REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FORLI’
Sezione Lavoro 1° Grado
IN Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Sorgi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa per controversia di lavoro promossa con domanda presentata in data 23/02/200
da
***************, selettivamente domiciliata in Forlì presso e nello studio degli avv.ti P G. Dolcini e C. Spagnoli che la rappresentano e difendono in giudizio unitamente alla dott.sa D. Cantisani per delega in calce al ricorso;
Attrice
Contro
a) **************, selettivamente domiciliato in Forlì presso e nello studio dell’avv. M. Martines, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. A. Gamberoni del Foro di Bologna per delega in calce alla memoria difensiva;
b) Azienda USL di Cesena, corrente (FC), Via Garibaldi n.12 in persona del Direttore Generale pro tempora, selettivamente domiciliata in Forlì presso e nello studio dell’avv. M. Martines, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. A. Gamberoni del Foro di Bologna per delega in calce alla memoria difensiva Come da delibera n.28 del 22 marzo 2001 della Direzione Generale,
Convenuti
In punto a:
Vertenza di lavoro
Causa assegnata a sentenza all’udienza del 31/01/2003
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELL’ATTRICE:
Piaccia all’Ill.mo Signor Giudice, disattesa e respinta ogni istanza contraria: a) accertare la responsabilità solidale del DR. Giangaspero Felice ex art. 2043 e 2059 e 2087 c.c., e dell’Azienda U.S.L. di Cesena ex art 1175, 1375, 2043, 2087e 2049 – per i fatti ivi narrati, nonché per aver omesso di adottare misure idonee atte a tutelare l’integrità fisica e morale della ricorrente, in ordine a tutti i danni, biologici e patrimoniali, provocati alla dr.ssa Fiscelli;
b) accertato il danno professionale e l’illegittimità della dequalificazione subita dalla ricorrente per fatto e colpa del Dr. Giangaspero e dell’Azienda U.S.L. di Cesena convenuta, in violazione degli artt.2087 e 2103 c.c. e 13 dello St. Lav, nonché 24 e ss Del C.C.NL vigente, conseguentemente dichiarare la responsabilità dei convenuti per tutti i danni professionali e biologici subiti dalla ricorrente anche in ragione del comportamento discriminatorio e persecutorio subito sul luogo di lavoro (c.d. mobbing) e, per l’effetto, avuto riguardo alla gravità delle lesioni subite dalla ricorrente, condannare gli odierni convenuti; b/1 al reinserimento della Dr. Fiscelli nell’organigramma funzionale del Servizio di Anatomia Patologica, Citodiagnostica e Citogenetica dell’Ospedale “M. Bufalini