ disciplinare. Fermo quanto previsto dall’articolo 3del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recano altresi’ normedi raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimentinegoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all’articolo 112del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e aidecreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizionidel presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro,il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e allacontrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economicidelle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualita’ dellaprestazione lavorativa, la selettivita’ e la concorsualita’ nelleprogressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, laselettivita’ e la valorizzazione delle capacita’ e dei risultati aifini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia, deipoteri e della responsabilita’ della dirigenza, l’incrementodell’efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsaproduttivita’ e all’assenteismo, nonche’ la trasparenza dell’operatodelle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalita’.
TITOLO II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2.
Oggetto e finalita’
1.Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistemadi valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazionipubbliche il cui rapporto di lavoro e’ disciplinato dall’articolo 2,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al fine diassicurare elevati standard qualitativi ed economici del serviziotramite la valorizzazione dei risultati e della performanceorganizzativa e individuale.
Art. 3.
Principi generali
1.La misurazione e la valutazione della performance sono volte almiglioramento della qualita’ dei servizi offerti dalle amministrazionipubbliche, nonche’ alla crescita delle competenze professionali,attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per irisultati perseguiti dai singoli e dalle unita’ organizzative in unquadro di pari opportunita’ di diritti e doveri, trasparenza deirisultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate peril loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e’ tenuta amisurare ed a valutare la performance con riferimentoall’amministrazione nel suo complesso, alle unita’ organizzative o areedi responsabilita’ in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondomodalita’ conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cuiall’articolo 13.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita’e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenzadelle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni dellaperformance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi estrumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performanceindividuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamenteconnessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizie degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presenteTitolo e’ condizione necessaria per l’erogazione di premi legati almerito ed alla performance.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo13, dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Leamministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
Art. 4.
Ciclo di gestione della performance
1.Ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui all’articolo 3, leamministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con icontenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e delbilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a)definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendonoraggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f)rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzopolitico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche’ aicompetenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agliutenti e ai destinatari dei servizi.
Art. 5.
Obiettivi e indicatori
1.Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, primadell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzopolitico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che aloro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita’organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli dibilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loroconseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentiviprevisti dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a)rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita’, allamissione istituzionale, alle priorita’ politiche ed alle strategiedell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualita’ dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e)commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti alivello nazionale e internazionale, nonche’ da comparazioni conamministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze dellaproduttivita’ dell’amministrazione con riferimento, ove possibile,almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantita’ e alla qualita’ delle risorse disponibili.
Art. 6.
Monitoraggio della performance
1.Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto deidirigenti, verificano l’andamento delle performance rispetto agliobiettivi di cui all’articolo 5 durante il periodo di riferimento epropongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
2.Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politicoamministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllodi gestione presenti nell’amministrazione.
Art. 7.
Sistema di misurazione e valutazione della performance
1.Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performanceorganizzativa e individuale. A tale fine adottano con appositoprovvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e’ svolta:
a)dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cuiall’articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione dellaperformance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso,nonche’ la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice aisensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all’articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
c)dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agliarticoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presentedecreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione dellaperformance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttiveadottate dalla Commissione di cui all’articolo 13, secondo quantostabilito dal comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, lemodalita’, i soggetti e le responsabilita’ del processo di misurazionee valutazione della performance, in conformita’ alle disposizioni delpresente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalita’ di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalita’ di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 8.
Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettivita’;
b)l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivogrado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempiprevisti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, dellivello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazionedel grado di soddisfazione dei destinatari delle attivita’ e deiservizi anche attraverso modalita’ interattive;
d) lamodernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione edelle competenze professionali e la capacita’ di attuazione di piani eprogrammi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazionicon i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari deiservizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione ecollaborazione;
f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, conparticolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi,nonche’ all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualita’ e la quantita’ delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunita’.
Art. 9.
Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
1.La misurazione e la valutazione della performance individuale deidirigenti e del personale responsabile di una unita’ organizzativa inposizione di autonomia e responsabilita’ e’ collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilita’;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c)alla qualita’ del contributo assicurato alla performance generale dellastruttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacita’ di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
2.La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performanceindividuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cuiall’articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b)alla qualita’ del contributo assicurato alla performance dell’unita’organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed aicomportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione diperformance individuale non sono considerati i periodi di congedo dimaternita’, di paternita’ e parentale.
Art. 10.
Piano della performance e Relazione sulla performance
1.Al fine di assicurare la qualita’, comprensibilita’ ed attendibilita’dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazionipubbliche, secondo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, letterad), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documentoprogrammatico triennale, denominato Piano della performance da adottarein coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziariae di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategicied operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali edintermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e lavalutazione della performance dell’amministrazione, nonche’ gliobiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato:
«Relazionesulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimentoall’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiuntirispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, conrilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genererealizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all’articolo 13 eal Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Eventuali variazionidurante l’esercizio degli obiettivi e degli indicatori dellaperformance organizzativa e individuale sono tempestivamente inseriteall’interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazionidello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annualedel Ministro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano dellaperformance e’ fatto divieto di erogazione della retribuzione dirisultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancataadozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propricompiti, e l’amministrazione non puo’ procedere ad assunzioni dipersonale o al conferimento di incarichi di consulenza o dicollaborazione comunque denominati.
CAPO III
Trasparenza e rendicontazione della performance
Art. 11.
Trasparenza
1.La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale, anche attraversolo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delleamministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspettodell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamentigestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento dellefunzioni istituzionali, dei risultati dell’attivita’ di misurazione evalutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorireforme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamentoe imparzialita’. Essa costituisce livello essenziale delle prestazionierogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117,secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogniamministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglionazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennaleper la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare annualmente, cheindica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;
b) la legalita’ e lo sviluppo della cultura dell’integrita’.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
4.Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delletecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ delconseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubblicheamministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizierogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Leamministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi eall’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati alpersonale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loroandamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri sitiistituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi ditrasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazioneagli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cuiall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 18giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e laRelazione sulla performance di cui all’articolo 10 comma 1, lettere a)e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca ea ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornatedella trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’sono specificate le modalita’, i tempi di attuazione, le risorsededicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative dicui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicaresul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso econsultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10;
c) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d)l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzodella premialita’ sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) inominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendentidi valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione dellaperformance di cui all’articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita’ al vigente modello europeo;
g)le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componentivariabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazionedi risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9.In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale perla trasparenza e l’integrita’ o di mancato assolvimento degli obblighidi pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e’ fatto divieto di erogazionedella retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli ufficicoinvolti.
CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance
Art. 12.
Soggetti
1.Nel processo di misurazione e valutazione della performanceorganizzativa e individuale delle amministrazioni pubblicheintervengono:
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione perla valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazionipubbliche», di cui all’articolo 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14;
c) l’organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.
Art. 13.
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni pubbliche
1.In attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo2009, n. 15, e’ istituita la Commissione per la valutazione, latrasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni pubbliche, di seguitodenominata «Commissione», che opera in posizione di indipendenza digiudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione conla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento dellafunzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente inraccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito diindirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendentedelle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemidi valutazione, di assicurare la comparabilita’ e la visibilita’ degliindici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro perl’attuazione del programma di Governo sull’attivita’ svolta.
2.Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Provinceautonome, l’Anci, l’Upi e la Commissione sono definiti i protocolli dicollaborazione per la realizzazione delle attivita’ di cui ai commi 5,6 e 8.
3. La Commissione e’ organo collegiale composto da cinquecomponenti scelti tra esperti di elevata professionalita’, ancheestranei all’amministrazione con comprovate competenze in Italia eall’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema diservizi pubblici, management, misurazione della performance, nonche’ digestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati,tenuto conto del principio delle pari opportunita’ di genere, condecreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione delConsiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro perl’attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delleCommissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei dueterzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono esserescelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o carichein partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbianorivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e,in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura inconflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominatiper un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta.In occasione della prima seduta, convocata dal componente piu’ anzianodi eta’, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente dellaCommissione. All’atto dell’accettazione della nomina, se dipendenti dapubblica amministrazione o magistrati in attivita’ di servizio sonocollocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazioneorganica dell’amministrazione di appartenenza e’ reso indisponibile pertutta la durata del mandato;
se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.
4.La struttura operativa della Commissione e’ diretta da un Segretariogenerale nominato con deliberazione della Commissione medesima trasoggetti aventi specifica professionalita’ ed esperienzagestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissionedefinisce con propri regolamenti le norme concernenti il propriofunzionamento e determina, altresi’, i contingenti di personale di cuiavvalersi entro il limite massimo di 30 unita’. Alla copertura deiposti si provvede esclusivamente mediante personale di altreamministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applical’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediantepersonale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delledisponibilita’ di bilancio la Commissione puo’ avvalersi di non piu’ di10 esperti di elevata professionalita’ ed esperienza sui temi dellamisurazione e della valutazione della performance e della prevenzione edella lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato dicollaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con ilPresidente dell’ARAN, puo’ altresi’ avvalersi del personale e dellestrutture dell’ARAN. Puo’ inoltre richiedere indagini, accertamenti erelazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.
5. LaCommissione indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio dellefunzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cuiall’articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
d)favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenzaanche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita’ con relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell’esercizio e delle responsabilita’ autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
b) definisce la struttura e le modalita’ di redazione del Piano e della Relazione di cui all’articolo 10;
c)verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sullaPerformance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizzaquelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specificirilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento delSistema di misurazione e valutazione della performance di cuiall’articolo 7 in termini di efficienza e produttivita’;
e) adottale linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per latrasparenza e l’integrita’ di cui all’articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualita’ dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14;
h)promuove analisi comparate della performance delle amministrazionipubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la lorodiffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altremodalita’ ed iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria diperformance delle amministrazioni statali e degli enti pubblicinazionali di cui all’articolo 40, comma 3-quater, del decretolegislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attivita’istruttoria e puo’ richiedere alle amministrazioni dati, informazioni echiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, leimprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazionisindacali e le associazioni professionali; le associazionirappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi divalutazione di cui all’articolo 14 e quelli di controllo interni edesterni alle amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma disostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti ilmiglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione,valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sullaperformance delle amministrazioni centrali e ne garantisce ladiffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionaleed altre modalita’ ed iniziative ritenute utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p)realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale dellatrasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delleamministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede alcoordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attivita’di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 286, come modificato dall’articolo 28 del presente decreto.
8.Presso la Commissione e’ istituita la Sezione per l’integrita’ nelleamministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all’internodella amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalita’ e dellatrasparenza e sviluppare interventi a favore della culturadell’integrita’. La Sezione promuove la trasparenza e l’integrita’nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guidadel Programma triennale per l’integrita’ e la trasparenza di cuiarticolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila sul rispettodegli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascunaamministrazione.
9. I risultati dell’attivita’ della Commissionesono pubblici. La Commissione assicura la disponibilita’, per leassociazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altroosservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione sibasa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita’ alMinistro per l’attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinqueanni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad unvalutatore indipendente un’analisi dei propri risultati ed un giudiziosull’efficacia della sua attivita’ e sull’adeguatezza della strutturadi gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte diintegrazioni o modificazioni dei propri compiti. L’esito dellavalutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministroper la pubblica amministrazione e l’innovazione e pubblicate sul sitoistituzionale della Commissione.
11. Con decreto del Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ diorganizzazione, le norme regolatrici dell’autonoma gestione finanziariadella Commissione e fissati i compensi per i componenti.
12. Con unoo piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propostadel Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, diconcerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per ilraccordo tra le attivita’ della Commissione e quelle delle esistentiAgenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presentearticolo pari a due milioni di euro per l’anno 2009 e a 8 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2010 si provvede nei limitidell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, primoperiodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All’attuazione della letterap) del comma 6 si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009,n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita’ dicui al medesimo comma 3 dell’articolo 4.
Art. 14.
Organismo indipendente di valutazione della performance
1.Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismoindipendente di valutazione della performance.
2. L’Organismo di cuial comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunquedenominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, edesercita, in piena autonomia, le attivita’ di cui al comma 4. Esercita,altresi’, le attivita’ di controllo strategico di cui all’articolo 6,comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce,in proposito, direttamente all’organo di indirizzopolitico-amministrativo.
3. L’Organismo indipendente di valutazionee’ nominato, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, dall’organodi indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni.L’incarico dei componenti puo’ essere rinnovato una sola volta.
4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a)monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione,della trasparenza e integrita’ dei controlli interni ed elabora unarelazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunicatempestivamente le criticita’ riscontrate ai competenti organi internidi governo ed amministrazione, nonche’ alla Corte dei conti,all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cuiall’articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cuiall’articolo 10 e ne assicura la visibilita’ attraverso lapubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
d)garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione,nonche’ dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quantoprevisto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, daicontratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nelrispetto del principio di valorizzazione del merito e dellaprofessionalita’;
e) propone, sulla base del sistema di cuiall’articolo 7, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, lavalutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essidei premi di cui al Titolo III;
f) e’ responsabile della correttaapplicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumentipredisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrita’ di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita’.
5.L’Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla basedi appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all’articolo 13,cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendentevolte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado dicondivisione del sistema di valutazione nonche’ la rilevazione dellavalutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, ene riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione dellaRelazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e’condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare ilmerito di cui al Titolo III.
7. L’Organismo indipendente divalutazione e’ costituito da un organo monocratico ovvero collegialecomposto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dallaCommissione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera g), e dielevata professionalita’ ed esperienza, maturata nel campo delmanagement, della valutazione della performance e della valutazione delpersonale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sonocomunicati alla Commissione di cui all’articolo 13.
8. I componentidell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominatitra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche inpartiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbianorapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predetteorganizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o caricheo che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti ladesignazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione e’costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, unastruttura tecnica permanente per la misurazione della performance,dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
10.Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere unaspecifica professionalita’ ed esperienza nel campo della misurazionedella performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneriderivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cuial presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmentedestinate ai servizi di controllo interno.
Art. 15.
Responsabilita’ dell’organo di indirizzo politico-amministrativo
1.L’organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura dellaresponsabilita’ per il miglioramento della performance, del merito,della trasparenza e dell’integrita’.
2. L’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:
a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
b)definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Pianoe la Relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
d)definisce il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ dicui all’articolo 11, nonche’ gli eventuali aggiornamenti annuali.
Art. 16.
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
1.Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i proprienti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e deglienti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’articolo11, commi 1 e 3.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propriordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9e 15, comma 1.
3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, daattuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni edegli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso iltermine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previstenel presente Titolo fino all’emanazione della disciplina regionale elocale.
TITOLO III
MERITO E PREMI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 17.
Oggetto e finalita’
1.Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazionedel merito e metodi di incentivazione della produttivita’ e dellaqualita’ della prestazione lavorativa informati a principi diselettivita’ e concorsualita’ nelle progressioni di carriera e nelriconoscimento degli incentivi.
2. Dall’applicazione delledisposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessateutilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente.
Art. 18.
Criteri e modalita’ per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
1.Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramentodella performance organizzativa e individuale, anche attraversol’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logichemeritocratiche, nonche’ valorizzano i dipendenti che conseguono lemigliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivisia economici sia di carriera.
2. E’ vietata la distribuzione inmaniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi epremi collegati alla performance in assenza delle verifiche eattestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensidel presente decreto.
Art. 19.
Criteri per la differenziazione delle valutazioni
1.In ogni amministrazione, l’Organismo indipendente, sulla base deilivelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema divalutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila unagraduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale,distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e’ distribuito in differenti livelli di performance in modo che:
a)il venticinque per cento e’ collocato nella fascia di merito alta, allaquale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorsedestinate al trattamento accessorio collegato alla performanceindividuale;
b) il cinquanta per cento e’ collocato nella fascia dimerito intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquantaper cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegatoalla performance individuale;
c) il restante venticinque per centoe’ collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrispondel’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato allaperformance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteridi compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamentoaccessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione dirisultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa puo’prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cuialla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque puntipercentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazionecompensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). Lacontrattazione puo’ altresi’ prevedere deroghe alla composizionepercentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alladistribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate aitrattamenti accessori collegati alla performance individuale.
5. IlDipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio dellederoghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto deiprincipi di selettivita’ e di meritocrazia e riferisce in proposito alMinistro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
6. Ledisposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personaledipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazionenon e’ superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti inservizio nell’amministrazione non e’ superiore a 5.
In ogni casodeve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalentedelle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegatoalla performance a un percentuale limitata del personale dipendente edirigente.
CAPO II
Premi
Art. 20.
Strumenti
1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalita’ sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all’articolo 21;
b) il premio annuale per l’innovazione, di cui all’articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui all’articolo 23;
d) le progressioni di carriera, di cui all’articolo 24;
e) l’attribuzione di incarichi e responsabilita’, di cui all’articolo 25;
f)l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, inambito nazionale e internazionale, di cui all’articolo 26.
2. Gliincentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 sonoriconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazionecollettiva integrativa.
Art. 21.
Bonus annuale delle eccellenze
1.E’ istituito, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-bisdell’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comemodificato dall’articolo 57, comma 1, lettera c), del presente decreto,il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale,dirigenziale e non, che si e’ collocato nella fascia di merito altanelle rispettive graduatorie di cui all’articolo 19, comma 2, letteraa). Il bonus e’ assegnato alle performance eccellenti individuate innon piu’ del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che sie’ collocato nella predetta fascia di merito alta.
2. Nei limitidelle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionaledetermina l’ammontare del bonus annuale delle eccellenze.
3. Ilpersonale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 puo’ accedereagli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione cherinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, leamministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazionedella performance, assegnano al personale il bonus annuale relativoall’esercizio precedente.
Art. 22.
Premio annuale per l’innovazione
1.Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale perl’innovazione, di valore pari all’ammontare del bonus annuale dieccellenza, di cui all’articolo 21, per ciascun dipendente premiato.
2.Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell’anno, ingrado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti odei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sullaperformance dell’organizzazione.
3. L’assegnazione del premio perl’innovazione compete all’Organismo indipendente di valutazione dellaperformance di cui all’articolo 14, sulla base di una valutazionecomparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti edipendenti o da gruppi di lavoro.
4. Il progetto premiato e’ l’unicocandidabile al Premio nazionale per l’innovazione nelle amministrazionipubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione el’innovazione.
Art. 23.
Progressioni economiche
1.Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressionieconomiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall’articolo 62 del presentedecreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivinazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorsedisponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modoselettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allosviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali ecollettivi rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazionenella fascia di merito alta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, letteraa), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualita’ anche nonconsecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzionedelle progressioni economiche.
Art. 24.
Progressioni di carriera
1.Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, leamministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono iposti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsipubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore delpersonale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materiadi assunzioni.
2. L’attribuzione dei posti riservati al personaleinterno e’ finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenzeprofessionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specificheesigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia dimerito alta, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anniconsecutivi, ovvero per cinque annualita’ anche non consecutive,costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.
Art. 25.
Attribuzione di incarichi e responsabilita’
1.Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e laresponsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuomiglioramento dei processi e dei servizi offerti.
2. Laprofessionalita’ sviluppata e attestata dal sistema di misurazione evalutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi eresponsabilita’ secondo criteri oggettivi e pubblici.
Art. 26.
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
1.Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributiindividuali e le professionalita’ sviluppate dai dipendenti e a talifini:
a) promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsidi alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali einternazionali;
b) favoriscono la crescita professionale el’ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraversoperiodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private,nazionali e internazionali.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.
Art. 27.
Premio di efficienza
1.Fermo restando quanto disposto dall’articolo 61 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e dall’articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi suicosti di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione,riorganizzazione e innovazione all’interno delle pubblicheamministrazioni e’ destinata, in misura fino a due terzi, a premiare,secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettivaintegrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e perla parte residua ad incrementare le somme disponibili per lacontrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 possonoessere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nellaRelazione di performance, validati dall’Organismo di valutazione di cuiall’articolo 14 e verificati dal Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Lerisorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne ipropri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e irelativi enti dipendenti, nonche’ per gli enti locali possono essereutilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione diperformance e validati dal proprio organismo di valutazione.
Art. 28.
Qualita’ dei servizi pubblici
1.Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e’ sostituito dal seguente: «2. Le modalita’ di definizione,adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita’, i casi e lemodalita’ di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazionedella qualita’ dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti,nonche’ i casi e le modalita’ di indennizzo automatico e forfettarioall’utenza per mancato rispetto degli standard di qualita’ sonostabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per lavalutazione, la trasparenza e l’integrita’ nelle amministrazionipubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente oindirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con attidi indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la Conferenzaunificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, suproposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza el’integrita’ nelle amministrazioni pubbliche.».
CAPO III
Norme finali, transitorie e abrogazioni
Art. 29.
Inderogabilita’
1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, per le regioni, ancheper quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Serviziosanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni delpresente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogatedalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto neicontratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodocontrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata invigore del presente decreto.
Art. 30.
Norme transitorie e abrogazioni
1. La Commissione di cui all’articolo 13 e’ costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Gli Organismi indipendenti di cui all’articolo 14 sono costituiti entroil 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operaregli uffici e i soggetti preposti all’attivita’ di valutazione econtrollo strategico di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima attuazione del presentedecreto, gli Organismi indipendenti di cui all’articolo 14 provvedono,entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi dellaCommissione di cui all’articolo 13 a definire i sistemi di valutazionedella performance di cui all’articolo 7 in modo da assicurarne la pienaoperativita’ a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettuail monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predettisistemi ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera d).
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) il terzo periodo dell’articolo 1, comma 2, lettera a);
b) l’articolo 1, comma 6;
c) l’articolo 5;
d) l’articolo 6, commi 2 e 3;
f) l’articolo 11, comma 3.
Art. 31.
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
1.Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e leamministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti localiadeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17,comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.
2.Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e leamministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali,nell’esercizio delle rispettive potesta’ normative, prevedono che unaquota prevalente delle risorse destinate al trattamento economicoaccessorio collegato alla performance individuale venga attribuita alpersonale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di meritoalta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.
3.Per premiare il merito e la professionalita’, le regioni, anche perquanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Serviziosanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamentestabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazioneintegrativa, utilizzano gli strumenti di cui all’articolo 20, comma 1,lettere c), d), e) ed f), nonche’, adattandoli alla specificita’ deipropri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentividi cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti avalere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettivaintegrativa.
4. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, daattuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni edegli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data dientrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato perl’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolofino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale.
5.Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono,anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativialla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorsedestinate al trattamento economico accessorio collegato allaperformance individuale alla Conferenza unificata che verifical’efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agliarticoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e27, comma 1, anche al fine di promuovere l’adozione di eventuali misuredi correzione e migliore adeguamento.
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
Art. 32.
Oggetto, ambito e finalita’
1.Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra lematerie sottoposte alla legge, nonche’ sulla base di questa, ad attiorganizzativi e all’autonoma responsabilita’ del dirigente nellagestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazionecollettiva.
Art. 33.
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguentiparo